Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 234 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 234 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
n. 6472/2020 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 17 settembre 2025
OGGETTO : IVA, IRES e IRAP Accertamento.
sul ricorso (iscritto al n. 6472/2020 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: P_IVA), in persona del Curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma, unitamente all’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘; indirizzo p.e.c. del domiciliatario: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino) n. 815/1/2019, pubblicata il 1° luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che oggetto del contenzioso sono avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009 a carico della società RAGIONE_SOCIALE, poi fallita.
Tali accertamenti traevano origine da un p.v.c. del 4 luglio 2013, con cui la Guardia di Finanza di Vercelli aveva contestato alla società contribuente plurime violazioni RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni di legge in materia di IRES, IRAP e IVA in relazione agli anni d’imposta dal 2008 al 2012.
In particolare, i militari avevano acquisito dall ‘ amministratore della società, sig. NOME COGNOME, all ‘ atto dell’accesso presso la sede sociale, un file denominato ‘ Easy Store 7 ‘ che riportava i dati relativi alle vendite, agli ordini e alle merci presenti in magazzino. Lo stesso file veniva, poi, consegnato da un tecnico informatico di fiducia della società in un secondo momento (e, precisamente, due settimane dopo l’acquisizione del primo file).
Il confronto dei dati contenuti nelle due versioni acquisite dal programma gestionale aziendale ‘ Easy Store 7 ‘ (e, cioè, quella dell’amministratore delegato e quella consegnata dal tecnico della società), evidenziava RAGIONE_SOCIALE discordanze sostanziali dei dati, nel senso che dal file reperito presso l ‘ amministratore delegato risultavano molte più commissioni (e quindi vendite) rispetto a quello acquisito in data successiva con l ‘ ausilio del tecnico di fiducia della società.
L’esistenza di un maggior numero di commissioni e quindi vendite perfezionate, rispetto a quelle risultanti dalla versione ufficiale del programma ‘ Easy Store 7 ‘ , trovava conferma nelle risposte dei clienti ai questionari inviati dai verbalizzanti, risposte da cui emergeva (salvo in 2 casi) che alle commissioni risultanti dal file in possesso dell’Amministratore corrispondevano vendite perfezionate.
In merito a dette discordanze, i verificatori procedevano a interpellare sia l’amministratore delegato che la responsabile amministrativa della società (sig.ra NOME COGNOME), nonché alcuni dipendenti ed ex dipendenti della società verificata (sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME e NOME COGNOME) che per ragioni di lavoro utilizzavano o avevano utilizzato il programma gestionale ‘ Easy Store 7 ‘ .
L’amministratore spiegava la discordanza riscontrata adducendo che la registrazione di una data commissione di vendita sul programma gestionale non necessariamente comportava che la relativa vendita fosse andata a buon fine; diversamente, le dichiarazioni di tutti gli altri soggetti interpellati concordavano nel senso che la registrazione della commissione di vendita sul programma significava che la relativa vendita era andata a buon fine.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE faceva proprie le risultanze del p.v.c. redatto dai verificatori e, di conseguenza, adottava: a) per l’anno 2008, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperava a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, pari ad €. 1.398.585,00 (euro unmilionetrecentonovantottomilacinquecentottantacinque/00); b) per l’anno 2009, adottava l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, recuperava a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, pari ad €. 1.753.628,00 (euro unmilionesettecentocinquantatremilaseicentoventotto/00).
2.- Con due distinti ricorsi la società contribuente RAGIONE_SOCIALE impugnava i suddetti avvisi di accertamento.
Con la sentenza di primo grado, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, previa loro riunione, accoglieva i ricorsi della società rilevando che « i dati estrapolati dalle diverse versione dei files gestionali acquisiti dai militari della G.d.F. non costituiscano le presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti necessarie per procedere alla rettifica dei redditi d’impresa ».
