Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7140 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29924/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 1298/2017, depositata in data 12 maggio 2017, non notificata.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha rideterminato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. D), DPR 600/1973 e art. 62-sexies, DL 331/1993, convertito in legge 427/1993, i corrispettivi e i redditi del ricorrente per l’anno 2005. In particolare, a fronte di ricavi dichiarati pari a euro 20.357, l’RAGIONE_SOCIALE accertò ricavi complessivi di euro 52.516; mentre rispetto al reddito d’impresa dichiarato di euro 20.357, riscontrò un reddito effettivo di euro 45.746. Sulla differenza tra quanto accertato e dichiarato sono state applicate maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Avverso l’avviso di accertamento, il sig. COGNOME propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che ha rigettato il ricorso del contribuente. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP riproponendo le contestazioni già sollevate nel primo grado.
La Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.
In particolare, il Giudice di appello, rilevata la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento pur in presenza di uno studio di settore congruo e coerente, riteneva che i dati di incongruenza dei ricavi e dei redditi di impresa dichiarati dal contribuente contenuti nell’atto impositivo, concretizzassero un concorso di indizi gravi, precisi e concordanti deponenti per la non attendibilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione con conseguente inversione RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del contribuente.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis. 1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata in controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la tardività del ricorso, assumendo che il termine utile scadesse il 12 dicembre 2017 e che l’impugnazione sia, pertanto, inammissibile.
L’eccezione è infondata.
La sentenza impugnata è stata depositata il 12 maggio 2017 e non risulta notificata; trova pertanto applicazione il termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, pari a sei mesi dalla pubblicazione. Ne consegue che il termine veniva a scadere il 12 novembre 2017. A tale data va poi aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto, pari a 31 giorni), con conseguente differimento RAGIONE_SOCIALEa scadenza al 13 dicembre 2017. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo EMAIL il 13 dicembre 2017, esso deve ritenersi tempestivo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico -induttivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Si denuncia, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la CTR recepito in modo acritico e meramente riproduttivo le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, senza procedere ad un autonomo vaglio critico degli elementi presuntivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva.
Il ricorrente lamenta che la Commissione regionale si sia limitata ad elencare pedissequamente gli elementi richiamati nell’avviso di accertamento, senza confrontarsi con le puntuali contestazioni svolte dal contribuente e, soprattutto, senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘gravi incongruenze’ richieste dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -sexies citato, quali condizioni legittimanti il ricorso all’accertamento analitico -induttivo.
La sentenza impugnata si limiterebbe, infatti, ad affermare che l’Ufficio avrebbe fatto ricorso a parametri induttivi (ore di lavoro, viaggi a vuoto, schede carburante, chilometri percorsi) non smentiti dalla documentazione prodotta dal contribuente, senza tuttavia spiegare in che modo tali elementi integrerebbero le ‘gravi incongruenze’ previste dalla norma né perché essi sarebbero logicamente idonei a fondare il metodo accertativo adottato.
Secondo il ricorrente, gli indici valorizzati dall’Ufficio risultano eterogenei, non correlati tra loro e privi di capacità rappresentativa unitaria, sì da rendere la motivazione RAGIONE_SOCIALEa CTR una motivazione puramente formale, priva di reale contenuto argomentativo e dunque meramente apparente.
La censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero si risolva in argomentazioni meramente apparenti, tali da non consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il sindacato di legittimità sulla motivazione è infatti ridotto al ‘minimo costituzionale’, essendo configurabile l’anomalia motivazionale solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Ancora, sul tema si è ulteriormente statuito: «(…) apparente, per tale dovendosi considerare quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977) »
Questa Corte, inoltre, ha più volte affermato (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del 2022) che, in tema di accertamento analitico induttivo, il combinato disposto
RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 consente di valorizzare, quale presupposto sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, la manifesta esiguità dei redditi dichiarati, idonea a integrare un’anomalia significativa RAGIONE_SOCIALE‘espressione RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva.
In tale evenienza, non è richiesta la rigorosa dimostrazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, essendo sufficiente l’evidente incongruenza del reddito denunciato.
Alla luce di tali principi, non può ritenersi apparente la motivazione RAGIONE_SOCIALEa CTR, la quale ha puntualmente descritto i dati fattuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, richiamando gli elementi posti dall’Ufficio a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (ore lavorate, viaggi a vuoto, schede carburante, chilometri percorsi) e giudicandone la piena idoneità a sorreggere il ricorso allo strumento analitico-induttivo.
La Commissione regionale, dunque, non si è limitata ad una mera riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, ma ha dato conto – sia pure in modo sintetico, ma compiuto – RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, escludendo implicitamente ma chiaramente la prospettata assenza RAGIONE_SOCIALE ‘ gravi incongruenze ‘ di cui all’art. 62 sexies citato.
Ne consegue che non sussiste la denunciata motivazione apparente e il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In particolare, l’accertamento si riferisce a presunti accordi intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in base ai quali l’ottanta per cento RAGIONE_SOCIALE corse avrebbe una distanza di 3,2 km. Tuttavia, lamenta il ricorrente, non sono stati allegati all’accertamento, né riportati per stralcio tali documenti, né essi sono stati messi in alcun modo a disposizione del tassista.
Secondo il ricorrente l’accertamento non può essere basato su elementi tratti da documenti non allegati o su notizie di fonte giornalistica.
Inoltre, anche volendo considerare la semplice conoscibilità degli atti, nella fattispecie si può legittimamente ipotizzare che sia conoscibile il tariffario comunale, ma non un comunicato stampa o una non meglio precisata indagine degli uffici comunali. Pertanto, la sentenza dovrebbe essere cassata, poiché la motivazione degli atti tributari può avvenire per relationem , ma gli atti o documenti da cui derivano gli elementi di fatto devono essere allegati all’atto notificato.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che il richiamo per relationem operato dalla sentenza impugnata risulta conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22562 del 2016; Cass. S.U. n. 642 del 2015).
Il giudice di appello, infatti, così come l’Ufficio nell’avviso di accertamento, ha riportato e sintetizzato gli elementi essenziali utilizzati per la ricostruzione dei ricavi, rendendoli pienamente conoscibili al contribuente.
Sono stati, in particolare, valorizzati dati tratti dalla stessa condotta dichiarativa del ricorrente – quali il chilometraggio complessivo, la corsa media desunta dagli accordi tariffari del 2007, le tariffe applicabili nell’anno di riferimento e i corrispettivi annotati nel registro contabile – così da assicurare la completezza e intellegibilità del percorso logico-ricostruttivo seguito ai fini impositivi.
L’accertamento, come emerge dalle pronunzie rese dal giudice di merito, non si è fondato sul comunicato stampa, bensì – oltre ai vari e numerosi altri elementi richiamati anche nella pronunzia gravata già da soli sufficienti- sull’accordo di RAGIONE_SOCIALE stipulato dall’RAGIONE_SOCIALE e il comune RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del tariffario.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la CTR abbia ritenuto integrati i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico-induttivo senza verificare la concreta inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa contabilità e in assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività.
Il ricorrente contesta, inoltre, l’erronea valutazione degli elementi istruttori (chilometraggio, rifornimenti, tariffe, percorrenza media), rilevando che il giudice di merito avrebbe fondato l’accertamento su mere incoerenze logiche, senza individuare un ricavo attendibile cui parametrare quello dichiarato, e senza accertare il presupposto normativo richiesto dall’art. 62 sexies cit.
Espone che, per l’anno d’imposta 2005, egli si era uniformato agli studi di settore, idonei a fondare una presunzione di normalità del reddito dichiarato, sicché sarebbe spettato all’Ufficio superare tale presunzione mediante elementi specifici e ulteriori; ciò che non sarebbe avvenuto, con conseguente violazione del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova di cui all’art. 2697 c.c.
Aggiunge che l’attività di tassista non può integrare, di per sé, un elemento negativo idoneo a giustificare accertamenti induttivi fondati su meri indizi.
Il motivo è infondato.
Dagli atti emerge che l’attività di trasporto mediante taxi si svolge in un contesto normativo ed economico caratterizzato da un regime concessorio, da specifiche agevolazioni (carburante, credito d’imposta, esenzione IVA) e da un sistema regolatorio finalizzato a prevenire dinamiche concorrenziali distorsive. Tale quadro generale costituisce parametro di riferimento per la valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALEa contabilità e RAGIONE_SOCIALEa coerenza economica dei ricavi dichiarati.
Nel caso di specie, come ricostruito nella sentenza gravata, il contribuente ha dichiarato, per l’anno 2005, un reddito imponibile pari ad euro 11.037, a fronte di 287 giorni di servizio svolto nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, contesto urbano con elevata intensità turistica. Tali dati – alla luce RAGIONE_SOCIALE caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘attività risultano intrinsecamente incompatibili con un ordinario esercizio del servizio taxi e legittimano la valutazione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa contabilità, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del 2022; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 2025).
La ricostruzione posta a base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento risulta, inoltre, supportata da ulteriori elementi indiziari: la costanza dei rifornimenti come risultante dalle schede carburante; la percorrenza complessiva di 45.500 km, significativamente
divergente dai 25.000 km dichiarati ai fini degli studi di settore; l’esiguità del numero di corse desumibile dal rapporto tra i corrispettivi dichiarati e la tariffa prevista dalla delibera comunale del 2004; nonché l’incompatibilità dei costi di manutenzione con il corretto funzionamento del mezzo.
Tali elementi, considerati unitariamente, evidenziano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, idonee, pertanto, a integrare i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico-induttivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio, fondata su medie standardizzate (quale la ‘corsa media’, il numero di corse e la ripartizione RAGIONE_SOCIALE tratte), non integri i requisiti RAGIONE_SOCIALE presunzioni gravi, precise e concordanti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presuntivo.
Il ricorrente rappresenta che le medie utilizzate dall’Amministrazione sarebbero state individuate in modo artigianale, senza alcuna personalizzazione né riscontro oggettivo, e non sarebbero idonee a costituire un ‘fatto noto’ caratterizzato dai necessari livelli di certezza o elevata probabilità. Espone che, a fronte di una contabilità regolare e di ricavi coerenti con gli studi di settore, l’Ufficio avrebbe dovuto avvalersi di presunzioni di maggiore robustezza rispetto a quelle tratte dal mero utilizzo del parametro RAGIONE_SOCIALEa ‘corsa media’.
Sostiene, inoltre, che il giudice d’appello avrebbe falsamente applicato l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, confondendo i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento induttivo puro previsto dal comma 2 con quelli RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico-induttivo disciplinato dal comma 1, che richiede espressamente la presenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c.
Conclude affermando che, nel caso di specie, l’assenza di un’adeguata base indiziaria rende illegittima la ricostruzione del reddito, in quanto fondata su
elementi presuntivi inidonei e non conformi ai criteri normativi e giurisprudenziali che regolano l’accertamento analitico-induttivo.
Il motivo è infondato
Come già illustrato in relazione ai motivi precedenti, dalla ricostruzione in sede di merito emerge che l’accertamento è stato fondato su una pluralità di elementi presuntivi, costituiti, tra l’altro, dalle dichiarazioni del contribuente, dalle fatture emesse dalla cooperativa di appartenenza, dai tariffari comunali e dai dati di percorrenza. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono idonei a fondare un giudizio di inattendibilità dei ricavi dichiarati.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, possono legittimamente essere utilizzate presunzioni semplici, purché connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ricavabili anche dall’incrocio di dati dichiarativi, documentali e di prassi del settore (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022). A tal proposito, la Cassazione ha avuto modo di osservare che: « In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi di impresa, l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest’ultimo, in via induttiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALEa specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni » (così, Cass. 24773/2025, cit.).
Tra l’altro, in questa sede è opportuno ribadire quanto già ampiamente esposto da questa Corte in tema di prova per presunzioni. Questa tipologia di prova, giusta il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2929 del Codice civile è affidata al ‘prudente apprezzamento’ del giudice di merito. È il giudice di merito il dominus del ragionamento presuntivo, purché rispetti naturalmente i requisiti che allo stesso
assegna la conferente disposizione. Essa pretende che gli indizi siano ‘gravi, precisi e concordanti’, ma non è necessario che la prova emersa dal ragionamento presuntivo sia causalmente derivante dagli indizi; è sufficiente anche una derivazione probabilistica del fatto ignoto da quello noto. In questo quadro, ogni contestazione che fuoriesca dall’invocare l’insussistenza degli attributi RAGIONE_SOCIALEa gravità precisione e concordanza, tracima in un giudizio di fatto e non sussuntivo, che è generalmente precluso al giudice di legittimità. Inoltre, la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non rientra nella falsa applicazione se si limita a mostrare che le circostanze su cui il giudice ha basato le sue deduzioni dovevano essere ricostruite diversamente, cioè che il giudice ha commesso un errore nel valutare i fatti. Ugualmente se ci si limita a proporre una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella usata dal giudice, senza spiegare perché quest’ultima sia contraria ai criteri previsti dall’articolo 2729, primo comma. Questo vale sia che la nuova prospettazione si fondi sulle stesse circostanze considerate dal giudice, sia su altre circostanze (cfr., Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 2022).
Nel caso di specie, la convergenza dei molteplici elementi richiamati consente di ritenere integrata una situazione di manifesta incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle effettive modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, idonea, pertanto, a legittimare l’accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di presunzioni rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analiticoinduttivo, con insussistenza RAGIONE_SOCIALE lamentate censure.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia su specifiche eccezioni ritualmente formulate, in violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente espone che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esaminato né fornito risposta a una serie di censure decisive ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza
RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, e precisamente: la contestazione RAGIONE_SOCIALEa percorrenza annua assunta dall’Ufficio, comprensiva anche dei chilometri percorsi ‘a vuoto’; l’inadeguatezza tecnica del parametro del costo medio di una corsa , condizionato da fattori esterni quali traffico, soste, presenza di bagagli, condizioni meteorologiche e chiamate radio; la non ufficialità RAGIONE_SOCIALEa stima comunale RAGIONE_SOCIALEa corsa media , fondata su un’indagine empirica priva di carattere statistico; gli errori nel calcolo del coefficiente RAGIONE_SOCIALEa corsa media indicato nell’avviso di accertamento.
Secondo il ricorrente, la CTR non si sarebbe pronunciata su nessuno dei suddetti profili, pur costituendo questioni decisive ai fini del giudizio, sicché la sentenza sarebbe affetta da nullità per omessa pronuncia.
Il motivo è infondato.
Dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta che la Commissione regionale ha esaminato gli elementi centrali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, soffermandosi in particolare sulla percorrenza annua, sulla tariffa media applicata e sul chilometraggio RAGIONE_SOCIALEa corsa tipo. Il giudice d’appello ha dunque fornito una motivazione articolata e coerente RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, dando contezza degli elementi ritenuti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del reddito.
Ne consegue che la sentenza non presenta alcuna omissione né un difetto strutturale idoneo a integrare il vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente, avendo la CTR affrontato le questioni essenziali poste al suo esame.
In particolare, quanto al parametro RAGIONE_SOCIALEa corsa media, deve rilevarsi che esso non è stato utilizzato dal giudice di appello in maniera isolata o avulsa dal complessivo quadro probatorio, ma è stato correttamente inserito in un contesto valutativo più ampio, nel quale ha operato unitamente agli ulteriori elementi indiziari valorizzati, quali la percorrenza annua del veicolo, il numero di giorni di servizio e l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.
Né può ritenersi che tale parametro sia privo di attendibilità o frutto di una ricostruzione meramente astratta: la corsa media, infatti, costituisce un dato
assunto come riferimento nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa negoziazione sindacale intercorsa tra le RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del tariffario, e rappresenta pertanto il risultato di un confronto tra le parti istituzionalmente coinvolte nella regolazione del servizio.
Si tratta, dunque, di un elemento che non è ‘inventato’ o arbitrariamente introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ma che trova origine in un procedimento di formazione del prezzo del servizio fondato su dati empirici condivisi e funzionali alla disciplina del settore. In tale prospettiva, la corsa media ha svolto il ruolo di parametro di riferimento, concorrendo, insieme agli altri indici valorizzati, a delineare quel quadro di complessiva inattendibilità dei ricavi dichiarati che ha condotto il giudice di merito alle conclusioni contestate dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME