Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 257/10/20 depositata il 25 febbraio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Nel corso di un accertamento ispettivo emergevano irregolarità nelle prestazioni lavorative di alcuni dipendenti (retribuzioni fuori busta, scorretta qualificazione di alcuni rapporti come collaborazioni a progetto. L’Agenzia quindi, sulla base del presunto lavoro ‘nero’ e della resa calcolata sul lavoro regolare, riprendeva a tassazione per l’anno d’imposta 2009 imposte con conseguente tassazione anche nei confronti dei soci per utili extra-contabili percepiti. La
ACCERTAMENTO INDUTTIVO
CTP accoglieva i ricorsi, ma la CTR riformava la sentenza su gravame dell’Agenzia, per cui i contribuenti propongono ricorso in cassazione affidato a sei motivi, mentre l’Agenzia si è limitata a depositare un ‘atto di costituzione’ senza depositare tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 39, d.p.r. n. 600/1973, 2697, 2727, 2729 cod. civ., per avere la CTR tratto dalle dichiarazioni di due dipendenti l’inattendibilità delle scritture contabili.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ certo vero che la presenza di lavoratori ‘in nero’ non è sempre e comunque idonea a far presumere l’inattendibilità della contabilità, specie quando si tratti di situazioni episodiche e limitate (come nei casi esaminati da questa Corte, cfr. Cass. n. 2466/17 e n. 641/2018); tuttavia nella specie si ebbero varie e ripetute irregolarità, coinvolgenti più dipendenti e per più periodi d’imposta; e la CTR nel motivare ha tenuto conto non solo della circostanza in esame ma anche delle conseguenze fiscali che le dichiarazioni avevano sui loro stessi autori e altresì dell’assenza di elementi circa l’irrilevanza del ‘lavoro nero’ ai fini di incremento di reddito che avrebbe dovuto essere oggetto di prova da parte del contribuente (a fronte, va detto, del rilievo di resa oraria della forza lavoro regolarmente indicata nei libri obbligatori).
Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo consistente in una decisione di diverso segno per l’annualità 2007; della vittoria in sede civile in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti
2.1. il motivo è infondato, perché certo la CTR non era tenuta a commentare una pronuncia resa dalla stessa con riferimento ad un diverso anno d’imposta, tra l’altro sulla base di elementi mutevoli e senza provarsi il passaggio in giudicato della pronuncia invocata,
mentre quanto al contenuto del giudizio civile si tratta di richiamo estremamente generico.
Col terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
3.1. Il motivo, che attiene sempre all’assunto rilievo della pronuncia resa nel giudizio relativo all’anno d’imposta 2007, è assorbito dalle osservazioni di cui al motivo precedente.
Col quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1, d.p.r. n. 570/1996 e 10, l. n. 146/1998, per non avere la commissione rilevato che i costi non contabilizzati erano inferiori al 10 % del costo di periodo del personale dipendente, e che la società era congrua in base agli studi di settore.
4.1. Il motivo è infondato.
La prima delle normative citate non era ratione temporis applicabile afferendo al periodo in cui non erano ancora stati approvati gli studi di settore (cfr. art. 3, comma 181, l. n. 549/1995), mentre con riferimento alla disciplina degli studi di settore non viene dimostrato il rientrare della società nei limiti di reddito in relazione a quello maggiore accertato, senza dire della generica indicazione del documento da cui si ritrarrebbe la suddetta congruità.
Col quinto motivo si deduce nullità della sentenza per non avere il giudice d’appello esaminato le richieste della parte privata di cui alle pagg. 5 e 9 delle controdeduzioni in appello.
5.1. Il motivo è assorbito dalle indicazioni di cui al punto precedente ed è ancor prima inammissibile laddove delinea un’ipotesi di invalidità della sentenza per non aver preso in esame alcune argomentazioni della parte.
Col sesto motivo di deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 212/2000 e 24, Cost., per non aver l’atto impositivo riportato le dichiarazioni dei dipendenti che fondano la ripresa fiscale.
6.1. Il motivo è infondato laddove si consideri che la stessa parte ricorrente a pag. 4 del ricorso dà atto di aver ricevuto il verbale redatto in sede ispettiva, basato appunto su siffatte dichiarazioni (come riporta la parte medesima).
In conclusione il ricorso merita rigetto. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia resistito a mezzo di tempestivo controricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025