Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27668/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 290/2017, depositata il 13 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, notificato in data 2 ottobre 2012, la Direzione provinciale di Matera accertava, ex art 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, nei confronti di NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta esercente l’attività di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, per l’anno d’imposta 2007, ricavi omessi come da ricostruzione dei ricavi effettuata sulla base dell’incidenza media delle spese per lavoro dipendente, pari al 28,69%, percentuale desunta dall’applicativo RADAR su soggetti fiscali esercenti la medesima attività e aventi le medesimi caratteristiche fiscali (localizzazione in comuni di competenza territoriale dell’ufficio, regime di contabilità semplificata, volume d’affari da 0 a 150 mila euro, reddito dichiarato positivo). Il contribuente, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, proponeva istanza di accertamento con adesione che si concludeva negativamente in data 25 febbraio 2013.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera, chiedendone l’annullamento.
L’Ufficio, nell’atto di costituzione in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 258/2/15, depositata in data 3 giugno 2015, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.
-Si costituiva l’Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza n. 290/2017, depositata il 13 aprile 2017, ha rigettato il ricorso in appello del contribuente.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituta con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie si è di fronte a una motivazione succinta ma che esplicita le ragioni del decidere (in cui si evidenzia l’antieconomicità dell’attività’ ‘anche in relazione all’assunzione di un ulteriore lavoratore’, ‘discordanze tra le ricevute fiscali … fatture d’acquisto … rimanenze’, nonché la mancanza di ‘prova contraria’) in
relazione alle doglianze formulate in sede di gravame, per cui non può dirsi violato il «minimo costituzionale».
-Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell ‘ art. 62sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Error in iudicando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che in violazione delle norme richiamate il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo l’atto impugnato e il recupero fiscale in esso recato, fondato sulla rettifica dei redditi conseguiti dal contribuente nell’anno in oggetto.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Error in iudicando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., posto che il giudice di secondo grado avrebbe falsamente ed erroneamente applicato le tre norme civilistiche richiamate al fine di ripartire l’onere della prova tra le parti e di vagliare le risultanze probatorie stesse.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell’imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell’attività imprenditoriale (Cass. n. 4410 /2020).
L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi
dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. (Cass. n. 20060/2014; Cass. n. 20857/2007).
Sia pure con decisione essenziale, la Commissione tributaria regionale ha richiamato le presunzioni gravi precise e concordanti in base alle quali è stato compiuto l’accertamento induttivo (come già evidenziato, la palese antieconomicità dell’attività svolta con riferimento ai redditi dichiarati, anche in relazione all’assunzione semestrale di un altro lavoratore; discordanze tra le ricevute fiscali emesse e la documentazione relativa alle fatture di acquisto e alle distinte di rimanenze).
Sussiste peraltro un difetto di specificità riguardo agli elementi indicati nel ricorso, ritenuti dalla Commissione tributaria regionale non determinanti, evidenziandosi come il contribuente non abbia contestato neppure in sede di contraddittorio le presunzioni dell’ufficio, finendo per confermare la ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria.
-Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria , l’8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME