Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25817/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, n. 372/2022, depositata il 21/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. confermava la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto solo parzialmente il ricorso spiegato dal contribuente, di professione tassista, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2011, aveva ricostruito maggiori ricavi, pari ad euro 51.806,40, ex art. 39, comma 1 lett. d) e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto rileva in questa sede, la RAGIONE_SOCIALE rideterminava i maggiori ricavi nella misura inferiore di euro 43.172,00, proposta dall’Ufficio in sede di procedimento per adesione .
La C.t.r. rigettava sia l’appello principale del contribuente , che aveva chiesto l’annullamento integrale dell’atto impositivo , sia l’appello incidentale dell’Ufficio che, di contro, ne aveva chiesto la conferma.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l ‘illegittimità della sentenza impugnata «per omesso esame, da parte dei giudici di appello, della rilevata arbitrarietà della ‘ corsa media ‘, della dichiarazione del contribuente sugli ulteriori 8 km senza passeggero nonché della necessità di considerare i viaggi di ritorno senza passeggero, fatti decisivi e discussi tra le parti».
Evidenzia che, sin dal primo grado di giudizio e in tutti i propri scritti difensivi, aveva dedotto l’arbitrarietà dei numeri che l’RAGIONE_SOCIALE aveva posto a base del calcolo dei maggiori redditi presuntivi, ovvero della corsa media di 8 km che non era provata ed anzi era smentita dall’effettiva e completa dichiarazione resa nella quale aveva precisato
che la corsa media del taxi si poteva quantificare in 8 km più altri 8 di ritorno senza passeggero. Aggiunge che, invece, la Sentenza impugnata aveva omesso di esaminare tali fatti, limitandosi a ragionare sulle tariffe comunali del servizio taxi e su parte della dichiarazione relativa ai più volte citati otto chilometri a corsa, ovvero soltanto su alcuni dei fattori aritmetici che avevano condotto al calcolo del reddito presuntivo; che, invece, sarebbero state decisive per il giudizio sia la valutazione dell’arbitrarietà della corsa media, sia la considerazione dell’intera dichi arazione resa che faceva riferimento anche agli ulteriori otto chilometri di ritorno «a vuoto» per ogni corsa .
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 62sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dell’art. 2729 cod. civ.
Assume che il mero riferimento di cui alla sentenza impugnata alle sole tariffe comunali Taxi, senza pronunciare sugli altri moltiplicatori ai quali tali tariffe sono state commisurate per giungere alla rettifica dei ricavi, viola i precetti normativi in tema di onere probatorio e di presunzioni di cui alla normativa richiamata. Osserva che nei propri atti processuali aveva rilevato come non soltanto la quantificazione della corsa media fosse arbitraria, ma anche come i chilometri indicati dal contribuente nello Studio di Settore non dovessero essere considerati interamente in quanto alla lunghezza di un’ipotetica corsa media del Taxi dovevano aggiungersi pari chilometri di ritorno a vuoto, ovvero senza passeggero (così abbattendo del 50 per cento i chilometri produttivi di reddito). Deduce, per l’effetto, che poiché la corsa media era stata quantificata dall’RAGIONE_SOCIALE arbitrariamente e i chilometri dichiarati non erano integralmente produttivi di reddito e poiché su tali dati arbitrari l’U fficio aveva ricavato il numero RAGIONE_SOCIALE corse presunte e
per derivazione il maggior reddito presuntivo, tutto l’impianto accertativo era illegittimo perché non dimostrato.
Il primo motivo è inammissibile.
3.1. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
3.2. Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2018, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, nella parte in cui hanno confermato la legittimità dell’accertamento, se pure per importi inferiori rispetto a quelli originariamente ricostruiti dall’Ufficio , si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere, dai maggiori compensi accertati, rispetto a quelli dichiarati, alla determinazione del maggiori reddito.
Il secondo motivo è infondato.
4.1. La C.t.r. dopo aver ribadito che in presenza di scritture regolarmente tenute, è consentito al Fisco di rettificare i singoli componenti reddituali ai sensi dell’art. 39 l comma lett. d) d.P.R. n.600 del 1973 sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che
facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, ha condiviso quanto rilevato dal primo giudice sulla legittimità dell’accertamento, rilevando che l’Ufficio aveva operato non solo sulla base della incongruità dei ricavi previsti dagli studi di settore ma anche sulla redditività dei cinque esercizi precedenti, tale da non essere in grado di remunerare il capitale investito e di far fronte al tenore di vita sostenuto dalla famiglia, anche in rapporto alla disponibilità di beni indici di capacità contributiva.
Sulla quantificazione dei ricavi la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE. ha osservato che correttamente il primo giudice aveva tenuto conto dei cd. tragitti a vuoto, riducendo il numero RAGIONE_SOCIALE corse giornaliere accertate e che l’Ufficio si era avvalso, con riguardo alla distanza percorsa, del dato indicato dallo stesso contribuente ed aveva fatto riferimento, con riguardo al prezzo della corsa, al tariffario in uso nel comprensorio del Comune di appartenenza ed aveva calcolato lo «scatto apertura tassametro» e il diritto di chiamata del servizio Radio, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE maggiorazioni previste per le corse notturne e festive né dei supplementi per il trasporto bagagli.
4.2. Ciò posto, in primo luogo va ribadito, come evidenziato dalla C.t.r., che si è in presenza di un accertamento induttivo connotato da autonomia rispetto all’accertamento standardizzato, cos ì che, non essendo configurabile una presunzione legale discendente dalla congruità e coerenza della dichiarazione rispetto agli studi di settore, una volta che venga ravvisata l’inattendibilit à̀ dei dati dichiarati, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente.
In secondo luogo, la C.t.r., diversamente da quanto prospettato dal contribuente nel secondo motivo, non ha ritenuto legittimo l’accertamento solo sulla quantificazione della corsa media fatta dall’Ufficio, ma ha tenuto conto di una serie di ulteriori elementi dei quali ha dato puntualmente conto.
Va rammentato, poi, che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
4.3. Invero, il ricorrente, pur censurando la decisione per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.., in realtà intende chiedere una nuova rivalutazione degli elementi di fatto, già compiuta dal giudice di merito, e non consentita in questa sede ove è legittimo il solo controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro per compensi 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.