Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24016/2017 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia -Sezione Staccata di Foggia n. 874/2017 depositata il 15/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’esame RAGIONE_SOCIALE posizione fiscale per l’anno 2009 RAGIONE_SOCIALE Società “RAGIONE_SOCIALE“, esercente l’attività di “Villaggi Turistici -, l’Ufficio controlli di Foggia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva a carico RAGIONE_SOCIALE predetta società l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava un reddito di impresa di € 48.024,00 a fronte del dichiarato di € 20.695,00.
1.1. In particolare, per la ricostruzione dei ricavi riconducibili all’attività di villaggio-residence, l’Ufficio utilizzava i dati acquisiti in occasione dei due accessi in data 5 luglio 2012 e 23 agosto 2012 ed il listino dei prezzi praticati nell’anno oggetto del controllo, che la parte contribuente aveva dichiarato non essere mutato rispetto all’anno 2009, considerando i prezzi indicati per le diverse tipologie di unità abitative e la percentuale di presenza nelle stesse rilevata in sede di accesso e/o desunta dal brogliaccio (c.d. booking) RAGIONE_SOCIALE presenze/prenotazioni.
1.2. Ai sensi dell’articolo 5 del TUIR venivano emessi anche gli accertamenti in capo ai soci per il maggior reddito di partecipazione.
La società ed i soci proponevano separati ricorsi, chiedendo l’annullamento degli atti perché infondati, e nella specie, per quanto qui rileva, deducendo la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 40 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, allegando l’ inidoneità del metodo utilizzato dall’Ufficio per la ricostruzione indiretta dei ricavi sulla rappresentazione RAGIONE_SOCIALE situazione economica RAGIONE_SOCIALE società, in quanto basato solo su elementi indiziari e l’ inattendibilità dell’elemento dell’anti-economicità, portato a ulteriore sostegno dell’accertamento.
La Commissione tributaria provinciale di Foggia, riuniti i ricorsi, li rigettava ritenendo l’accertamento legittimo.
I contribuenti proponevano quindi appello avanti alla Commissione regionale, che lo accoglieva con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo e i contribuenti sono rimasti intimati.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del DPR n. 600 del 1973 e 55 del DPR n. 633 del 1972, e dell’art. 2697 c.c.
1.1. Lamenta la ricorrente che i giudici di appello non abbiano considerato che, una volta che l’Ufficio, sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l’onere di provare che il reddito accertato non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.
Preliminarmente, la rubrica del motivo in esame deve essere ricondotta alla corretta evocazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с. , come chiaramente emerge dalle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che critica la errata applicazione RAGIONE_SOCIALE speciale disciplina normativa in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova nell’accertamento analitico induttivo. Si ricorda, a tale riguardo, che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 12/01/2025, n. 759).
Tanto doverosamente chiarito, il motivo è infondato e deve essere rigettato.
3.1. A tale proposito va rammentato che è costante affermazione di questa Corte che «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, “l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini RAGIONE_SOCIALE
dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni e le false o inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti” e determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (tra tante, v. Cass. Sez. 5, 04/10/2024, n. 26035)
3.2. Ancora, si è affermato che «In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni (Cass. Sez. 6, 05/12/2022, n. 35713; Cass. Sez. 6, 30/12/2015, n. 26036)
Nel caso di specie, la CTR si è conformata ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dai giudici di appello.
4.1. L’RAGIONE_SOCIALE afferma di avere agito in base alle prove presuntive acquisite nel corso di due accessi, le cui risultanze sono state scrutinate nel processo verbale di accertamento che, in ossequio al principio di autosufficienza e specificità, è stato
prodotto dalla ricorrente, nonché trascritto, nelle sue parti salienti, nel ricorso.
Nell’atto si legge che «L’Ufficio acquisite la documentazione contabile obbligatoria richiesta e le suindicate dichiarazioni rese dalla società stessa, ha proceduto alla disamina RAGIONE_SOCIALE stesse; ha pertanto dovuto procedere alla riconciliazione tra quanto dichiarato dalla rappresentante RAGIONE_SOCIALE società, quanto rilevato negli accessi effettuati dai funzionari e quanto esposto nel listino prezzi ufficiale esibito» e ancora che «L’Ufficio ha ricostruito indirettamente i ricavi, derivanti dalla utilizzazione sia di unità abitative che di piazzuole, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla società relativamente alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE unità abitative e RAGIONE_SOCIALE piazzole, RAGIONE_SOCIALE periodizzazione RAGIONE_SOCIALE bassa media ed alta stagione nonché dalle rilevazioni fisiche effettuate dai funzionari nei due accessi eseguiti oltre all’acquisizione dei bookings che costituiscono veri e propri brogliacci dove sono rappresentate tutte le unità abitative, secondo la loro tipologia, oltre ad essere annotate le unità già utilizzate, quelle in atto di utilizzazione e quelle prenotate ed in conclusione descrivono la vita dell’azienda».
La CTR ha, preliminarmente, ricostruito gli elementi indiziari così offerti dall’Amministrazione , correttamente ravvisati nelle «dichiarazioni rese liberamente dalla parte in ordine alle percentuali di presenza di clienti nella stagione, sul listino prezzi, sull’ effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE unità abitative, sui periodi di bassa, media ed alta stagione e sullo sconto mediamente praticato».
5.1. Tuttavia, ha ritenuto che gli elementi indicati dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di accertamento non presentassero l e caratteristiche RAGIONE_SOCIALE gravità, precisione e concordanza e, per l’effetto, non determinassero l’inversione dell’onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE contribuente, per le ragioni così espresse (sentenza, pp. 3 e 4): i) «contrariamente, a quanto affermato dall’Ufficio le percentuali utilizzate dallo stesso, non solo divergono da quelle
dichiarate dall’organo gestorio, ma riflettono addirittura le presenze dell’anno 2012 (l’accertato è per il 2009), senza che ci fosse stato riscontro con il registro RAGIONE_SOCIALE persone alloggiate e del quale non è stato confutata l’attendibilità»; ii) «sono stati dichiarati “inattendibili” i ricavi d’esercizio relative alle presenze nella struttura ricettiva, mentre sono stati ritenuti “congrui” quelli relativi ai servizi complementari di bar, ristorante, market etc., quasi che i maggiori clienti accertati dall’Ufficio, non avessero, per tutto il periodo di soggiorno, mai mangiato, bevuto, acquistato un prodotto dal market o letto un giornale»; iii) le argomentazioni addotte dalla parte sull’antieconomicità, tali gli investimenti effettuati per un miglioramento dell’attività, i cui oneri finanziari e le quote di ammortamento per circa 109.000,00 mila Euro, hanno assorbito buona parte del risultato economico, appaiono giustificative da parte di codesto Collegio».
5.2. Va in particolare rilevato, con riguardo alle argomentazioni esposte dalla CTR, che, se è stata affermata la estensibilità, salvo prova contraria, ad altri anni di imposta di dati aziendali presuntivamente costanti nel tempo, quali le percentuali di ricarico RAGIONE_SOCIALE merci compravendute (v. Cass. Sez. 5 n. 11717 del 12/04/2022), tanto non può dirsi in via generale, ed anzi si è osservato, proprio in ambito di attività ricettive, che «In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE fonte di acquisizione e notizie non consente all’Ufficio di prescindere dall’inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d’imposta, attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta, con la conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE presunzione RAGIONE_SOCIALE costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito. (Nella specie, nell’ambito di una verifica svolta presso un’attività di ristorazione, era stata estesa anche ad altra annualità la presunzione di maggiori ricavi tratta da un’agenda, rinvenuta in sede di accesso,
nella quale era indicato un numero di somministrazioni superiore a quello fatturato in un diverso periodo d’imposta) (Cass. Sez. 5, 21/11/2019, n. 30378).
5.3. Non è pertanto ravvisabile, per quanto detto, la invocata violazione degli artt. 39 del DPR n. 600 del 1973 e 55 del DPR n. 633 del 1972, nonché dell’ art. 2697 c.c.
Nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è infatti ipotizzabile, una volta che i giudici di appello abbiano escluso, con coerenti argomentazioni, che l’avviso fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
5.4. È, inoltre, opportuno rilevare che le censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente Amministrazione sono inammissibili ove mirate a stimolare la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME