Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14631 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19024/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2013
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO -controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, n. 2091/2022, depositata in data 27/6/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
In data 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Catanzaro notificava al sig. COGNOME AntonioCOGNOME nella qualità di titolare di una scuola guida, un processo verbale di constatazione, redatto a seguito di verifica contabile a carattere generale ai fini II.DD. e Iva per l’anno 2013 a norma degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 600/73 e art. 52 Dpr 633/72.
Successivamente al deposito di osservazioni, suffragate da copioso incartamento, il 20 settembre 2016 veniva notificato l’avviso di accertamento avente n. CODICE_FISCALE/2016 con cui si intimava il pagamento della somma di € 18.034,00, oltre sanzione ed inte ressi. Avverso detto avviso veniva proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro lamentando un vizio di motivazione (carenza sulle osservazioni al PVC), ed una erronea deduzione dell’ an e del quantum debeatur della pretesa, nonché la violazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. 600/73 necessitando la prova extra contabile di altri riscontri. Costituitosi l’Ufficio, giuste controdeduzioni datate 30.11.2017, la Corte adita, in data 13 febbraio 2018, pronunciava la sentenza n. 1314/2018 accogliendone il ricorso poiché, giusto quanto è dato evincere dalla disamina della stessa, ‘nella
fattispecie è ben evidente che parte ricorrente ha dimostrato tramite la documentazione prodotta che la ricostruzione effettuata dall’ufficio finanziario non appare corretta avendo l’ufficio conteggiato ai fini fiscali, anche le spese vive ed in alcuni casi anche le allieve che non sono risultate idonee o che non hanno sostenuto l’esame presso la predetta agenzia’ , precisando, altresì, che ‘a comprova di quanto sostenuto, il ricorrente ha prodotto la documentazione allegata alla memoria del 24.01.2018, dove , peraltro, l’ufficio resistente non ha mosso alcuna contestazione specifica (…). La mancata contestazione delle prove fornite dal contribuente trasforma tale circostanza in evento dimostrato. (…) A norma dell’art. 115 cpc da estendere anche al processo tributario, un fatto addotto da una parte e non contestato in maniera specifica dalla controparte è un fatto ormai pacifico, quindi, lo stesso non necessita di prova ma deve essere dal giudice posto a base della decisione.’
Insorgeva avverso la suindicata decisione l’Ufficio Finanziario dolendosi di una violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 non potendosi sostenere, nella specie, la ‘congruità’ dei ricavi a mente della documentazione prodotta dal contribuente con memoria datata 24.01.2018. A parere dell’Ufficio, il contribuente ‘avrebbe omesso di conteggiare anche coloro che nel 2013 hanno sostenuto una prova d’esame’ .
Ma non solo.
A parere sempre dello stesso Ufficio vi sarebbe, oltremodo, una ‘discrasia tra gli importi dichiarati nel conto economico, poiché a questi ultimi devono essere sommati anche i ricavi per i rinnovi (…) ed i trasferimenti di proprietà (…) nonché quanto percepito per conferma validità patenti nautiche’ . E concludeva sostenendo che ‘è evidente che i ricavi dichiarati nel conto economico sono sottostimati ed
estremamente irrisori rispetto al numero di prestazioni effettuate e, pertanto, si appalesa legittima la ricostruzione effettuata’ .
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. COGNOME Antonio chiedendone il rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna dell’appellante alle spese del giudizio e distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc. Parte appellata contestava, in modo chiaro e lineare, le motivazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio gravame rimarcandone, in particolare, quella che era la loro gracilità essendosi la stessa limitata a vagliare ‘acriticamente’ il prospetto della MCTC ove vi è un mero elenco di tutti gli allievi iscritti presso l’Autoscuola Borelli che hanno conseguito una patente dal 2013 al 2015, senza specificare la categoria (ovvero hanno svolto solo esame di teoria o solo esame di guida ovvero si siano ritirati nel medesimo anno, oltre ad aver conteggiato erroneamente i rinnovi).
Discusso l’appello, la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria con sentenza n. 2091/2022 depositata in data 27.06.2022, così provvedeva: ‘in riforma della sentenza impugnata, ridetermina i ricavi in euro 58.787,01. Conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna il contribuente al pagamento dei 5/6 delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, per compensi, oltre spese generali e compensa il sesto residuo’ .
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso l’ Agenzia delle Entrate.
Il Consigliere delegato aveva proposto la decisione accelerata del ricorso, ritenendolo inammissibile.
Con rituale istanza, il difensore del ricorrente ne ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie.
Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ex art. 380.bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( art 360 n. 5 c.p.c. ) ‘ , il ricorrente deduce che il Giudice di Secondo Grado ha ritenuto che ‘in ragione del conteggio effettuato da esso Ufficio (…) frutto di un corretto esame e di un ragionamento basato su dati oggettivi e improntato al rigore della logica, il ricavo effettivo conseguito dal contribuente è pari ad € 58.787,01 superiore a quello da esso dichiarato in € 27.518,00 e inferiore a quello accertato dall’Ufficio in euro 68.259,21’ , in palese contrasto con quanto evidenziato dal contribuente nelle osservazioni al PVC depositate all’agenzia delle entrate in data 23.06.2016 e, poi, accluse nel ricorso di primo grado e, ribadito, altresì, nella memoria istruttoria depositata in data 24.01.2018.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche per violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600/73 posto a fondamento dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate .
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente censura la ricostruzione e l’interpretazione dei fatti rilevanti per il giudizio, operate dal giudice di secondo grado.
I conteggi dei tipi di patente, del numero di allievi e della tipologia di questi ultimi rientrano, infatti, nel merito del giudizio reso dalla C.T.R. in esito ad accertamenti istruttori che questa Corte di legittimità non può ripetere previo il riesame degli atti di causa.
Dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente, come da dispositivo, alle spese, in base alla soccombenza, oltre che la condanna, come da dispositivo, di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilacinquecento, oltre alle spese prenotate a debito.
Lo condanna, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma, equitativamente determinata, di euro milleduecentocinquanta.
Lo condanna, altresì, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro settecentocinquanta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.