Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1935 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1935 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25212/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 804/18 depositata il 26 gennaio 2018;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compendiata nel processo verbale di
constatazione redatto in data 23 luglio 2007, la Direzione Provinciale di Caserta dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE prefata società, esercente attività di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, un avviso di accertamento relativo all’anno 2006, con il quale contestava: (a)ai fini dell’IVA, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili attive e l’indebita detrazione di costi riferibili a operazioni inesistenti; (b)ai fini dell’IRES e dell’IVA, l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’indebita deduzione di costi.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta, che respingeva il suo ricorso.
La pronuncia di primo grado era in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale, in accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE parte privata, annullava l’atto impositivo.
Detta ultima decisione veniva, però, cassata da questa Corte, che con ordinanza n. 8325/2015 del 24 aprile 2015 accoglieva il ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 esperito dall’Amministrazione Finanziaria, rinviando la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE medesima CTR campana.
Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n. 804/18 del 26 gennaio 2018, con la quale la predetta Commissione rigettava l’originario appello RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Contro tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che in data 11 aprile 2019 la ricorrente
aveva chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel predetto articolo, disciplinanti la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie.
1.1 Non risulta, tuttavia, che nel termine del 10 giugno 2019 essa abbia depositato copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione e RAGIONE_SOCIALE documentazione comprovante il versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALE prima rata.
1.2 In difetto di tali adempimenti, il processo non poteva ritenersi sospeso fino al 31 dicembre 2020, sicchè, ai fini RAGIONE_SOCIALE sua prosecuzione, non si rendeva necessario presentare, entro quella data, l’istanza di trattazione di cui al comma 13 del citato articolo (cfr. Cass. n. 2221/2021, Cass. n. 6259/2022).
1.3 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
1.4 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione apparente, non essendo ricavabili dalla sua lettura le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto osservate, nel caso di specie, le disposizioni disciplinanti l’accesso presso i locali RAGIONE_SOCIALE società verificata, e in particolare quella che richiede a tal fine la sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num . 5, c.p.c., sono lamentati l’inosservanza dell’art. 12, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, in difetto di una reale disamina
RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, pur essendo state violate dall’Ufficio le norme che regolano lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale.
Le due doglianze sono scrutinabili congiuntamente, perchè caratterizzate dalla medesima ragione d’inammissibilità.
3.1 Dal contenuto del ricorso per cassazione non è, infatti, possibile stabilire se la questione veicolata con i motivi in esame -ovvero quella relativa alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso dei finanzieri presso i locali RAGIONE_SOCIALE società sottoposta a verifica fiscalerientrasse nell’oggetto del giudizio di rinvio.
3.2 Va, al riguardo, notato che la menzionata ordinanza rescindente n. 8325/2015 aveva affidato alla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, il còmpito di procedere a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE controversia, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE documentazione extracontabile richiamata nel p.v.c. redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, da essa definito «pacificamente prodotto in causa» .
3.3 Essendo stato così delimitato il perimetro del susseguente giudizio rescissorio, la parte impugnante avrebbe dovuto dimostrare che la cennata questione fosse rimasta assorbita, se del caso in base al criterio RAGIONE_SOCIALE ‘ragione più liquida’, dalle decisioni di merito rese anteriormente alla pronuncia cassatoria, sì da poter essere utilmente riproposta dinanzi al giudice del rinvio.
A tal fine occorreva chiarire: (a)se detta questione fosse stata decisa dalla CTP con la sentenza di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio; (b)nell’ipotesi affermativa, se l’eventuale statuizione negativa adottata sul punto dal collegio di primo grado fosse stata impugnata con uno specifico motivo di appello.
3.4 L’onere anzidetto non è stato, tuttavia, assolto dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale non ha riportato, anche solo in sintesi, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure (a pag. 3 del ricorso viene genericamente dedotto che « organo giudicante
rigettava il gravame di parte e confermava integralmente l’impugnato provvedimento» ) e le censure articolate con il suo atto di appello.
3.5 In mancanza RAGIONE_SOCIALE allegazioni in fatto necessarie per consentire alla Corte di escludere che sulla questione in esame si sia formato il giudicato interno, esplicito o implicito, i motivi si appalesano inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c..
Non induce a diversa conclusione il preliminare e generico rilievo svolto nell’impugnata sentenza circa la «correttezza dell’accesso operato dalla RAGIONE_SOCIALE. di RAGIONE_SOCIALE presso i locali RAGIONE_SOCIALE società, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di cui all’art. 12 legge n. 212/00» , non potendo da ciò solo inferirsi che le trascritte considerazioni si riferissero a un tema RAGIONE_SOCIALE controversia ancora sub iudice .
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono prospettati la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
4.1 Si imputa alla Commissione regionale di aver a torto reputato legittimo il ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento parziale, pur in assenza di «dati certi» .
4.2 Il motivo è infondato.
4.3 Non appare configurabile la dedotta violazione di legge, essendosi la CTR correttamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’accertamento parziale previsto dall’art. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione RAGIONE_SOCIALE materia imponibile, il quale può essere legittimamente adottato sia su iniziativa propria dell’ufficio fiscale sia in base a segnalazioni, anche di natura complessa, provenienti dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE o da altre fonti interne ed esterne all’Amministrazione (cfr. Cass. n. 32704/2024, Cass. n. 21848/2024, Cass. n. 19728/2022).
L’RAGIONE_SOCIALE può, pertanto, avvalersi di tale modalità procedurale quando ad essa pervenga, come appunto nel caso di specie, una segnalazione RAGIONE_SOCIALE Guardia di RAGIONE_SOCIALE che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, senza che si renda necessaria la particolare semplicità RAGIONE_SOCIALE indagini compiute (cfr. Cass. n. 2633/2016, Cass. n. 25018/2018, 771/2022).
Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
5.1 Si assume che la gravata decisione sarebbe stata assunta in violazione del principio dispositivo RAGIONE_SOCIALE prova e RAGIONE_SOCIALE norme regolanti il giudizio di rinvio, avendo la CTR illegittimamente ordinato d’ufficio l’acquisizione del processo verbale di constatazione e RAGIONE_SOCIALE documentazione extracontabile posti a base dell’atto impositivo, in tal modo sopperendo alle carenze probatorie RAGIONE_SOCIALE parte pubblica.
5.2 Il motivo è inammissibile.
5.3 Come si è già avuto modo di sottolineare in occasione dello scrutinio dei primi due mezzi di ricorso, l’ordinanza rescindente aveva affidato alla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’incarico di compiere un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa alla luce degli elementi ricavabili dal p.v.c. in parola, ritenuto «pacificamente prodotto in causa» .
5.4 Ciò posto, va tenuto presente che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza (od ordinanza) di cassazione vincola il giudice di rinvio non soltanto in ordine al principio di diritto in essa affermato, ma anche in relazione agli elementi di fatto che quel principio presuppone come pacifici o già definitivamente accertati in sede di merito.
Ne discende che i limiti del giudizio di rinvio non sono esclusivamente quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum , prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli rappresentati
dall’impossibilità di riesaminare le questioni di fatto che costituiscono presupposto necessario e inderogabile RAGIONE_SOCIALE pronuncia cassatoria (cfr., ex multis , Cass. n. 11650/2002, Cass. n. 15952/2006, Cass. n. 11939/2006, Cass. n. 20887/2018, Cass. n. 45/2019, Cass. n. 9487-9488-9489-94909491-9492/2022, Cass. n. 34762/2023).
5.5 Nel caso di specie, attenendosi a quanto statuito da questa Corte, la Commissione regionale ha esaminato il p.v.c. redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, basato sulla documentazione extracontabile acquisita nel corso RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono denunciati la violazione dell’art. 2727 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6.1 Viene ascritto ai giudici del rinvio di aver erroneamente ritenuto raggiunta la prova presuntiva del maggior imponibile accertato dall’Ufficio.
Si argomenta che, in spregio al «principio secondo il quale la presunzione può derivare solamente da fatti certi e non da altre presunzioni (principio del praesumptum de praesumpto), gli addebiti in questione non no stati contestati sulla base di un aspetto pacificamente riconosciuto o acclarato, bensì sulla scorta di un fatto a sua volta presunto (falsa fatturazione), a cui si aggiunge un dato ulteriormente presunto, rappresentato dalla percentuale del 40,5%, portato in aumento dell’importo RAGIONE_SOCIALE fatture ritenute fittizie » .
6.2 La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata.
6.3 Nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza la CTR ha evidenziato che:
-«il maggior reddito e stato ricostruito consultando documentazione extracontabile, che rappresenta, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 DPR n. 600/73» ;
-«siffatta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere da qualsiasi altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo poi al contribuente l’onere di fornire prova contraria al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli , senza che assuma rilevanza la circostanza che la contabilità è formalmente regolare » .
Ha, altresì, osservato che «nel pvc risulta no evidenziate una serie di anomalie, le principali RAGIONE_SOCIALE quali no ravvisabili nella difformità dei documenti di trasporto (d.d.t.), soltanto alcuni dei quali presentavano una doppia sigla, nell’apposizione sugli stessi RAGIONE_SOCIALE annotazioni di arrivo in cantiere, di scarico e di ricevuta del destinatario apposte sempre con la stessa grafia, anche se relative ad autisti e destinatari differenti, nello scarico di ingenti quantitativi di calcestruzzo senza uso RAGIONE_SOCIALE pompa, nel trasporto di betoniere sempre a pieno carico per 10/13 metri cubi, laddove il massimo consentito è di 7/10 metri cubi» .
Non ha poi mancato di puntualizzare che «e stato constatato, inoltre, che , mentre le fatture per operazioni reali erano sempre piegate e con segni del passaggio in cantiere, altre erano prive di piegature e del tutto pulite» .
All’esito di una valutazione d’insieme RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, i giudici a quibus sono giunti alla conclusione che il «quadro indiziario complessivo -per la copiosità e la correlazione degli elementi evidenziati- vale a costituire quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che giustifica no l’accertamento induttivo » .
6.4 Essi hanno pure esaminato la prova contraria offerta dalla parte privata, rilevando, in proposito, che:
-«l’unico elemento di prova oggettivo e costituito dalla perizia tecnica prodotta, le cui conclusioni no, tuttavia, opinabili, sia per essere atto di parte, sia perché non ven no, comunque, provate né una piena corrispondenza tra calcestruzzo fatturato e calcestruzzo
asseritamente utilizzato, né le quantità effettivamente trasportate dalle betoniere» ;
-«nessun rilievo p attribuirsi ai metodi di pagamento utilizzat , laddove il pagamento in contanti serve ad occultare operazioni in nero, mentre per le operazioni inesistenti vi è interesse a far risultare un pagamento ai fini di lucrare sul relativo credito IVA» ;
-«appa no, dunque, del tutto generiche ed apodittiche le argomentazioni poste a sostegno dell’appello dalla difesa istante, rimanendo, pertanto, le stesse allo stato di mere allegazioni» .
6.5 A fronte dell’ampia e puntuale disamina del materiale probatorio operata dalla Commissione regionale, la ricorrente mira, sotto il velo RAGIONE_SOCIALE denuncia dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, a sollecitare un nuovo e diverso apprezzamento di merito, precluso nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 34476/2019, Cass. n. 41598/2021, Cass. n. 6996/2024, Cass. n. 30833/2025).
6.6 Per il resto, laddove prospetta la violazione di un preteso divieto di doppia presunzione ( praesumptio de praesumpto ), il motivo è privo di pregio, giacchè un simile divieto non è riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto (noto) accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea -in quanto a sua volta adeguataa fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 19387/2020, Cass. n. 19894/2021, Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 14788/2024, Cass. n. 8298/2025).
Con il sesto mezzo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
7.1 Si contesta il vizio di ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici regionali nel pronunciare su una questione non rientrante nel thema decidendum , e precisamente quella RAGIONE_SOCIALE «violazioni risalenti alla mancata esibizione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e RAGIONE_SOCIALE documentazione fiscale» .
7.2 La censura è diretta contro la parte RAGIONE_SOCIALE sentenza in cui è scritto: «Ancora, non è stato spiegato come la società sia poi riuscita a ricostruire tutta la contabilità, attesa la perdita RAGIONE_SOCIALE password di accesso al supporto informatico» .
7.3 Il motivo è inammissibile perché non investe una vera e propria ratio decidendi , bensì un’affermazione costituente un mero obiter dictum .
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 17.200 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME