Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 27421/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
-ricorrente –
Contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo n. 410/01/2016, depositata il 22.04.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
– La CTP di Teramo rigettava il ricorso proposto dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE , già esercente l’attività di fabbricazione di articoli di abbigliamento, avverso l ‘avviso di accertamento per IVA e altro, in relazione all’ anno 2011;
Oggetto:
Tributi
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto ancora qui interessa, che:
-l’accertamento era stato effettuato a seguito dell’istanza di rimborso di un credito IVA, a valere per l’anno 2012;
la gestione della società non poteva essere definita antieconomica, in quanto si trattava della ‘ crisi che precede il fallimento ‘ , sicchè la contribuente aveva cercato, in detto periodo, di contenere la situazione debitoria, ‘ anche a scapito della economicità RAGIONE_SOCIALE operazioni ‘;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione, per non avere la CTR spiegato da dove si evinceva che la società versasse in una situazione di crisi nell’anno di imposta in esame;
il motivo è infondato;
come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);
solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);
la sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello, che hanno ritenuto di annullare l’avviso di accertamento impugnato, in considerazione di alcuni elementi forniti dalla contribuente;
le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione fra le parti , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere considerato: i consistenti utili realizzati fino all’anno precedente a quello oggetto di accertamento, in mancanza di prova di specifiche sopravvenienze negative; gli ingenti acquisti effettuati nell’anno 2011, che, a fronte di asserite vendite sotto costo, rendevano l’attività antieconomica ; la richiesta di
concordato preventivo, intervenuta nel 2012, da cui non poteva desumersi una situazione di grave ed irreparabile dissesto;
con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 41 e 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2709, 2727 e 2730 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio nell’accertamento induttivo, in quanto, a fronte di una ricostruzione induttiva del reddito, sulla base di dati inconfutabilmente significativi, desumibili anche dalla contabilità della stessa contribuente, la CTR non ha rilevato che la controparte, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva fornito alcuna prova contraria, non potendo essere questa individuata in un dato generico, quale l’asserita crisi aziendale, richiamata quasi come un fatto notorio e non riferita ad alcun evento specificatamente dimostrato, peraltro smentita dai fatti certi indicati dall’Ufficio (il cospicuo utile dell’anno precedente, gli ingenti acquisti effettuati nello stesso anno e la richiesta di concordato preventivo del 2012);
-i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l’Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione (ex multis , Cass. n. 15167 del 16/07/2020);
– nel caso di specie vi è stato un accertamento induttivo ex artt. 41 del d.P.R. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. 602 del 1973, in quanto la contribuente, per l’annualità fiscale in esame, aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e aveva presentato tardivamente la dichiarazione ai fini IVA;
-l’Ufficio, pertanto, poteva determinare il reddito complessivo del contribuente, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, utilizzando a tal fine qualsiasi elemento probatorio, anche avvalendosi, come già detto, di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass. n. 3115 del 13/02/2006; Cass. n. 14930 del 15/06/2017);
-l’Amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente il reddito della contribuente sulla base di alcuni elementi, desumibili anche dalle scritture contabili della società, dai quali risultava che nel precedente anno 2010 la società contribuente aveva registrato consistenti utili e nell’anno 2011 aveva effettuato ingenti acquisti di materie prime, non essendo credibile, pertanto, la necessità di una vendita sotto costo della merce nello stesso anno 2011; l ‘insussistenza di una grave situazione debitoria nel 2011 risulta dimostrata anche dal fatto che nel successivo anno 2012 la società aveva presentato la richiesta di concordato preventivo, attestando la mancanza di un grave ed irreparabile dissesto;
a fronte di questa ricostruzione, fondata su dati oggettivi, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che con l’invocata crisi finanziaria la contribuente ave sse
adempiuto all’onere, sulla stessa gravante, di fornire una adeguata prova contraria alla pretesa avanzata dall’Ufficio , senza indicare elementi specifici sulla base dei quali detto onere sarebbe stato assolto;
la sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023.