Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29625/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 4688/2016 depositata il 18/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di
accertamento avente ad oggetto recupero di materia imponibile per il 2008 con determinazioni di maggiori IRPEF, IRAP e IVA.
L’accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 derivava da verifica fiscale, condotta per diversi anni di imposta e culminata nel rilascio di PVC del 13.10.2011, ed era fondato su tabulati della piattaforma Ebay dai quali risultava il compimento di operazioni commerciali da parte del COGNOME per complessivi euro 501.969,64 a fronte di un dichiarato pari ad euro 238.223,00.
La CTP, accogliendo la prospettazione del ricorrente, ha ritenuto che quei tabulati non potessero rappresentare presunzioni gravi e precise in quanto non attestavano il buon esito RAGIONE_SOCIALE transazioni; inoltre, costituivano l’unico elemento indiziario a carico del contribuente, cosicché non ricorreva neppure il requisito della ‘concordanza’.
L’appello erariale è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania la quale ha osservato quanto segue: l’accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) cit. può svolgersi anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, qualora la stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, così da consentire all’Ufficio di dubitare della veridicità della dichiarazione e procedere alla ricostruzione dei maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.; secondo giurisprudenza della Suprema Corte, la presunzione può fondarsi anche su un unico indizio purché grave e preciso; in questo caso, i tabulati acquisiti da Ebay presentavano i requisiti di gravità e precisione, in quanto il contribuente aveva contestato che essi potessero provare il buon fine RAGIONE_SOCIALE transazioni ma non aveva indicato le operazioni rimaste inadempiute, quelle andate a buon fine ovvero quelle per quali si era proceduto ad annullamento o erano stati rilasciati feedback negativi da una RAGIONE_SOCIALE parti.
Avverso questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost., 112 c.p.c. e 57 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva omesso di decidere sull’eccezione sollevata dal ricorrente nel giudizio d’appello relativa alla violazione del divieto di ius novorum da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale soltanto nel giudizio del secondo grado aveva introdotto il tema dei feedback e aveva rilevato la sostanziale coincidenza del numero di transazioni evidenziate nel prospetto fornito da Ebay con i feedback ricevuti, aggiungendo che sul punto il contribuente non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in sede di contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973, avendo la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze relative ai feedback , dedotte dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto nel giudizio di secondo grado, di cui non vi era alcuna traccia nel PVC.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto esaminano sotto diversi angoli visuali la medesima questione, e sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. Va osservato, in primo luogo, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur
in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 2021), tanto più che il Giudice non ha l’onere di prendere posizione e decidere su tutte le eccezioni o questioni proposte dalle parti ma deve soltanto illustrare le ragioni che giustificano la sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023).
3.2. In questo caso, la questione è inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza perché, come si desume dall’esposizione sopra riportata, la CTR non motiva sui feedback nei termini evidenziati dal ricorrente: la CTR si è limitata ad osservare, valutando il comportamento processuale del contribuente di fronte ai tabulati rappresentativi RAGIONE_SOCIALE transazioni, che costui si era limitato ad una generica contestazione, non avendo indicato neppure quelle sulle quali vi erano stati feedback negativi.
3.3. Si è trattato di un mero argomento, estraneo al divieto posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 che riguarda soltanto le nuove eccezioni in senso proprio o stretto – non anche le eccezioni in senso lato e le mere difese ed argomentazioni giuridiche – ovvero le domande nuove che modificano la causa petendi o alterano l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio ( ex multis , Cass. n. 15730 del 2020).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, perché gli elementi a fondamento della decisione non potevano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti e la
CTR non aveva valutato correttamente il processuale del ricorrente.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. E’ bene premettere che in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (Cass. n. 22184 del 2020); a differenza dell’accertamento induttivo puro, la “incompletezza, falsità od inesattezza” dei dati contenuti nelle scritture contabili non è tale però da consentire di prescindere dalle stesse, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 27068 del 2006), le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass. n. 22184 del 2020), con la conseguenza che l’onere della prova viene, in tale ipotesi, a spostarsi sul contribuente (Cass. n. 30985 del 2021). La sentenza della CTR è conforme a questi principi, laddove ha motivato sul valore presuntivo dei tabulati forniti da Ebay – a cui l’Ufficio aveva richiesto proprio i « dettagli relativi alle transazioni andate a buon fine » (v. pag. 2 del controricorso con stralcio pag. 8 PVC) -e ha ritenuto raggiunta la prova richiesta in tema di accertamento analitico -induttivo a fronte della mancata indicazione da parte del contribuente RAGIONE_SOCIALE operazioni che non si erano concluse positivamente, ritenendo « non credibile che il Contribuente non conservi traccia RAGIONE_SOCIALE transazioni non andate a buon fine ».
4.3. Riportando ampi stralci del ricorso iniziale, il COGNOME deduce di aver contestato, sin dall’inizio del giudizio , i tabulati Ebay , che costituivano stampa di ‘fogli elettronici’ di « dubbia provenienza », che non tenevano in considerazione « tutte le transazioni non avvenute », che indicavano dati inattendibili (perché per il triennio 2009-2011 il valore RAGIONE_SOCIALE transazioni risultate dai tabulati era inferiore alle fatture emesse dal contribuente); inoltre, come risultava da l PVC, aveva fornito all’Ufficio tutt a la documentazione relativa al rapporto con Ebay (fatture, accordo contrattuale, prospetto riepilogativo RAGIONE_SOCIALE vendite effettuate); erroneamente, quindi, la CTR aveva affermato l’assenza di contestazioni sul« l’esistenza RAGIONE_SOCIALE transazioni » e aveva addebitato al contribuente di non aver indicato « quali RAGIONE_SOCIALE transazioni sarebbero rimaste inadempiute e quali, invece, sono andate a buon fine ».
4.4. Da un lato, il motivo non coglie la ratio decidendi , perché la CTR, in sostanza, rileva non la mancanza di contestazioni da parte del COGNOME ma l’inidoneità di queste ad inficiare il valore indiziario dei tabulati, non avendo il contribuente indicato le transazioni non andate a buon fine a vario titolo ; d’altro lato, di etro il paradigma della violazione di legge si tenta in realtà di rimettere in discussione l’ accertamento svolto dal Giudice del merito che è incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato.
4.5. Senza muovere precise censure in punto di diritto, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). E’ sufficiente osservare che l a natura di stampa di ‘fogli elettronici ‘ non esclude il valore indiziario di quei documenti in ordine alle operazioni riferibili al contribuente, tanto più che costui non ne contesta la genuinità ma ne eccepisce soltanto la « dubbia
provenienza », pur essendo pacifico che provengono dalla piattaforma su cui il contribuente aveva operato; la genuinità dei tabulati, del resto, non è mai stata in contestazione essendosi posta in discussione, piuttosto, la loro « sufficienza » (v. sentenza della CTP riportata a pag. 4 del ricorso) a rappresentare « le effettive transazioni andate a buon fine » (v. pag. 19 del ricorso). Il fatto, poi, che per alcune annualità gli importi risultanti dai tabulati sono inferiori all ‘ammontare dell e fatture emesse dal contribuente non vale ad escludere in termini assoluti il loro carattere di indizi, dovendosi rimettere la loro concreta rilevanza probatoria all’apprezzamento del giudice di merito alla luce RAGIONE_SOCIALE complessive risultanze di causa. Infine, nonostante la messa a disposizione della documentazione relativa ai rapporti con la piattaforma, resta ferma la mancanza di puntuali indicazioni da parte del contribuente sulle transazioni non andate a buon fine tra quelle risultanti dai tabulati.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME