Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10823/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
Oggetto: tributi
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 1720/10/15, depositata in data 6 ottobre 2015
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME, socia al 49% di RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2009 con il quale, a seguito di accertamento di maggiori ricavi nei confronti della società partecipata – la quale esercita l’attività di riparazione e manutenzione di motori marini n onché il rimessaggio di imbarcazioni -ciò sulla base dell’analisi di preventivi riconciliati con la documentazione contabile, ha accertato maggiori redditi da partecipazione in considerazione della ristretta base partecipativa della società
La CTP di Livorno ha accolto il ricorso, ritenendo non fornita la prova dei pagamenti indicati nei preventivi in difformità da quanto indicato in fattura.
La CTR della Toscana, con sentenza in data 6 ottobre 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la documentazione extracontabile acquisita ha dimostrato che i pagamenti, effettuati anche a mezzo contanti, sono stati superiori a quelli indicati in fattura e coincidenti con i preventivi e che alcuni pagamenti sono stati fatti in assenza di fattura e in costanza di solo preventivo. Ha, poi, accertato il giudice di appello che la società partecipata avesse acquistato il materiale utilizzato per i lavori da effettuare sulle imbarcazioni, per cui i preventivi rivestivano il ruolo di note pro-forma di lavori già eseguiti e che ciò deriva dal confronto tra preventivi, pagamenti e fatturazione ove avvenuta. Ha, poi, rilevato che i preventivi cui ha fatto riferimento l’Ufficio coprivano un periodo
di imposta dal 2006 al 2010. Ha, inoltre, ritenuto attendibile quanto indicato dalla società partecipata nel proprio business plan quanto alla proiezione dei ricavi futur i e che tutti gli elementi addotti dall’Ufficio rivestono carattere di indizi gravi, precisi e concordanti del conseguimento di ricavi non fatturati.
Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che l’Ufficio avrebbe indebitamente fatto ricorso all’accertamento induttivo, avendo invece tutti gli elementi per procedere all’accertamento analitico.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della medesima disposizione , per avere fatto applicazione dell’accertamento in questione alle società artigiane, per quanto in forma di società di capitali.
Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto gravi, precise e concordanti le presunzioni fondate su documentazione extracontabile. Osserva, in particolare, come sarebbe contraddittoria l’affermazione secondo cui i ricavi indicati nel business plan coincidano con i dati dell’accertamento, essendo il business plan documento meramente prospettico. Parte ricorrente ripercorre gli atti processuali, evidenziando le ragioni per le quali alcune prestazioni non sarebbero state fatturate.
Con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per la ristretta base partecipativa costituita dal contribuente e dal di lei coniuge ai fini della presunzione di distribuzione degli utili conseguiti, non essendo sufficiente una motivazione che si basi sul mero rapporto di coniugio e sul fatto che i soci della società fossero soltanto due. Parte ricorrente evidenzia circostanze in fatto che giustificherebbero l’assenza di presunzione della distribuzione degli utili.
Il primo motivo -in disparte l’inammissibilità, per non avere il contribuente indicato quale sia pregiudizio sostanziale derivato dalla adozione della specifica metodologia di accertamento (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2872; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2019, n. 5273) – è infondato, posto che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., Sez. V, 25 agosto 2023, n. 25304; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35713; Cass., Sez. V, 9 agosto 2022, n. 24578; Cass., Sez. V, 2 novembre 2021, n. 30985; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 22184).
6. Il secondo motivo è duplicemente inammissibile, sia in quanto questione nuova non tracciata nella sentenza impugnata e per la quale il ricorrente non offre elementi per ritenere che la questione sia stata
affrontata nei gradi di merito, sia in quanto il ricorrente non offre elementi a supporto della natura artigiana della società di capitali partecipata.
Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, non essendo più deducibile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione se non nel caso in cui la sentenza impugnata non dia alcuna contezza del percorso logico seguito ai fini della decisione, ovvero nel caso in cui tale percorso logico risulti incomprensibile e, quindi, la motivazione risulti apparente (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Motivazione che, diversamente, appare ben più che sintetica, in quanto contiene funditus l’analisi della documentazione versata in atti al fine di ritenere -come indicato in narrativa -che vi erano plurimi elementi indiziari che dimostravano che i preventivi erano da assimilare a note pro-forma relativi a lavori già eseguiti e che potevano costituire elemento determinante al fine di accertare ricavi non contabilizzati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2023