Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1040 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1040 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
n. 30228/2017 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 17 settembre 2025
OGGETTO : IVA, IRES e IRAP – Accertamento.
sul ricorso (iscritto al n. 30228/2017 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: P_IVA), in persona del Curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma, unitamente all’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘; indirizzo p.e.c. del domiciliatario: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino) n. 767/4/2017, pubblicata l’11 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che oggetto del contenzioso sono avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 a carico della società RAGIONE_SOCIALE, poi fallita.
Tali accertamenti traevano origine da un p.v.c. del 4 luglio 2013, con cui la Guardia di Finanza di Vercelli aveva contestato alla società contribuente plurime violazioni RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni di legge in materia di IRES, IRAP e IVA in relazione agli anni d’imposta dal 2008 al 2012.
In particolare, i militari avevano acquisito dall ‘ amministratore della società, sig. NOME COGNOME, all ‘ atto dell’accesso presso la sede sociale, un file denominato ‘ Easy Store 7 ‘ che riportava i dati relativi alle vendite, agli ordini e alle merci presenti in magazzino. Lo stesso file veniva, poi, consegnato da un tecnico informatico di fiducia della società in un secondo momento (e, precisamente, due settimane dopo l’acquisizione del primo file).
Il confronto dei dati contenuti nelle due versioni acquisite dal programma gestionale aziendale ‘ Easy Store 7 ‘ (e, cioè, quella dell’amministratore delegato e quella consegnata dal tecnico della società), evidenziava RAGIONE_SOCIALE discordanze sostanziali dei dati, nel senso che dal file reperito presso l ‘ amministratore delegato risultavano molte più commissioni (e quindi vendite) rispetto a quello acquisito in data successiva con l ‘ ausilio del tecnico di fiducia della società.
L’esistenza di un maggior numero di commissioni e quindi vendite perfezionate, rispetto a quelle risultanti dalla versione ufficiale del programma ‘ Easy Store 7 ‘ , trovava conferma nelle risposte dei clienti ai questionari inviati dai verbalizzanti, risposte da cui emergeva (salvo in 2 casi) che alle commissioni risultanti dal file in possesso dell’Amministratore corrispondevano vendite perfezionate.
In merito a dette discordanze, i verificatori procedevano a interpellare sia l’amministratore delegato che la responsabile amministrativa della società (sig.ra NOME COGNOME), nonché alcuni dipendenti ed ex dipendenti della società verificata (sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME e NOME COGNOME) che per ragioni di lavoro utilizzavano o avevano utilizzato il programma gestionale ‘ Easy Store 7 ‘ .
L’amministratore spiegava la discordanza riscontrata adducendo che la registrazione di una data commissione di vendita sul programma gestionale non necessariamente comportava che la relativa vendita fosse andata a buon fine; diversamente, le dichiarazioni di tutti gli altri soggetti interpellati concordavano nel senso che la registrazione della commissione di vendita sul programma significava che la relativa vendita era andata a buon fine.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE faceva proprie le risultanze del p.v.c. redatto dai verificatori e, di conseguenza, adottava: a) per l’anno 2010, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperava a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, pari ad € . 3.013.419,57 (euro tremilionitredicimilaquattrocentodiciannove/57), con maggiore imposta sul valore aggiunto pari ad € . 602.683,91 (euro seicentoduemilaseicentottantatre/91) e ritenute non operate e non versate pari ad € . 753,79 (euro settecentocinquantatre/79), su importi corrisposti ‘ in nero ‘, pari ad € . 3.139,00 (euro tremilacentotrentanove/00); b) per l’anno 2011, adottava l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperava a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, pari ad € . 3.948.837,38 (euro tremilioninovecentoquarantottomilaottocentotrentasette/38), con maggiore imposta sul valore aggiunto pari ad € . 800.144,00 (euro ottocentomilacentoquarantaquattro/00) e ritenute non operate e non versate pari ad € . 6.768,12 (euro seimilasettecentosessantotto/12), su importi corrisposti ‘ in nero ‘, pari ad € . 21.844,90 (euro ventunomilaottocentoquarantaquattro/90).
Per ciascun periodo di imposta venivano altresì irrogate, mediante i sopra menzionati avvisi di accertamento, le sanzioni per infedele dichiarazione e omessa registrazione di operazioni imponibili, anche
relativamente all’omessa certificazione e operazione RAGIONE_SOCIALE ritenute del sostituto d’imposta.
2.- Con due distinti ricorsi la società contribuente RAGIONE_SOCIALE impugnava i suddetti avvisi di accertamento.
Con la sentenza di primo grado, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, previa loro riunione, accoglieva i ricorsi della società rilevando che « i dati estrapolati dalle diverse versioni dei files gestionali acquisiti dai militari della G.d.F. non costituiscano le presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti necessarie per procedere alla rettifica dei redditi d’impresa ».
In particolare, il giudice di prime cure fondava la sopra riportata conclusione sulle considerazioni che: a) come dichiarato dalla società fornitrice del software utilizzato dalla contribuente, il programma consentiva soltanto la « gestione del cliente potenziale che permette al punto vendita di tener sotto controllo la situazione dei preventivi attivi non ancora conclusi … » e pertanto « l’importo della commissione generata non dovrebbe in alcun modo essere assimilato o confrontato con il reale valore del venduto di un certo intervallo di data »; b) « 16 questionari inviati su un totale di 9.156 clienti non possono costituire una campionatura indicativa e sufficiente a corroborare presunzioni munite dell’indispensabile gravità, precisione e concordanza »; c) « le dichiarazioni rilasciate dalla COGNOME ai verbalizzanti possano essere frutto di ritorsione nei confronti dell’ex datore di lavoro e, quantomeno, siano prive di quel carattere di imparzialità e genuinità che dovrebbero assumere per essere credibili e fondate ».
3.- L ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la decisione della CTP di RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la legittimità dei recuperi a tassazione operati, evidenziando l’assoluta carenza di motivazione sia con riguardo al rilievo afferente l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, sia con riguardo al rilievo afferente l’omessa effettuazione di ritenute sui compensi erogati ‘ in nero ‘ .
Con la sentenza impugnata, la CTR rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria con la seguente motivazione: « per l’anno 2010, su 9.156 clienti, e per l’anno 2011, su 6.787 clienti, sono stati inviati dalla Guardia di Finanza, rispettivamente, appena, 16 e 106 questionari; le dichiarazioni testimoniali assunte dalla Guardia di Finanza – con la sola eccezione di quella resa dalla signora NOME COGNOME – non hanno
confermato l’esistenza di ricavi non dichiarati; le percentuali di ricarica desumibili dall’applicazione dei dati contenuti nel file appaiono abnormi; il controllo della contabilità aziendale ha dato esiti di regolarità. Sicché appare evidente che la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria secondo cui i di per sé insignificanti dati contenuti nel file Easy Store 7 si riferirebbero anche a ricavi non dichiarati – non risulta corroborata da elementi fattuali di rilievo. E che, non essendo, dunque, l’accertamento de quo fondato su presunzioni dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, l’appello non può essere accolto. ».
4.- Avverso la menzionata sentenza d ‘ appello, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4) e 118 disp. att., c.p.c., nonché degli artt. 36, comma 2, n. 4) e 61, d.lgs. n. 546 del 1992.
Sostiene , all’uopo, che la sentenza impugnata sarebbe completamente sprovvista di un supporto motivazionale capace di disvelare l’iter logicogiuridico seguito per pervenire alla loro formulazione alla luce dei motivi di appello formulati dall ‘amministrazione finanziaria .
La CTR, in modo del tutto apodittico, avrebbe: 1) attribuito rilevanza decisiva al rapporto tra il numero dei questionari inviati dai militari della Guardia di finanza ed i clienti della società in epigrafe; 2) affermato che tutte le dichiarazioni testimoniali assunte dalla Guardia di Finanza – con la sola eccezione di quella resa dalla signora NOME COGNOME – non confermavano l’esistenza di ricavi non dichiarati; 3) qualificato come abnormi e, al contempo, ritenuto decisive le ‘ percentuali di ricarica ‘ desumibili dall’applicazione dei dati contenuti nel file; 4) affermato che la contabilità aziendale doveva ritenersi regolare; 5) ritenuto di per sé insignificanti i dati contenuti nel file denominato ‘ Easy Store 7 ‘ .
In tal modo, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe non solo obliterato di adempiere all’obbligo di motivare la propria decisione, ma ancor prima avrebbe tralasciato, completamente, di considerare i motivi di appello formulati dall’Ufficio.
2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 5 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 e, infine, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.
Sostiene, al riguardo, che l’accertamento è avvenuto facendo ricorso al metodo analitico-induttivo come previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 73 (« l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordant i») e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (« le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultante, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti »). Tali disposizioni consentono all’RAGIONE_SOCIALE di ritenere sussistente un fatto ignoto (i ricavi non dichiarati) in via inferenziale da una serie di fatti noti (gli indizi) che abbiano determinate caratteristiche, ossia si presentino gravi, precisi e concordanti.
Evidenzia, ancora, che la CTR, nella sentenza oggetto di impugnazione, avrebbe fatto erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla suddetta tipologia di accertamenti.
E ciò sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, la CTR avrebbe valutato gli elementi indiziari forniti dall’RAGIONE_SOCIALE in maniera autonoma, senza porsi affatto il problema della possibilità che gli stessi, complessivamente considerati, fossero idonei a dimostrare il fatto ignoto individuato dall’amministrazione finanziaria. Dunque, la CTR si sarebbe limitata ad una mera enunciazione di fatti senza operare alcun apprezzamento complessivo in merito alla capacità degli stessi, per la loro gravità precisione e concordanza, di dare dimostrazione dell’esistenza di ricavi non dichiarati.
Il secondo errore commesso dalla CTR sarebbe stato, poi, quello di tener conto di elementi indiziari assolutamente irrilevanti.
Irrilevante dovrebbe ritenersi, secondo la prospettazione della ricorrente, il riferimento alle ‘ percentuali di ricarica ‘ poiché esso attiene alla quantificazione dei ricavi non dichiarati e non all’inesistenza degli
stessi, nel senso che, anche se l ‘ RAGIONE_SOCIALE avesse applicato ricariche eccessive, ciò non significherebbe affatto che non vi era stato alcun ricavo non dichiarato, ma soltanto solo che vi erano stati ricavi non dichiarati in misura eventualmente inferiore.
Né, del resto, poteva assumere rilevanza il riferimento alla contabilità aziendale che aveva dato esiti regolari, considerato che, come sempre accade, anche nella vicenda oggetto dell’odierno giudizio, l’esistenza di ricavi non dichiarati non emergeva certamente dalla contabilità, che, evidentemente, risultava regolare, ma semmai da altri elementi fattuali idonei ad innescare un ragionamento presuntivo.
Infine, quanto agli altri elementi indiziari citati dalla CTR (vale a dire il numero dei questionari e la dichiarazione dei dipendenti), l’errore del giudice d ‘ appello sarebbe consistito nel non avere apprezzato la concordanza e la precisione, oltre naturalmente alla gravità degli stessi.
3.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 118 disp. att., c.p.c., nonché degli artt. 36, comma 2, n. 4), 53 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992.
Sostiene, al riguardo, che, nel proprio atto di appello, essa aveva censurato la sentenza di primo grado per carenza di motivazione in merito al secondo rilievo operato con gli avvisi di accertamento notificati.
Tale rilievo concerneva il recupero minore relativo alle ritenute sui redditi erogati dalla società. Pertanto, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, la CTR non avrebbe espresso alcuna decisione su tale motivo di impugnazione, così violando la previsione di cui all’art. 112 c.p.c., vale a dire il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che, in appello, impone al Giudice di decidere su tutti i motivi di impugnazione che siano proposti dalle parti.
In via subordinata, la ricorrente deduce che, ove dovesse reputarsi che il giudice d’ appello abbia in realtà ritenuto che, nonostante gli avvisi di accertamento contenessero due distinti rilievi (uno afferente all’esistenza di ricavi ‘ in nero ‘ non dichiarati e l’altro afferente all’omessa effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute sui compensi corrisposti ‘ in nero ‘ ai venditori), l’asserita illegittimità del primo rilievo fosse idonea a far caducare ex se
anche il secondo, la decisione impugnata sarebbe parimenti censurabile sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione.
4.Le censure , senz’altro suscettibili di essere esaminat e congiuntamente in ragione della loro palese connessione, sono fondate.
Deve, infatti, ribadirsi che: « La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare » (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5787 del 13 marzo 2014, Rv. 630512-01); « In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento » (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 5374 del 2 marzo 2017, Rv. 643327-01).
Nella specie, è evidente come la valutazione contenuta nella sentenza impugnata risulti in contrasto con i principi di diritto espressi negli arresti giurisprudenziali sopra menzionati.
E ciò in quanto la CTR si è limitata ad elencare gli indizi utilizzati dall ‘amministrazione finanziaria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie pretese creditorie, nemmeno in modo esaustivo e preciso, senza fornirne una valutazione complessiva doverosamente articolata e compiutamente espressiva dell ‘ iter logico-giuridico che la induceva ad affermare la non corrispondenza alle caratteristiche legali (gravità, precisione, concordanza) necessarie al fine di ammetterne una presunzione (semplice).
Il che non risulta di certo sufficiente ai fini di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull ‘ accertamento evocate con le censure sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, così come interpretate negli arresti giurisprudenziali di questa Corte regolatrice già sopra indicati.
5.- Ne deriva, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME