Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Avv. Acc. IRPEF, IRAP e IVA 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25816/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha indicato indirizzo pec.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB. DI II GRADO DI TRENTO n. 37/02/2016, depositata in data 11 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessata dal 29/12/2010, svolgeva attività nel ramo dell’edilizia. Dall’analisi degli anni dal 2001 al 2007, e poi fino al 2010, emergeva che la
stessa registrava risultati di esercizio sempre in perdita, escluse le annualità 2006 e 2007; tanto era ritenuto un chiaro sintomo di antieconomicità dell’attività svolta. Per procedersi alla rettifica del reddito dichiarato, venivano considerate alcune operazioni di ristrutturazione e compravendita di immobili siti nei comuni di Mechel e di Fondo, in cui i prezzi praticati non erano in linea con i valori di mercato e apparivano incongrui con i mutui contratti per l’acquisto di alcuni immobili. Considerate inattendibili le scritture contabili, le stesse venivano disattese e, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE – procedeva, ex art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad una ricostruzione dei ricavi per l’anno d’imposta 2006, contestando alla società maggiori ricavi per un totale di € 307.066,00; recuperava IVA per € 15.594,64 e IRAP per € 13.390,00. Procedeva, quindi, ex art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, al recupero di imposte nei confronti dei soci e irrogava sanzioni.
Avverso tutti questi avvisi proponevano ricorso i soci e la società dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 119/01/2012 li rigettava integralmente.
Contro tale decisione proponevano appello società e soci dinanzi la C.t. di II grado di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 37/02/2016, depositata in data 11 aprile 2016, la Commissione adita rigettava l’appello proposto, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ») con riferimento all’art. 42, primo e terzo comma d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 2697 cod. civ.» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto l’esistenza di una delega a favore della sottoscrittrice degli avvisi impugnati, senza osservare i principi che impongono a carico di chi allega un fatto l’onere di provarne la sussistenza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante la c.d. delega fiscale 2015, dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, all’atto di dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società in quanto già cessata, si sia omesso di dichiarare altresì la nullità dell’avviso notificato agli altri, non rilevando che con la cessazione della società non solo viene meno, sul piano processuale, il soggetto legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie asseritamente vantate dall’erario, ma anche, sul piano sostanziale, la possibilità di accertare ex novo asserite pregresse posizioni debitorie, e quindi non avvedendosi che il c.d. “fenomeno successorio” non può che operare esclusivamente con riferimento a debiti che risultavano già contestati all’atto della cancellazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che la semplice indicazione dei valori di stima dei periti RAGIONE_SOCIALE banche e dei mutui erogati integrasse il contenuto essenziale di atti negoziali non accessibili ai ricorrenti e sui cui si fonda l’accertamento, così pregiudicandosi il loro diritto di difesa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in combinato disposto con l’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (come richiamato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia motivato in modo soltanto apparente con riferimento all’idoneità probatoria dei prezzi al metro quadro stimati dall’ufficio ricorrendo a quelli pubblicati sulla rivista ‘Guida Casa’.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per volatone e/o falsa applicazione di legge processuale (art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992) per motivazione manifestamente e irriducibilmente contradittoria (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con riferimento alle rettifiche operate dall’ufficio ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. n. 600/73 e all’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società» i contribuenti lamentano l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Commissione ha, dapprima, affermato che nei casi di accensione di mutuo ciò che rileva è la stima del bene (così implicitamente affermando che la rettifica dev’essere pari alla differenza tra il valore di stima e il prezzo dichiarato), e, poi, stabilito che le contestazioni mosse alla società giustificavano le rettifiche (implicitamente giustificando la rettifica effettuata dall’ufficio sulle quotazioni “Guida Casa”, per un maggiore importo); inoltre, ha
dichiarato che andava dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società, salvo poi confermare la sentenza di primo grado con riguardo al legale rappresentante della società.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 – 2729, nonché art. 2697 cod. civ. e 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600/1973» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Commissione ha ritenuto che il ricorso ai criteri di valutazione “Guida Casa” integrasse le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste per fondare l’accertamento analitico induttivo, anche nei casi in cui non vi sia il concorso di ulteriori elementi probatori.
2. Il primo motivo è infondato.
Quanto agli effetti della delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Ancora, con riguardo specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale -che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 -questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22810) ha, altresì, escluso che, ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una qualifica dirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato dal dato normativo. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell’atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177)», così Cass., n. 33323 del 2023.
2.1. Comunque, in RAGIONE_SOCIALE, ai fini della validità dell’atto, ciò che conta è la riferibilità RAGIONE_SOCIALE stesso all’ufficio ossia all’organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato e non al materiale sottoscrittore risultando irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto ovvero abbia delegato la relativa firma sia un dirigente, in quanto la questione relativa all’accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti.
2.2. Il giudice di appello, nel rigettare la censura, con una motivazione esaustiva e immune da vizi disciplinari, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, avendo oltretutto ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sull’RAGIONE_SOCIALE con la produzione della delega prot. NUMERO_DOCUMENTO/45287 del 22/09/2009.
Il secondo motivo è infondato.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui in materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, la qualità di successore universale RAGIONE_SOCIALE stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto (Cass. 05/05/2017, n. 10980).
3.1. Nella fattispecie in esame, la C.t. di II grado di RAGIONE_SOCIALE ha correttamente motivato laddove ha premesso che l’art. 2495 cod. civ. sulla cancellazione RAGIONE_SOCIALE società si applica anche alle società di persone nonostante la prescrizione faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle cooperative (cfr. per tutte Cass. 30/07/2020, n. 16362); di poi, sebbene emesso a carico di una impresa inesistente e consegnato, tuttavia con distinti avvisi di accertamento è stato contestato a ciascun socio il reddito di partecipazione in società di persone allegando a ciascuno di detti avvisi – costituendone parte integrante – la copia dell’atto di accertamento emesso a carico della società. Vieppiù che i relativi ricorsi introduttivi venivano riuniti sin dal primo grado di giudizio con la conseguenza che la causa principale poteva correttamente proseguire nei confronti dei soci, essendosi trasferiti su di essi, per fenomeno di tipo successorio, i contestati rapporti obbligatori già in essere in capo all’impresa estinta per cancellazione.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
4.1. In sostanza, in entrambi i giudizi di merito i giudici hanno riconosciuto come l’Ufficio avesse materialmente assolto ad ogni onere motivazionale anche mediante la redazione di chiare tabelle sinottiche ritenute esplicative ed esaustive dei giudici di merito. Pertanto, tale doglianza in realtà riguarda il contenuto della motivazione dell’atto impositivo che, peraltro, risulta smentita dall’esame letterale del testo di tale motivazione laddove in ben 13 pagine corredate di tabelle chiare ed esplicative si evince chiaramente l’importo RAGIONE_SOCIALE somme prese a mutuo dei singoli acquirenti raffrontato sinotticamente con il prezzo di compravendita dichiarato in sede di acquisto; da tale raffronto effettuato con le somme pagate in acconto a saldo e quelle prese a mutuo è emerso un valore sensibilmente superiore al prezzo di compravendita dichiarato al rogito.
Il quarto, quinto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo tutti al metodo di valutazione utilizzato per l’accertamento del maggior valore immobiliare con particolare riferimento al ricorso ai valori di ‘Guida Casa’ sono inammissibili.
Anche queste censure si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso
dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito.
5.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024.