Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9381/2017 R.G. proposto da : NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8818/2016, depositata l’ 11/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento per l’anno 2009 a seguito di una verifica fiscale conclusasi con un PVC. La Guardia di Finanza aveva eseguito un accesso pressi i locali
di ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘, dove NOME svolgeva un’ ‘ attività di ristorazione ‘ mai dichiarata, adibiti anche ad abitazione del titolare. Non essendo stato consegnato alcun registro o libro contabile attinente all’attività di ristorazione di ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘, era stato eseguito un accertamento induttivo sulla base dell’esito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie. Applicata la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dopo aver accolto parzialmente le giustificazioni del contribuente sulle operazioni di versamento e di prelievo, erano stati individuati dapprima i ricavi non dichiarati e quindi il reddito sulla base di un coefficiente di redditività, con riprese ai fini IRPEF, IVA e IRAP.
Con la sentenza n. 8818/2016 impugnata, che aveva riformato la sentenza della CTP di Caserta n. 4811/7/2015, veniva respinto il ricorso del contribuente.
2.1 Il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli atti fossero confusi perché la verifica riguardava un ristorante della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME, mentre l’accertamento concerneva una gioielleria riferibile all’imprenditore individuale NOME COGNOME. Non era pertanto possibile stabilire quale fosse l’attività sottoposta a verifica e quali i prelevamenti e i versamenti accertati per l’attività verificata.
2.2 La CTR evidenziava che l’avviso di accertamento riguarda va NOME COGNOME come imprenditore individuale e non la società a responsabilità limitata e aveva dato atto che, nel luogo dove l’imprenditore dichiarava di svolgere l’attività di gioielliere, veniva in realtà svolta un’attività di ristorazione . Non vi era invero alcuna confusione e l’accertamento era stato adeguatamente motivato perché i versamenti e i prelievi bancari erano stati recuperati in forza della presunzione relativa prevista da ll’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, senza che il contribuente avesse fornito la prova contraria. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il completamento della verifica fiscale non era causa di nullità.
Contro la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. L’avviso di accertamento confonde la posizione individuale del contribuente e l’attività di ristorazione svolta dalla società, come rilevato dal giudice di primo grado. Non era vero che nel luogo dove il contribuente aveva dichiarato di svolgere l’attività di gioielliere, egli svolgesse l’attività di ristorazione, perché l’attività di gioielleria era esercita in Cassino. L’accesso autorizzato aveva riguardato locali dove era esercitata l’attività di ristorazione. La pretesa tributaria è priva dei requisiti minimi motivazionali.
Il motivo non è fondato.
2.1 L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza che l’atto possa esaurirsi nell’enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ‘ ex post ‘ , dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto e istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall’altro, pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione (Cass. 30039/2018). La motivazione deve permettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi. Se non è necessario che contenga tutti i documenti a
supporto della pretesa, l’avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenziali per comprendere le ragioni dell’accertamento. L ‘Ufficio ha l’obbligo d’ illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debba pagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cui si basa la pretesa (Cass. 28722/2025).
2.2 L’avviso di accertamento riguarda in maniera inequivoca l’attività di NOME COGNOME , come imprenditore individuale nel campo della ristorazione, svolta in INDIRIZZO di Mondragone. La lamentata contraddittorietà della motivazione dell’avviso non è ravvisabile. A prescindere dai riferimenti contenuti nell’avviso alla dichiarata attività di gioielliere esercitata in Cassino e al fatto che all’epoca dell’avviso NOME era diventato oramai anche l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall’estratto dell’avviso riportato a pag. 3 del ricorso si comprende che la verifica fiscale abbia interessato l’attività di ristorazione svolta dal NOME nell’anno d’imposta 2009 come imprenditore individuale, senza che il contribuente avesse posto a disposizione dell’Ufficio alcuna contabilità. I maggiori redditi dell’attività di ristorazione erano stati accertati tramite indagini bancarie. L’avviso dà atto dei prelievi e dei versamenti e RAGIONE_SOCIALE operazioni che erano state ritenute non giustificate. L’attività nel settore della ristorazione della società di capitali, iniziata solo nella seconda metà del 2012 in un luogo diverso, non era stata oggetto di verifiche né avrebbe potuto esserlo per il 2009. Una commistione fra l’attività non dichiarata esercitata da NOME COGNOME a Villa RAGIONE_SOCIALE come imprenditore individuale e quella svolta dal COGNOME come amministratore della RAGIONE_SOCIALE non è ipotizzabile perché nel 2009 la società non era ancora stata costituita. Non era stata oggetto di controllo nemmeno l’attività di gioielliere, che il contribuente, a differenza di quanto riportato nella sentenza impugnata, aveva dichiarato di esercitare non a Villa RAGIONE_SOCIALE ma in Cassino.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c. e 111 Cost., con nullità della sentenza per motivazione apparente perché la decisione a) si limita a una mera ‘affermazione di rito’ relativamente all’eccepita violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ; b) l’avviso non aveva dato atto che nel luogo dove il contribuente aveva dichiarato di svolgere attività di rivendita di gioielli (Cassino) il medesimo svolgesse attività di ristorazione; c) i verbalizzanti avevano dichiarato di aver eseguito l’accesso presso i locali dove aveva sede un ‘attività di ristorazione (Mondragone). È chiaro che la motivazione sia viziata perché in contrasto con le risultanze processuali e, a fronte di specifiche doglianze avverso il recupero a tassazione, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla dedotta illegittimità e infondatezza dei maggiori ricavi.
Il motivo è infondato.
4.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn.
8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
4.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega che gli accertamenti hanno riguardato esclusivamente l’attività dell’imprenditore individuale NOME COGNOME e non l’attività della RAGIONE_SOCIALE Il presunto contrasto con le risultanze processuali, peraltro poco comprensibile perché il ricorrente nulla allega sui ricavi della società di capitali che sarebbero stati erroneamente imputati all’imprenditore individuale, non integra il vizio di motivazione apparente. Le ‘specifiche doglianze’ (v. ricorso, pag. 15) relative all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie non vengono indicate dal ricorrente sicché il riferimento del giudice al valore probatorio della presunzione relativa dell’art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973 soddisfa il minimo motivazionale e si sottrae al sindacato di legittimità.
4.3 Qualora poi il ricorrente abbia inteso denunciare, secondo il parametro del 360 n. 4, c.p.c., un errore nel travisamento della prova (Cass., Sez. U., 5792/2024), laddove il giudice di merito ha affermato che ‘l’avviso di accertamento … dà correttamente atto
che nel luogo ove dichiarava di svolgere attività di rivendita di gioielli, orologi ed argento, in realtà svolgeva attività di ristorazione’ , l’errore non è affatto decisivo . L’accertamento ha avuto per oggetto l’attività di ristorazione svolta come imprenditore individuale dal contribuente presso Villa RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO di Mondragone. Che egli avesse dichiarato di esercitare il commercio di preziosi non presso Villa RAGIONE_SOCIALE ma in Cassino poco importa, perché il controllo non ha riguardato questa distinta attività commerciale.
Con il terzo motivo il contribuente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, stat. contrib. perché la verifica era iniziata il 7/4/2014 e il PVC era stato redatto il 29/5/2014, senza che risultino proroghe autorizzate dal comandante del nucleo di polizia tributaria. L’anomala procedura è in contrasto con il termine massimo della verifica di 30 giorni e con il principio secondo cui le operazioni devono svolgersi arrecando il minor disagio possibile al contribuente. La conseguenza è che il PVC e l’atto impositivo sono illegittimi mentre le prove acquisite in violazione della norma imperativa divengono inutilizzabili.
6. Nemmeno il terzo motivo è fondato.
L’art. 12, comma 5, stat. contrib. prevede: « La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio » . La giurisprudenza della Corte è innanzitutto ferma nel ritenere che il termine si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi senza che in materia assumano alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente
amministrativa, assunte – come l’art. 8, comma 6 d.m. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice (Cass. 23595/2011 e Cass. 11878/2017). Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, che si è limitato a indicare la prima e l’ultima data riportate nel PVC, il computo non può essere compiuto soltanto sulla base dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica. In secondo luogo, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina la decadenza del fisco dal poteredovere di accertare il debito del contribuente e, quindi, non inficia la validità dell’accertamento, poiché non si tratta di un termine perentorio, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l’incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua “ratio” ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno (Cass. 16323/2014, Cass. 7584/2014, Cass. 2055/2017 e Cass. 6779/2022).
7. Il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014 complessivamente come da dispositivo (euro 3.400,00 per la fase di studio ed euro 2.400,00 per la fase introduttiva), seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME