Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1948/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, n. 1941/01/2023, depositata il 04.07.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Cosenza accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso l’ avviso di accertamento, relativo ad imposte dirette ed IVA , per l’anno d’imposta 2013, emesso a seguito di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2,
Oggetto: Tributi – Accertamento induttivo
lett. d-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la contribuente dato seguito all’invito di rispondere al questionario che le era stato inviato dall’Agenzia delle entrate ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigettava l’appello dell ‘Agenzia osservando, per quanto qui rileva, che:
-il primo giudice aveva correttamente accertato che l’Ufficio non aveva fornito la prova della regolare notifica del questionario e che non aveva preso posizione sui fatti addotti con il ricorso che, conseguentemente, dovevano ritenersi non contestati, ‘ con effetti vincolanti per il giudice, che restava perciò obbligato ad astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, dovendolo perciò ritenere sussistente ‘;
la notifica del questionario era irregolare, in quanto sull’avviso di ricevimento non era riportato il numero della presunta raccomandata che doveva essere inviata alla destinataria della notifica per informarla della consegna a persona diversa, seppure abilitata a riceverla;
tale omissione rendeva inesistente la notifica del questionario e, di conseguenza, illegittimo l’accertamento, non avendo l’Ufficio provato di avere spedito al destinatario dell’atto anche la raccomandata informativa;
-l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 motivato in modo apparente sia sulla mancata contestazione da parte dell’Ufficio dei fatti addotti con il ricorso introduttivo, non avendo indicato specificatamente i fatti che non sarebbero stati contestati, sia sui presupposti dell’accertamento induttivo, fondati non solo sulla omessa risposta al questionario, ma anche sulla nullità o inesistenza della dichiarazione, priva dei dati necessari per la determinazione degli imponibili;
il motivo è infondato;
-occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” , in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
nel caso in esame, invece, la CTR ha esposto con argomentazione concisa, ma comprensibile, le ragioni della propria decisione che, a prescindere dalla sua correttezza, non può considerarsi apparente;
-avendo spiegato che mancava la prova della notifica del questionario e che l’Agenzia non aveva preso posizione sui fatti addotti con il ricorso, che si dovevano ritenere non contestati, si deve ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CGT-2 ritenuto che l’Agenzia non avesse fornito la prova dell’avvenuta notifica del questionario alla contribuente e non avesse contestato i fatti addotti nel ricorso introduttivo, senza considerare i presupposti dell’accertamento, come rappresentati nella motivazione dell’atto impositivo e negli scritti difensivi dell’Ufficio, sulla base dei quali era stata operata la rettifica del reddito d’impresa ; tali presupposti consistevano nella nullità o inesistenza della dichiarazione, per la mancanza degli elementi attivi e passivi per la determinazione degli imponibili, in violazione dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n 600 del 1973, confermata dalla discrasia tra i dati esposti dalla contribuente nella dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2013 e quelli comunicati nello Spesometro, che legittimavano di per sé il ricorso all’accertamento induttivo ; precisa che l’Ufficio si era comunque limitato a ricostruire il reddito d’impresa utilizzando per la rideterminazione dei ricavi e dei costi gli stessi dati comunicati ai fini IVA dalla società nella comunicazione annuale IVA e, quindi, non prescindendo da essi, mentre la contribuente non aveva addotto elementi atti a dimostrare il conseguimento di un minore reddito rispetto a quello così ricostruito;
il motivo è fondato;
-deve premettersi che nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984 del 14/06/2023);
non va dimenticato, infatti, che, stante l’indisponibilità dei diritti controversi, il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori dei fatti non contestati, e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte del processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. n. 2196 del 6/02/2015), sicché non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell ‘ intera domanda (Cass. n. 14998/2023);
-ciò chiarito , come si evince dal contenuto dell’avviso di accertamento, riportato nel testo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l’accertamento induttivo non si fondava solo sull’omessa risposta al questionario, ma anche sulla assoluta inattendibilità dei dati contenuti nelle scritture contabili della contribuente, desumibile dalla discrasia tra i dati esposti dalla società nella dichiarazione IVA per l’anno 201 3 (da cui risultava che l’ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili dichiarate nel quadro VE era pari ad € 100,00) e quelli comunicati nello Spesometro (indicati in € 116.159,00); dalla comunicazione annuale dati IVA, peraltro, la società aveva indicato operazioni imponibili attive per € 404.867,00;
-la CTR non ha considerato tale aspetto, posto dall’Ufficio a fondamento della ripresa e chiaramente indicato nella motivazione dell’avviso di accertamento, oltre alla mancata risposta al questionario;
in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025