Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4940/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 238/2015 depositata il 06/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia della Entrate sottopose a rettifica la dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2004, sulla scorta di un pvc della Guardia di Finanza. Segnatamente si è contestato alla contribuente di aver posto in essere alcune vendite di immobili in relazione alle quali gli acquirenti avevano richiesto un mutuo superiore ai prezzi di acquisto e si è proceduto ad un recupero a tassazione di maggiori ricavi per l’importo di euro 167.778,00. Conseguentemente l’Ufficio notificò ai due soci NOME Giuliano e COGNOME NOME due ulteriori avvisi di accertamento per il recupero del maggior reddito imponibile da partecipazione.
La CTP respinse con distinte sentenze i separati ricorsi di RAGIONE_SOCIALE e dei due soci. I successivi appelli della società contribuente e dei due soci NOME COGNOME e COGNOME NOME sono stati riuniti e respinti.
La società e i soci NOME COGNOME, COGNOME NOME nonché COGNOME NOME si affidano ad un ricorso per cassazione imperniato su nove motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 14 e 59 D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ in relazione al mancato contraddittorio fra società e soci sotto il profilo di cui all’art. 360, 1 c., c.p.c. ‘.
Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 7 luglio 2009, n. 88, sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., non essendo ‘ consentito procedere ad accertamenti per
redditi d’impresa sulla scorta della sola divergenza fra il supposto valore normale e il corrispettivo del bene ‘.
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 265, L. 24 dicembre 2007, n. 244, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c., sempre in relazione al profilo rappresentato dalla differenza fra prezzo della compravendita e importo del mutuo.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c., stante l’irrilevanza della circostanza relativa all’eccedenza dei mutui rispetto ai prezzi di acquisto riguardanti le compravendite.
Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c., per mancata valutazione dei ‘ dati dell’OMI ‘.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c., per mancata valutazione delle ‘ dichiarazioni degli acquirenti ‘.
Con il settimo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto la ricorrente ‘ aveva contestato il difetto di prova in relazione ai mutui e al loro ammontare ‘ e il pvc ‘ non si estende ai giudizi valutativi o alla menzione di altre circostanze che si risolvono in apprezzamenti personali ‘ e ‘ nulla poteva dirsi delle circostanze temporali in cui questi mutui erano insorti e, dunque, nulla poteva dirsi circa il collegamento con l’acquisto dell’immobile, che, come tale restava usl piano di una semplice congettura ‘.
Con l’ottavo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda ex art. 15 L. n. 41 del 1995, avuto riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto ‘ nel caso in esame l’accertamento non si fondava su dati documentali e storicamente certi ‘ sicché ‘ i corrispettivi non erano rettificabili ‘.
Con il nono motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 T.U. n. 917 del 1986, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare l’incidenza di costi deducibili.
Ritiene questa Corte che al fine di verificare la posizione assunta dalla socia NOME nel giudizio relativo alla società in nome collettivo si rivela necessariamente prodromica l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
Su queste basi deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, onerando la Cancelleria del riassunto adempimento di acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito del giudizio nei confronti della società relativo all’avviso di accertamento alla medesima notificato.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone l’acquisizione a cura della cancelleria dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito del giudizio nei confronti della società relativo all’avviso di accertamento alla medesima notificato.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.