Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29628/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA n. 319/2018 depositata il 08/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento notificato in data 7 gennaio 2015 con ripresa a tassazione del maggior reddito induttivamente ricostruito in ragione della vendita di alcune unità immobiliari a prezzo inferiore a quello risultante dai valori OMI, inferiore ai prezzi di costruzione (come risultanti dai registri sulle rimanenze), inferiore al valore del mutuo concesso dalle banche per il loro acquisto, nonché in presenza di reiterati, quanto ritenuti ingiustificati, finanziamenti soci, imputati quale immissione in società di liquidità proveniente da reddito occulto.
Spiccava ricorso la parte contribuente, contestando l’accertamento con metodo analitico induttivo, opponendo alle stime dell’Erario una perizia di parte officiata al geometra NOME COGNOME, che non era contestata dall’Ufficio.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni di parte contribuente e la sentenza era confermata in appello, donde ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre motivi, cui replica la contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso, poi illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza e ripetitiva degli argomenti svolti.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre, articolati, motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia annullato la
ripresa a tassazione perché fondata sullo scostamento dei prezzi praticati dai valori OMI, dimenticando gli altri elementi costitutivi di presunzione, quali i valori di cessione a costo di costruzione, l’importo di vendita inferiore al mutuo bancario per i l relativo acquisto, il finanziamento soci, tutti elementi legittimanti l’accertamento induttivo per reiterato andamento antieconomico.
1.2. Con il secondo motivo si solleva doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) , d.P.R. n. 600/1973, nonché degli articoli 9, terzo comma, d.P.R. n. 917/1986, e 14 d.P.R. n. 633/1972 e degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile. Nel concreto si deduce dalla censura che precede la violazione di legge sulla prova, per non aver riconosciuto che la ripresa a tassazione è stata non solo sullo scostamento dai valori OMI, ma anche da altri elementi indiziari, quali gli elementi sintomatici sul prezzo, tali da costituire valida presunzione capace di costituire inversione dell’onere della prova a carico della parte contribuente.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 111 Costituzione, degli articoli 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, nonché 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. dello stesso codice di rito civile. Nello specifico si lamenta motivazione parvente, perché adottata per relationem alla sentenza di primo grado, senza autonomo vaglio critico.
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale opposte dalla parte contribuente nel proprio controricorso. Per un verso si oppone che alcuni motivi di ricorso per cassazione non siano conseguenti a quanto posto a base dell’atto d’appello. Per altro verso si evidenzia il limite del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del c.p.c., in ragione del ristretto sindacato di legittimità alla luce RAGIONE_SOCIALE intervenute riforme legislative su detto mezzo. Infine, si ritengono
inammissibili i motivi secondo e terzo, perché non oggetto di specifica censura in sede d’appello.
2.1. Le eccezioni non sono fondate e devono essere disattese.
Per un verso, a pag. 5 del ricorso si richiama l’atto d’appello erariale, riconoscendo che ha riproposto il contenuto dell’atto impositivo, ha censurato la sentenza di primo grado ritenendo utilizzabile l’accertamento con metodo induttivo ed ha contestato infine la sentenza di primo grado.
L’atto d’appello -quindi- non è limitato ad alcuni profili, né -per conseguenza- lo è il ricorso per cassazione. Peraltro, sul punto è stato affermato che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assol to l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. VI-5, n. 7369/2017, conf. n. 6302/2022).
Altresì, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).
Il ricorso per cassazione in generale e i motivi secondo e terzo, in particolare, rispettano i criteri di questa Corte e possono essere scrutinati.
2.2. Altrettanto può dirsi per il primo motivo, laddove fa valere l’omesso esame del fatto storico inerente agli altri elementi indiziari su cui è stato elevato l’accertamento induttivo, elementi ulteriori allo scostamento dai valori OMI ed attinenti ai costi di vendita, ai valori dei mutui, al valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze.
La questione attiene dunque all’errore sulla prova ed il motivo deve ritenersi correttamente posto. Infatti, in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
In definitiva, il ricorso è ammissibile può essere scrutinato.
Deve essere esaminato con priorità il terzo motivo, attinente alla motivazione della sentenza, poiché il suo accoglimento è capace di assorbire in sé ogni altra censura.
Esso è infondato. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo
costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
3.1. Peraltro, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE
allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
3.2. Nel caso di specie, se anche il rinvio alla sentenza di primo grado -nel terzultimo capoverso della pronuncia qui in scrutinio- può apparire non criticamente valutato, ove fa generico rinvio agli ‘ulteriori elementi analizzati’ dal giudice di prime cu re, non di meno, tale assunto si colloca alla fine di un’articolata motivazione, autonomamente sostenuta e tale da collocarsi ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ di cui al citato arresto RAGIONE_SOCIALE S.U. n. 8053/2014.
Il terzo motivo è quindi infondato e non può essere accolto.
Fondati sono invece il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, laddove attengono a diverse qualificazioni giuridiche della medesima circostanza. Ed infatti, si controverte RAGIONE_SOCIALE circostanze per cui il collegio d’appello n on ha considerato gli ulteriori elementi -oltre allo scostamento dai valori OMI- posti a base della ripresa a tassazione, né ha considerato quindi i plurimi indizi che giustificano il ricorso al metodo induttivo posto a fondamento dell’avviso di accertamen to.
4.1. Ed infatti, dagli stralci degli atti impositivi riportati all’intero del ricorso per cassazione, ai fini della completezza del motivo, emerge chiaramente come lo scostamento dai valori OMI sia stato uno, e nemmeno il maggiore, degli indici di anomalia dell’intera operazione. In particolare, i giudici di merito non si sono misurati con la circostanza di valori di vendita degli appartamenti assai inferiori al valore dei mutui bancari concessi per il loro acquisto, quando -è noto- il mutuo risulta sempre inferiore, raramente eguale, al valore d’acquisto, anche in caso di lavori di ristrutturazione. Ancora, la sentenza qui in scrutinio non si è confrontata con il reiterato andamento antieconomico risultante dalle scritture contabili. Da un lato, quindi non ha considerato i plurimi elementi indiziari, sintomatici del maggior reddito occulto, dall’altro non li ha
valutati come legittimanti la ripresa a tassazione secondo il metodo induttivo.
4.2. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V, n. 27552/2018).
In materia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «l’accertamento con metodo analiticoinduttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060/2014). Egualmente, in materia di IVA, si è statuito che «l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma
intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni» (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V n. 27552/2018).
A tali principi non si è adeguata la pronuncia in scrutinio, donde il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra citati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME