Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27357 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2015.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19181/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 3987/2023, depositata il 22 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE di notificava, in data 4 gennaio 2021, a NOME NOME, esercente la professione di medico con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l’RAGIONE_SOCIALE, nonché attività libero -professionale, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, nei suoi confronti, un maggior reddito non dichiarato di € 99.351,00 (in luogo di quello dichiarato di € 9.695,00) per attività di visite per rinnovo patenti, per l’anno d’imposta 2015 , con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 3593/2022, pronunciata il 16 marzo 2022 e depositata in segreteria il 21 marzo 2022, lo rigettava, condannando lo stesso contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame da parte del COGNOME, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 3987/2023, pronunciata l’8 giugno 2023 e depositata in segreteria il 22 giugno 2023, accoglieva l’appello, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso NOME.
Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che esso aveva fornito prova della propria maggiore pretesa, sulla base della contabilità del contribuente e dei riscontri incrociati con la documentazione fornita dalla Motorizzazione civile di Napoli, che avevano giustificato un giudizio di incompletezza ed inidoneità della contabilità fornita dallo stesso contribuente.
2. Il motivo è fondato.
L’Ufficio ha effettuato il proprio accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d ), d.P.R. n. 600/1973, e cioè sulla base di analisi della contabilità del contribuente e di verifiche e riscontri incrociati con la Motorizzazione civile di Napoli, che ha comunicato all’Ufficio il numero RAGIONE_SOCIALE visite effettuate dal AVV_NOTAIO per procedere ai rinnovi della patente auto, applicando altresì il compenso che il contribuente ha esposto (nella propria contabilità) di avere percepito per ogni singola prestazione resa.
L’Ufficio ha , quindi, correttamente determinato il maggior reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordati, spettando, di conseguenza, al contribuente fornire la prova contraria.
Non può dirsi, pertanto, che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova del maggior credito, ragion per cui si impone la necessità che, in sede di rinvio, venga rivalutato il quadro probatorio in ordine all’accertamento fiscale dedotto in causa a carico del
NOME, tenuto conto del riparto dell’onere probatorio come applicabile in ambito tributario.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME