Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3482/2020 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede di COGNOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 3249/2018 depositata il 06/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, l ‘Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Bari effettuava nei confronti di NOME COGNOME, esercente l’attività di ambulante di generi alimentari a posteggio fisso, verifica fiscale intesa a valorizzare le giacenze di magazzino presenti al momento dell’accesso e conclusosi con la redazione del PVC notificato al contribuente in data 22 giugno 2022.
1.1. I verificatori, in particolare, constatata la mancata esibizione delle distinte inventariali, ricostruivano il valore del magazzino al
31 dicembre 2014 sottraendo al costo sostenuto per l’acquisto della merce fisicamente presente al momento dell’accesso, come inventariata, il costo dei beni acquistati nei primi mesi del 2015, come evincibile dalle fatture attive.
Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2014, così ottenuto, risultava pari ad euro 187.634,00, valore nettamente inferiore rispetto al valore delle rimanenze finali dichiarate dal contribuente al 31 dicembre 2014, pari ad euro 328.617,00.
Sul presupposto che tale divaricazione tra i valori, contabile e materialmente riscontrato , fosse frutto della cessione di merce ‘a nero’, i verificatori procedevano ad imputare tale differenza, ai fini dell’accertamento dei redditi non dichiarati, ai due periodi di imposta pregressi, il 2014 ed il 2013, in proporzione al valore degli acquisti contabilizzati nei medesimi anni.
1.2. L’Ufficio , sulla scorta dei rilievi formalizzati nel PVC, emetteva, per l’anno 2013, avviso di accertamento con il quale rettificava in euro 350.989,00 il reddito di imposta, a fronte di quello dichiarato di euro 4.091,00, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico del 125%. Quindi, in sede di contraddittorio finalizzato alla definizione dell’accertamento in adesione, l’Ufficio addiveniva alle osservazioni del contribuente, proponendo la riduzione della percentuale di ricarico al 50%.
1.3. Tuttavia, il contribuente non aderiva a tale proposta e impugnava l’avviso di accertamento avanti alla CTP di Bari, eccependo l’illegittima ed errata quantificazione dei ricavi, nonché l’illegittima applicazione delle sanzioni.
La Commissione di prossimità, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva la percentuale di ricarico al 50%, come da proposta dell’Ufficio in sede di adesione.
Quindi, il contribuente proponeva appello, che veniva accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR della Puglia, sulla considerazione che la ricostruzione operata fosse una mera
congettura dell’Ufficio, atteso che non vi era stata una verifica delle rimanenze reali al 31.12.2013, e dunque difettando gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dall’art. 39 DPR , comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con unico motivo e resiste, con controricorso, NOME COGNOME nella qualità di erede di NOME COGNOME
Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1 e 4 del DPR n. 441/1997, dell’art. 39 del DPR n. 600 /1973 e dell’art. 2697 c.c. , deducendo la violazione della disciplina in materia di presunzioni relative all’accertamento induttivo.
Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 prevede che: «Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo.»
2.2. Secondo questa Corte, in tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, alla luce dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso
contribuente costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, qualora tali differenze si siano verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso al momento della verifica ma che siano comunque stati oggetto di controllo (Cass., 10/08/2017, n. 19957, da ultimo richiamata da Cass. 13/04/2025, n. 9632).
2.3. Ancora, va richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. 20/04/2022, n. 12492) secondo il quale, in tema di accertamento ai fini IVA, le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture obbligatorie di magazzino e le consistenze delle rimanenze registrate sono suscettibili di rilevare anche per i periodi precedenti di imposta, se le differenze permangono anche in tali annualità. Rileva, quindi, che il significato del sintagma «periodo d’imposta oggetto del controllo» (l’articolo 4, comma 2, d.P.R. 441 del 1997) deve essere attribuito, considerando il metodo utilizzato dall’ufficio di «spalmatura» dei maggiori ricavi accertati nel triennio anteriore al periodo d’imposta oggetto di controllo, nel quale era avvenuto l’accesso.
Nel caso di specie, come risulta da pag. 2 del ricorso, l’avviso di accertamento si fondava sulla determinazione di maggiori ricavi per l’anno di imposta 201 3, a seguito delle incongruenze rilevate in base all’applicazione degli studi di settore e delle verifiche realizzate a seguito di un controllo effettuato nel 2015 sulle giacenze di magazzino relative alle annualità dal 2013 al 2015.
La sentenza impugnata non è, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che ha sovrapposto, impropriamente, il periodo d’imposta oggetto di controllo con l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria. La presunzione delle differenze quantitative inventariali opera, tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta oggetto di controllo, che può ben essere precedente a quello in cui viene
verificato l’accesso e la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025.