Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11254/2016 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO – SEZ.ST. LATINA n. 911/40/16 depositata il 22/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 911/40/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 215/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), che
aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative al periodo d’imposta 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso in ragione dell’omessa dichiarazione dei redditi da parte del sig. COGNOME e veniva ricostruito il reddito d’impresa sulla base dell’elenco dei clienti e dei fornitori relativo all’anno 2006, con determinazione forfetaria del reddito in misura pari al quaranta per cento dei ricavi accertati.
1.2. La CTR accoglieva l’appello del contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) il sig. COGNOME aveva dimostrato che le somme oggetto di accertamento riguardavano, per competenza, un diverso periodo di imposta (esercizio 2005); b) la produzione delle fatture relative all’anno 2005 da parte del contribuente, non contestate sia sul piano formale che sostanziale, non poteva definirsi inammissibile.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’elenco dei clienti e dei fornitori, unitamente agli ulteriori elementi indiziari indicati dall’Ufficio, non costituisca presunzione idonea a sostenere l’accertamento induttivo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un
fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla intervenuta contestazione delle fatture prodotte in giudizio dal contribuente.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili sotto i profili appresso indicati.
2.1. Com’è noto, in sede di impugnazione avverso un avviso di accertamento, il giudice è tenuto ad effettuare una duplice valutazione: in primo luogo, deve valutare se le presunzioni (in questo caso anche semplici, trattandosi di accertamento induttivo) indicate dall’Amministrazione finanziaria siano idonee a sorreggere l’accertamento e, secondariamente, deve valutare dette presunzioni alla luce della prova contraria fornita dal contribuente (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.2. Nel caso di specie, al di là di affermazioni non sempre puntuali, la CTR ha rispettato i superiori principi di diritto atteso che ha ritenuto l’insufficienza delle presunzioni ricavabili dall’accertamento in base alla valutazione della prova contraria fornita dal contribuente in giudizio.
2.3. Ne consegue che, con riferimento al primo motivo, da un lato, non viene colta a pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha inteso sminuire in senso assoluto la valenza indiziaria delle presunzioni poste a base dell’accertamento , ma ha semplicemente raffrontato le stesse con le prove fornite dal contribuente, offrendo la propria legittima valutazione in fatto; e, dall’altro, si intende surrettiziamente chiedere una rivalutazione nel merito della questione, inammissibile in sede di legittimità.
2.4. Sotto quest’ultimo profilo, il fatto controverso di cui si assume il mancato esame (la contestazione delle fatture) non è un fatto storico, ma attiene al comportamento processuale tenuto dall ‘Amministrazione finanziaria. Quest’ultima si è limitata a
contestare che le fatture siano elemento utile a vincere la presunzione indicata con l’avviso di accertamento, mentre la CTR ha compiuto una differente e legittima valutazione.
2.5. Ne consegue che anche il secondo motivo va disatteso, sia perché il fatto che la CTR non avrebbe preso in considerazione è un fatto processuale e non storico, sia perché il giudice di appello ha effettuato la propria legittima valutazione in ordine al comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria e la difesa erariale tende a denunciare non tanto un omesso esame quanto l’insufficienza della prova, non più censurabile ai sensi del novellato art. 360, primo comnma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del sig. COGNOME
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 25/06/2025.