In particolare, il giudice di prime cure fondava la sopra riportata conclusione sulle considerazioni che: a) come dichiarato dalla società fornitrice del software utilizzato dalla contribuente, il programma consentiva soltanto la « gestione del cliente potenziale che permette al
punto vendita di tener sotto controllo la situazione dei preventivi attivi non ancora conclusi … » e pertanto « l’importo della commissione generata non dovrebbe in alcun modo essere assimilato o confrontato con il reale valore del venduto di un certo intervallo di data »; b) « 16 questionari inviati su un totale di 9.156 clienti non possono costituire una campionatura indicativa e sufficiente a corroborare presunzioni munite dell’indispensabile gravità, precisione e concordanza »; c) « le dichiarazioni rilasciate dalla COGNOME ai verbalizzanti possano essere frutto di ritorsione nei confronti dell’ex datore di lavoro e, quantomeno, siano prive di quel carattere di imparzialità e genuinità che dovrebbero assumere per essere credibili e fondate ».
3.- L ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la decisione della CTP di RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la legittimità dei recuperi a tassazione operati, evidenziando l’assoluta carenza di motivazione sia con riguardo al rilievo afferente l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, sia con riguardo al rilievo afferente l’omessa effettuazione di ritenute sui compensi erogati ‘ in nero ‘ .
Con sentenza n. 1022/4/2016 pubblicata il 2 agosto 2016, la CTR del Piemonte rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria.
4.- Avverso la predetta sentenza d ‘ appello, l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto dall ‘ordinanza n. 13004 del 2018 della S.C., con la seguente motivazione: « Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 39, d.P.R. 600/1973, poiché la CTR non ha operato correttamente la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove indiziari basanti le riprese fiscali de quibus, omettendone in particolare una considerazione complessiva. La censura è fondata. Va ribadito che: – «La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare» (Sez. 3, Sentenza n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512 – 01); – «In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile
il criterio logico posto a base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5374 del 02/03/2017, Rv. 643327 – 01). Risulta evidente che il giudizio meritale contenuto nella sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. La CTR piemontese infatti si è limitata ad elencare gli indizi utilizzati dall’Ente impositore a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie pretese creditorie, nemmeno in modo esaustivo e preciso, senza tuttavia darne una valutazione complessiva doverosamente articolata e compiutamente espressiva dell’ iter logicogiuridico che la induceva ad affermare la non corrispondenza alle caratteristiche legali (gravità, precisione, concordanza) necessarie al fine di ammetterne una presunzione (semplice). Il che non può certo bastare ai fini di una corretta applicazione della disposizione del TU sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi evocata con la censura, come interpretata nei citati arresti giurisprudenziali. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. ».
5.All’esito della riassunzione da parte della società contribuente, il giudice del rinvio (CTR Piemonte, in diversa composizione), con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione (n. 815/1/2019, pubblicata il
1° luglio 2019), rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base della seguente motivazione: « L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto. Il rinvio da parte del giudice di legittimità ha ad oggetto l’obbligo di una complessiva ed integrale valutazione degli indizi evidenziati dall’erario, il quale ha sostanzialmente ricostruito una significativa entità di presunte RAGIONE_SOCIALE non dichiarate sulla scorta dei dati estratti sul computer dell’amministratore della società. Non è corretta la tesi della contribuente, secondo la quale non vi sarebbe alcuna incoerenza di dati tra quelli estratti dal computer dell’amministratore e quelli estratti dal computer aziendale; il PVC attesta infatti chiaramente che dal computer dell’amministratore sono emersi degli ordini che non hanno trovato riscontro nella contabilità; l’assunto è corroborato dall’elenco degli ordinativi reperiti per il secondo semestre 2008 e per il 2009 e acquisito su CD, il cui contenuto è stampato, con l’elenco RAGIONE_SOCIALE presunte vendite oggetto di contestazione e prodotto come allegato 1 dall’RAGIONE_SOCIALE nel fascicolo di primo grado RGR 240/2013 e come allegato 3 di parte contribuente nel fascicolo di primo grado RGR 293/13. Tuttavia resta il problema di comprendere se tale elemento (che la contribuente ha spiegato con l’assunto secondo cui in quei file fossero stati indicati anche ordinativi poi non andati a buon fine) sia di per sé sufficiente a pervenire ad un accertamento dell’entità complessiva di svariati milioni di euro; come avvenuto nel caso di specie. Sul punto il collegio ritiene che, di fatto, questo elemento, a fronte di una società risultata coerente con gli studi di settore ed alla quale non è stata contestata alcuna irregolarità formale nella tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, non sia da solo sufficiente per pervenire alla contestazione; la stessa RAGIONE_SOCIALE riconosce che le presunzioni semplici richiedono una serie plurima di indizi gravi precisi e concordanti. La stessa Suprema Corte, in tema di accertamenti indiziari ha precisato: “il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale
o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 9059/2018). Si procede quindi alla disamina analitica degli indizi invocati dall’RAGIONE_SOCIALE per poi farne sintesi. Nelle proprie difese l’RAGIONE_SOCIALE si è di fatto limitata a ripetere (in modo sostanzialmente acritico) in parte il contenuto del PVC senza fornire una ricostruzione degli addebiti che abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE difese della controparte svolte in esito al primo grado di giudizio e della stessa sentenza di primo grado; l’Ufficio insiste, ad esempio, in relazione alla circostanza che alcuni dei clienti interpellati a campione non sarebbero stati in grado di produrre documentazione RAGIONE_SOCIALE degli acquisti. La contribuente ha replicato evidenziando, da un lato, la percentuale insignificante di clienti interpellati (0,30%) e producendo, dall’altro, sin dal primo grado di giudizio la documentazione RAGIONE_SOCIALE relativa alle operazioni contestate. A fronte di tali osservazioni l’RAGIONE_SOCIALE ha ignorato le deduzioni di parte senza contestarle e ha semplicemente riproposto le tesi esposte nel PVC; ne consegue che, dall’intervista dell’esiguo campione di clienti, non è dato evincere alcun indizio che possa corroborare i dati acquisiti dal programma informatico, né può dirsi provato che alcuni non fossero stati dotati di documentazione RAGIONE_SOCIALE, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE nulla replicato alla prova offerta dalla contribuente. Ulteriore indizio che l’RAGIONE_SOCIALE sostiene riscontrare i dati risultanti dal PC dell’amministratore è presentato dalla testimonianza della signora COGNOME; come dettagliatamente indicato dalla contribuente, signora COGNOME ha effettivamente indicato l’esistenza di una sorta file parallelo denominato Mobile1 di cui non si è tuttavia trovata traccia; è pacifico che la signora COGNOME, pur essendo stata dipendente per svariati anni, ha visto il
suo rapporto interrotto in modo traumatico, con una contestazione a fini di licenziamento di un significativo ammanco di cassa. Soprattutto appare significativo che la teste COGNOME abbia reso dichiarazioni incoerenti in diverse occasioni; ne consegue che la teste COGNOME non solo ha una posizione individuale che ne potrebbe minare la credibilità ma soprattutto ha menzionato circostanze non riscontrate (l’esistenza di un file non reperito da alcuno) e ha reso dichiarazioni incoerenti tra loro. L’RAGIONE_SOCIALE genericamente afferma che le dichiarazioni della COGNOME sarebbero riscontrate da quelle di altri dipendenti; la tesi non trova riscontro in atti, in quanto tutti gli altri dipendenti hanno semplicemente dichiarato che, di norma, il pagamento dell’acconto corrispondeva alla conclusione di un contratto; nessuno ha menzionato incassi non contabilizzati (né l’RAGIONE_SOCIALE indica chi lo avrebbe fatto e tanto meno spiga in modo puntuale perché sostiene che le dichiarazioni di altri dipendenti confermerebbero quelle della COGNOME). Pare quindi al collegio che le isolate e contraddittorie dichiarazioni della teste COGNOME non possano costituire valido riscontro a quanto desunto dal file dell’amministratore. Per il resto nessuna anomalia è stata riscontrata nelle verifiche di magazzino e cassa, oltre che di contabilità, tutte regolari; ancora risulta invece evidente che i ricavi presuntivamente ricostruiti dall’RAGIONE_SOCIALE porterebbero ad un ricarico percentuale abnorme per la tipologia di mercato; infine, e per le ragioni già esposte, non pare sia stato desunto alcun riscontro dalle interviste dei clienti alla luce RAGIONE_SOCIALE repliche della contribuente. Passando quindi ad una valutazione complessiva degli indizi risulta che i dati estrapolati dal computer dell’amministratore appaiono essere l’unico indizio reperito dall’amministrazione, senza sufficienti e coerenti ulteriori riscontri. In siffatto contesto l’accertamento non trova idoneo fondamento e deve, per tali ragioni, essere confermato l’annullamento che ne era già stato disposto. ».
6.- Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
7.- Il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e per elusione del giudicato.
Sostiene che il decisum di cui all’ordinanza n. 13004 del 2018 della S.C. sarebbe stato obliterato dalla CTR in sede di rinvio con motivazione sostanzialmente riproduttiva del medesimo vizio già censurato, ripercorrendo invece la strada già percorsa dalla CTR Piemonte con la pronuncia cassata. Quindi, la CTR, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato dalla S.C. in fase rescindente.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992.
Sostiene, al riguardo, la mera apparenza della motivazione.
3.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2696, 2727 e 2729 c.c..
La censura si appunta innanzitutto sull’affermazione – contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui « Per il resto nessuna anomalia è stata riscontrata nelle verifiche di magazzino e cassa, oltre che di contabilità, tutte regolari; ancora risulta invece evidente che i ricavi presuntivamente ricostruiti dall’RAGIONE_SOCIALE porterebbero ad un ricarico percentuale abnorme per la tipologia di mercato; infine, e per le ragioni già esposte, non pare sia stato desunto alcun riscontro dalle interviste dei clienti alla luce RAGIONE_SOCIALE repliche della contribuente. Passando quindi ad una valutazione complessiva degli indizi risulta che i dati estrapolati dal computer dell’amministratore appaiono essere l’unico indizio reperito dall’amministrazione, senza sufficienti e coerenti ulteriori riscontri. ».
Alla stregua della prospettazione della ricorrente, in tal modo, la CTR avrebbe violato il principio secondo cui, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del
1973, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre, sarebbe stato violato il principio secondo cui il rinvenimento di una ‘ contabilità in nero ‘, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.
4.La prima censura è senz’altro fondata, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
Deve, infatti, ribadirsi che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell ‘ imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e segg. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 12680 del 23 maggio 2018, Rv. 648775-01; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 27622 del 30 ottobre 2018, Rv. 651078-02).
Inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale ben può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. civ., ordinanza n. 30803 del 22 dicembre 2017, Rv. 646681-01, con riguardo alla discordanza tra la quantità di carburante acquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni fiscali; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 24051 del 16 novembre 2011, Rv. 620184-01 con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass. civ.,
Sez. 5, sentenza n. 4080 del 27 febbraio 2015, Rv. 634980-01, in relazione ad un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto).
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come la CTR del Piemonte, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, sia incorsa in una patente violazione dei principi finora enucleati, affermando l’illegittimità dell’accertamento tributario , per insufficienza dell’elemento indiziario rappresentato dal rinvenimento , presso l’amministratore delegato della società contribuente, del file denominato ‘ Easy Store 7 ‘ che riportava i dati relativi alle vendite, agli ordini e alle merci presenti in magazzino. In tal modo, dunque, la CTR non si è attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte regolatrice in fase rescindente, non avendo proceduto ad una corretta valutazione analitica dell’elemento indiziario sopra menzionato, che, già di per sé sufficiente a legittimare la ripresa RAGIONE_SOCIALE (alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice di cui si è dato sopra ampiamente conto), risultava, peraltro, corroborato dagli ulteriori elementi presuntivi forniti, a sostegno dell’accertamento tributario, dall’amministrazione finanziaria , quali, a titolo esemplificativo, il fatto che diversi clienti, interpellati a campione dall’amministrazione finanziaria, non erano stati in grado di produrre documentazione RAGIONE_SOCIALE degli acquisti eseguiti.
Né, del resto e diversamente da quanto affermato dalla CTR nella sentenza impugnata, poteva assumere rilevanza alcuna il dato rappresentato dalla regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, stante il principi, anch’esso più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui « In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l’accertamento induttivo “puro”, fondato su presunzioni cd. “supersemplici”, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE tassative condizioni previste dallo stesso art. 39,
comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l’Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva. » (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez. T, sentenza n. 16528 del 13 giugno 2024, Rv. 671318-01).
5.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME