Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: presunzioni art.
39 c.1 lett. D) dpr 600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23271/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
TARAS SEBASTIANO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 282/08/15 depositata il 31/08/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME ricorreva avverso l’a vviso di accertamento notificatogli per Irpef ed Irap relativo agli anni 1998, 1999 e 2000;
-la CTP di Sassari rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo di gravame;
-resiste il contribuente con controricorso;
Considerato che:
-la sola censura proposta deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2727 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti costituenti fatto noto attraverso il quale risalire al fatto ignoto costituito dall’acquisto del legname in evasione d’imposta;
-il motivo va rigettato;
-la CTR, in sintesi, fonda la propria decisione sulla prova della irriconducibilità delle annotazioni rinvenute nell’agenda attribuita alla ditta RAGIONE_SOCIALE, fornitrice della legna che si ritiene acquistata prima e rinvenuta poi senza annotazioni nelle scritture contabili, quindi generativa di materia imponibile sottratta a imposizione, con l’attività di impresa esercitata dal contribuente COGNOME;
-tale affermazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che, da un canto, ha dichiarato legittimo l’accertamento induttivo basato sul rinvenimento di contabilità parallela (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29543 del 16/11/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 20/12/2003), dall’altro ha affermato che in
tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018);
-orbene, è evidente che tale documento (l’agenda del RAGIONE_SOCIALE) non costituisce appunto personale del contribuente (che è il COGNOME); nondimeno, la sua rilevanza presuntiva andava quindi apprezzata non ex se , ma in forza di ulteriori elementi anche indiziari di prova;
-e a tale complessivo apprezzamento ha proceduto invero la CTR, operando un adeguato apprezzamento in fatto. Nella pronuncia la CTR richiama, manifestando poi nelle ragioni della decisione il suo apprezzamento, stralci degli atti difensivi, come quello in cui si afferma che ‘se è indiscutibile il dato rilevabile dalle fatture circa il prezzo di acquisto della legna e il prezzo di vendita, ciò però non può costituire indizio né tantomeno presunzione che ogni bilico trasportava 57 MTS di legna, così come non costituisce presunzione l’annotazione scritta su un’agenda nella quale non è riportato l’anno, non esistono le firme del COGNOME e soprattutto di ignota provenienza dal momento che non è accompagnata dal pvc, elevato a carico del signor COGNOME NOME, del quale dovrebbe costituire un allegato’;
-inoltre, si è precisato ancora nella sentenza impugnata come ‘non si capisce come si possa affermare che era di 57 MTS la quantità di legna trasportata da ogni semirimorchio, anche a voler ritenere
ammissibile il contenuto dell’agenda; non si capisce perché non è stato fatto un collegamento tra le registrazioni ivi contenuti le date dei viaggi’;
-ancora, secondo la CTR ‘non esiste allo stato alcuna prova neppure per presunzioni della quantità di MTS di legna caricati su ogni bilico e quali sono (non essendo indicati la targa) i bilici caricati, non è dato sapere se tutti i bilici abbiano viaggiato sempre a pieno carico o vuoti’; in ultimo, ‘non è sufficiente che sia allegato un allegato (l’agenda) del pvc dal momento che non esiste la prova della provenienza dell’agenda stesse’;
-infine, in sede di esame analitico degli elementi di prova, la CTR scrive che ‘quanto all’agenda allegata al pvc, si rileva che essa non costituisce elemento di prova, dal momento che non è provata la sua provenienza. a voler ritenere per un attimo l’agenda legittimamente acquisita, si rileva che in essa non compare l’anno a cui si riferisce, nè esiste una firma del COGNOME NOME e sono indicati numerosi semirimorchi se ne indicano otto, ripetutamente citati per diversi carichi che non appartengono al contribuente. E’ sufficiente scorrere l’agenda e confrontare i numeri di targa con i documenti rilevati al PRA ed allegati alle controdeduzioni dell’ufficio e rilevare che non vi è corrispondenza tra le registrazioni contenute nell’agenda e la proprietà dei semirimorchi attribuiti al COGNOME. L’agenda non fornisce la prova che le annotazioni di contenuti siano riferite a forniture non fatturate…’;
-in concreto, da quanto sopra si evince come la CTR abbia in ogni caso preso debitamente in esame le circostanze di fatto contenute nell’agend a di cui si è detto, dedotta a contestazione RAGIONE_SOCIALE specifico elemento indiziario enunciato in sede di accertamento, ed essa siano state oggetto di valutazione negativa;
-ne deriva che l’apprezzamento in fatto così operato non risulta sindacabile di fronte a questa Corte: sotto tale profilo il motivo,
quindi, risulta comunque inaccoglibile perché si pone al di sotto della soglia di ammissibilità;
-per tali ragioni il ricorso è complessivamente rigettato;
-le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi; 15% per spese generali oltre a iva ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.