Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6179/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4309/2017 depositata il 14 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -A seguito di verifica della Guardia di Finanza – Tenenza di Fiuggi, eseguita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’ attività di fabbricazione di articoli tessili tecnici, industriali e di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (avente quali soci la signora NOME COGNOME e il coniuge NOME COGNOME, rappresentante legale) venivano redatti due processi verbali di constatazione. Il primo derivava dagli esiti di una verifica fiscale di carattere generale in cui veniva riscontrata la mancata redazione del dettaglio del magazzino. Per detta circostanza veniva contestata l’inattendibilità della contabilità derivata dalla quantificazione RAGIONE_SOCIALE consistenze di magazzino che, per stessa ammissione di parte, non era stata effettuata seguendo un criterio oggettivo di valutazione. Pertanto, in relazione all’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, si recuperavano a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 200 9. Con il secondo processo verbale, venivano invece formalizzate le conclusioni derivate dalle indagini finanziarie condotte nei confronti della società sulla base RAGIONE_SOCIALE quali veniva contestato un maggior reddito ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e IVA. A fronte RAGIONE_SOCIALE memorie difensive e del deposito della documentazione da parte della società, l’amministrazione finanziaria procedeva alla notifica dell’avviso di acce rtamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale veniva accertato il reddito derivante dai rilievi formalizzati con il primo processo verbale, e più precisamente venivano accertate maggiori imposte a titolo di IRES,
IRAP e IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente, oltre a sanzioni e interessi.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone.
L’Ufficio si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 945/01/15, depositata in data 24 novembre 2015, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. La contribuente si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.4309/18/17, depositata in data 14 luglio 2017, ha accolto l’appello dell’Ufficio .
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, c omma 1, n. 3, c.p.c., all’art. 2697 c.c. , all’art. 39 d.P.R. 600/73 e all’ art. 109 d.P.R. 917/86, in quanto nella determinazione del reddito non sarebbe stato rispettato il dettato di cui al comma 3 dell’art. 109 , che impone la sottrazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze nella formazione del reddito e, quindi, per omessa contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze accertate.
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo
induttivo ‘ puro ‘ sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019).
Se l’accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare – con inversione dell’onere della prova – che l’imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l’atto impositivo (Cass. n. 8749/2025).
Nel caso di specie è stato disposto da parte dell’amministrazione un accertamento induttivo alla luce dell’inattendibilità della
contabilità sottoposta a verifica e della mancata consegna e tenuta RAGIONE_SOCIALE distinte inventariali.
Non sono pertanto stati violati i principi espressi dalla giurisprudenza in materia. Invero, parte ricorrente, attraverso lo schermo della violazione di legge, mira a rimettere in discussione il merito della vicenda, volendo conseguire una nuova e inammissibile rivalutazione dei fatti così come accertati.
2. -Con il secondo motivo si censura l ‘omessa valutazione di una prova e di un documento e di un punto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, e agli artt. 39 d.P.R. 600/73, e 109 d.P.R. 917/86, per aver omesso la Commissione tributaria regionale di valutare le rimanenze accertate dalla Guardia di finanza nel verbale quale prova della mancata vendita nell’anno 2009 dei beni, acquistati nel 2009, ma ancora giacenti in magazzino nell’anno 2011, anno dell’accertamento della Guardia di finanza, e per aver omesso di valutare gli scontrini, regolarmente depositati, che proverebbero l’applicazione di sconti sul prezzo di vendita indicato nel cartellino.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 2961/2025).
Nel caso di specie non vi è alcuna omessa valutazione di un fatto ma il giudice del merito ha ritenuto non idonei gli elementi dedotti a sovvertire gli esiti dell’accertamento induttivo, a fronte peraltro dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di magazzino e della mancanza di prova di sconti generalizzati, per cui anche sotto tale profilo la parte pretende dalla RAGIONE_SOCIALE una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
-Con il terzo motivo si censura l ‘ omessa valutazione di una prova e di un documento e di un punto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, e agli artt. 39 d.P.R. 600/73, e 109 a) d.P.R. 917/86, per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto corretto il calcolo del costo del venduto, contabilizzando il solo acquisto RAGIONE_SOCIALE merci, omettendo di contabilizzare le rimanenze finali, che invece devono essere sottratte, secondo la formula costo del venduto = esistenze iniziali + acquisti – rimanenze finali. Sarebbe dunque stata omessa la valutazione del costo RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali pari ad euro 112.000,00, come accertato dalla Guardia di finanza, che non risultano essere state sottratte ai fini del costo del venduto.
Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione del principio di inapplicabilità della doppia presunzione. Secondo quanto dedotto i verbalizzanti avrebbero determinato presuntivamente la percentuale di ricarico degli articoli venduti e quindi con una seconda presunzione avrebbero ritenuto tutti i capi acquisitati nell’anno 2009 venduti nello stesso anno, fondando, quindi, l’accertamento su una doppia presunzione.
3.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Anche in questo caso la parte ricorrente mira a conseguire una nuova rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità,
a fronte di una pronuncia che ha esaminato i profili denunciati sulla base di un accertamento induttivo “puro”, fondato su presunzioni cd. “supersemplici”, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 16528/2024).
Va altresì evidenziato che, secondo l’insegnamento di questa S.C., nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. (Cass. n. 19993/2025; Cass. n. 14788/2024).
Nella fattispecie, tuttavia, non ricorrere l’ipotesi prospettata poiché si è di fronte a un accertamento con metodo induttivo ‘puro’ , a fronte dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di magazzino, con una percentuale di ricarico ricavata da una media ponderata dei beni ivi giacenti, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
4. -Con il quinto motivo si contesta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per aver omesso la Commissione tributaria regionale di esaminare le allegazioni e le prove fomite dalla società in ordine alle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie e, indi, aver erroneamente ritenuto tali risultanze un sopporto probatorio dell’accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico.
4.1. -Il motivo è infondato.
La questione è stata trattata in sede di gravame, per cui non si ravvisa nessun omesso esame, mentre ancora una volta si richiede una inammissibile rivalutazione del merito.
5. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del l’RAGIONE_SOCIALE in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME