Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25435/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 866/2016, depositata l’ 11 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -A seguito del controllo del Modello Unico SC 2007 presentato dalla società ricorrente per l’anno 2006, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Barletta – Andria – Trani notificava l’invito a comparire n. NUMERO_DOCUMENTO/2009 per l’instaurazione del contraddittorio relativo all’applicazione degli studi di settore per l’anno 2006. In sede di contraddittorio, la società presentava una memoria difensiva con la quale evidenziava che: vi erano stati degli errori di mera compilazione di alcuni campi dello studio di settore; applicando lo studio di settore evoluto UD3U, invece di quello presentato TD32U (approvato nell’anno 2004 e quindi non in linea con l’anno 2006, oggetto di accertamento) i ricavi dichiarati dalla società si discostavano dal ricavo puntuale di soli euro 11.251,00, pari all’1,33% di differenza, mentre la differenza rispetto al ricavo minimo da congruità era di appena euro 7.040,00 (peraltro senza ricorrere ai correttivi congiunturali previsti dallo studio stesso); tale circostanza poteva comportare la correzione dello studio di settore con conseguente rideterminazione del calcolo di Gerico, nei termini sopra evidenziati. In sede di contraddittorio del 16 febbraio 2009 l’Ufficio richiedeva l’esibizione del libro giornale, del libro inventari e delle schede di mastro, formalizzando ulteriormente tale richiesta con l’invio di un questionario.
La società consegnava tutti i documenti richiesti all’Ufficio, il quale dopo l’esame degli stessi , in data 16 dicembre 2011, notificava alla società l’avviso di accertamento n. RF20304011118/2009, con il quale rideterminava induttivamente il reddito d’impresa da euro 13.500,00 a euro 100.000,00, ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 (ai fini IRES), 55,
comma 2, d.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA) e 25 e 32 d.lgs n. 446/1997 (ai fini IRAP), con conseguenti maggiori imposte: IRES pari a euro 28.545,00, IVA pari a euro 17.300,00, IRAP pari a euro 4.016,00, oltre a interessi e sanzioni. Nell’avviso di accertamento l’Ufficio affermava di recuperare a tassazione induttivamente l’importo afferente alla voce soci c/ finanziamenti pari ad Euro 86.500,00. Di conseguenza, l’Ufficio, considerando la società a ristretta base azionaria, notificava anche ai soci separati avvisi di accertamento sulla base della presunzione di distribuzione dell’utile induttivamente accertato a carico della società. La società presentava istanza di accertamento con adesione al fine di chiarire i dubbi dell’organo accertatore. A seguito di tale istanza, l’Ufficio invitava la parte a comparire per l’instaurazione del contraddittorio, il quale aveva esito negativo.
La società e i suoi soci impugnavano autonomamente gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari.
Con sentenza n. 160/22/12, depositata l ‘ 8 novembre 2012, la Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. I contribuenti si costituivano in giudizio.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 866/5/16, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate .
-I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. La Commissione tributaria regionale avrebbe accolto l’appello dell’Ufficio omettendo di esaminare un fatto decisivo: la prova dell ‘infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito da euro 13.500.00 a euro 100.000.00, con un maggior reddito pari a euro 86.500.00 pari ai versamenti dei soci, ritenuti flussi finanziari occulti. Il giudice di appello avrebbe tralasciato di considerare che l’importo di euro 86.500,00, recuperato a tassazione in quanto ritenuto dall’Ufficio come corrispondente a flussi finanziari occulti, in realtà rappresentava reali finanziamenti infruttiferi tracciati mediante operazioni effettuate sui c/c bancari della società e del socio COGNOME, come si evinceva dagli estratti conto esibiti dalla parte e allegati al ricorso introduttivo alla Commissione tributaria provinciale di Bari. Tale circostanza risultava esposta nel ricorso introduttivo della società e sarebbe decisiva perché evidenzia l’illegittimità e/o l’infondatezza del reddito induttivamente accertato dall’Ufficio per l’importo di euro 86.500,00 pari all’importo del finanziamento del socio. Risulterebbe altresì violato anche l’art. 112 c.p.c., dato che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sul motivo, ritenuto assorbito in primo grado e riproposto nelle controdeduzioni depositate in grado di appello, di illegittimità dell’avviso di accertamento per erronea quantificazione induttiva del reddito nella misura pari al finanziamento del socio.
1.1. -Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza d’appello è interamente calibrata sulla valutazione degli ‘indici…di tenuta di una contabilità inattendibile’.
Manca, invece, l’accertamento del quantum , in base alle contestazioni e agli elementi ritualmente introdotti in giudizio.
Si tratta di un accertamento che non traspare nella motivazione, che invece risulta decisivo ai fini del decidere.
-Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R, n. 600 del 1973 (e dell’art. 55, comma 2, d. P.R. n. 633/1972), in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. La Commissione tributaria regionale avrebbe falsamente o erroneamente applicato l’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, laddove ha affermato la legittimità dell’accertamento. A tal fine si deduce che, nella specie, non sussistevano i presupposti per l’accertamento induttivo sull ‘incasso di fatture emesse per un totale di euro 300.000.00. Nessuna norma vietava alla società di poter incassare gran parte dei propri crediti al 31/12 e di registrare l’incasso multiplo in un’unica scrittura contabile se la data dell’operazione rimane sempre la stessa. Applicando lo studio di settore evoluto UD3U, invece di quello presentato TD32U (approvato nell’anno 2004 e quindi non i linea con l’anno 2006, oggetto di accertamento) i ricavi dichiarati dalla società si discostavano dal ricavo puntuale di soli euro 11.251,00, pari all’1,33% di differenza, mentre la differenza rispetto al ricavo minimo da congruità era di appena euro 7.040,00. Tali circostanze potevano comportare la correzione dello studio di settore con conseguente rideterminazione del calcolo di Gerico, nei termini sopra evidenziati. Sulla mancata indicazione delle rimanenze iniziali dell ‘anno 2006 , si evidenzia che tale errore, che discendeva da un’anomalia del programma di contabilità, aveva provocato un danno alla società (e non al Fisco) in quanto la mancata rilevazione dell’esistenze iniziali aveva fatto diminuire i costi dedotti ai fini fiscali a vantaggio del Fisco. Invero, la società documentava che
nel corso del 2006 aveva venduto tali giacenze di magazzini, generando ulteriori ricavi; infatti, nell’anno 2006 (oggetto di accertamento) la società aveva effettuato vendite di macchinari usati per euro 763.896,48 a fronte dell’acquisto di macchinari usati per euro 520.361,00. Sull’accertamento con adesione per l’anno 2004 si deduce che trattasi di circostanza che non aveva alcuna attinenza con l’anno 2006 (oggetto di accertamento) e non poteva essere utilizzato come presupposto dell’accertamento induttivo.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di imposte sui redditi di impresa, il metodo di accertamento induttivo, di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 richiede necessariamente la presenza di irregolarità delle scritture contabili, gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (Cass. n. 28476/2024).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inattendibile la contabilità adotta alla luce degli elementi prodotti dall’Agenzia delle entrate ( incasso di fatture per 300.000 euro in contanti che rappresentava il 50% del fatturato della società; studio di settore con errori, difformi rispetto al bilancio presentato; mancata indicazione delle rimanenze iniziali 2006 e finali del 2005; mancanza di dichiarazione per l’anno 2004 procedendo con l’accertamento con adesione ).
A fronte della valutazione compiuta, pur prospettando una violazione di legge, in realtà la parte propone una diversa lettura delle risultanze processuali.
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così
da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al primo motivo e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione