Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6866 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6866 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6740/2022 R.G. proposto da:
TAVERNA RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (p. iva P_IVA), ora IMPRESA INDIVIDUALE RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), quale chiamato all’eredità di COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6221/2021, depositata il 27/7/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A RAGIONE_SOCIALE e ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME erano notificati degli avvisi di accertamento per l’anno 2005. Nei confronti della società venivano accertati ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 maggiori ricavi per euro 92.569,00 all’esito di un confronto fra i dati risultanti dalle ricevute fiscali per le prestazioni rese ai clienti e quelli determinati sulla scorta dei quantitativi di tovaglioli utilizzati nell’attività di ristorazione . Ai soci era contestato il maggior reddito da partecipazione pro quota conseguente ai maggiori ricavi della società.
Con la sentenza n. 204/2011 la CTP di Salerno respingeva i ricorsi, ritenendo che le presunzioni poste a fondamento degli avvisi di accertamento non fossero state superate da elementi di segno contrario.
Con la sentenza n. 781/2015 la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello, nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché negli avvisi mancavano precisi riferimenti al verbale di accesso in loco e per il mancato rilascio del verbale, con conseguente impossibilità per i contribuenti di formulare osservazioni. Per il giudice, inoltre, il conteggio dei tovaglioli non teneva conto di quelli utilizzati per i pasti regolarmente fatturati.
Con ordinanza n. 2869/2018 questa Corte cassava la sentenza perché il giudice di appello non aveva rilevato la nullità della notifica del ricorso di appello e ordinato il suo rinnovo e, con ordinanza n. 4750/2020, dichiarava inammissibile la domanda di revocazione della precedente ordinanza.
Con la sentenza n. 6221/2021 la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava il ricorso dei contribuenti. Dopo aver riassunto come l’Ufficio aveva proceduto alla ricostruzione dei ricavi e gli elementi di riscontro individuati, giudice di rinvio riteneva:
che, con riferimento alla presunta violazione del contraddittorio, era stato depositato il verbale di accesso sottoscritto dal legale rappresentante della società. L ‘Ufficio aveva proceduto a u na mera acquisizione documentale e a una successiva analisi a tavolino dei dati;
-che l’accertamento analitico -induttivo ex art. 39, primo comma, lett d) , d.P.R. n. 600 del 1973 era consentito anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora potesse dubitarsi della sua completezza e attendibilità;
che nel caso in esame la ricostruzione dei ricavi era avvenuta sulla base di dati oggettivi (tovaglioli utilizzati e prezzi medi dei pasti) mentre i presunti errori di calcolo dedotti dalla difesa dei contribuenti non esistevano;
-che nell’ambito dell’accertamento assume va valore significativo l’esiguo reddito di partecipazione (euro 1.351,00) dichiarato dal socio lavoratore.
NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE succeduta alla società in accomandita e quale ex socio della società,
e NOME COGNOME, quale chiamato all’eredità dell’ex socio NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Con nota 9/10/2023 il difensore dei contribuenti ha depositato domande di definizione agevolata e documentazione sul versamento della prima rata per RAGIONE_SOCIALE e per RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rispetto alla legitimatio ad causam dei ricorrenti , rilevabile anche d’ufficio (Cass., sez. U., 29505/2016 e Cass., sez. U, 24172/2025), si evidenzia che la società in accomandita è stata successivamente «trasformata» in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha come titolare l’ ex socio accomandatario. Ove a una società di persone, per venir meno
della pluralità dei soci, con conseguente suo scioglimento a termini dell’art. 2272, n. 4, c.c., succeda un ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si determina una modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto. La successione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla società di persone non può, pertanto, assimilarsi alla trasformazione societaria, benché regressiva, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un patrimonio separato come in una società di persone. Alla società, la quale si è sciolta ed è stata liquidata per essere venuta meno la pluralità dei soci, con conseguente estinzione della stessa e attribuzione del patrimonio al socio superstite, è succeduta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente. L’RAGIONE_SOCIALE è subentrata nella massa dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società e quindi può ritenersi che abbia correttamente instaurato il presente giudizio (Cass. 40922/2021).
2. Nel ricorso NOME COGNOME si è qualificato come chiamato all’eredità dell’ ex socio NOME COGNOME e non erede. La legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato all’eredità per effetto della semplice apertura della successione. L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi tuttavia dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi. Un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità può legittimamente rinvenirsi nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie (Cass. 10060/2018 e Cass. 16002/2008), come è avvenuto nel caso in esame.
3. Sempre pregiudizialmente, occorre osservare che, con nota 9/10/2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato copie RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1 , commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022 per la società, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e per NOME COGNOME e del versamento degli importi della prima rata. Con riferimento alle loro posizioni, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 ,
commi 197 e 198, legge n. 197 del 2022, non risultando comunicato l’eventuale diniego di definizione. Una declaratoria di cessazione della materia del contendere presupporrebbe la prova che i contribuenti abbiano pagato tutte le rate dovute. Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate mentre il giudizio prosegue per NOME COGNOME, succeduto nella posizione dell’ ex socio NOME COGNOME.
Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 20/7/2000 -mancata instaurazione del contraddittorio preventivo -(art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)», il ricorrente eccepisce di aver lamentato la violazione dell’art. 12 stat. contr., deducendo la nullità dell’ avviso di accertamento, fondato su elementi induttivi e non preceduto dall’instaurazione del contraddittorio. Non era stato rilasciato un processo verbale di constatazione e l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto non un PVC ma un verbale di accesso per acquisire della documentazione.
5. Il motivo è infondato.
5.1 L’art . 12 comma 7, della legge. n. 212 del 2000 prevede che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, il legislatore interno opera una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio. Il contraddittorio è garantito dall’esistenza di uno spatium deliberandi tra la notifica del processo verbale di constatazione e la notifica dell’avviso di accertamento, che consente al contribuente di far valere in tal sede e con quelle modalità le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito. Non
è previsto da alcuna disposizione vigente ratione temporis che fosse l’Ufficio a dover invitare con atto formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi (Cass. 9076/2021). La garanzia del termine legale dilatorio decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale (Cass. 1497/2020) e si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento (Cass. 10388/2019), qualora le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del destinatario dell’accertamento (Cass. 35918/2021 e Cass. 4726/2023). Il termine non deve essere rispettato nella diversa ipotesi di accertamenti «a tavolino», atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 24793/2020).
5.2 Nella motivazione della sentenza impugnata è specificato che il verbale di accesso era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, che non era stato rilasciato un processo verbale di constatazione perché l’Ufficio si era limitato a un’ acquisizione documentale, come si evince dal verbale 22 maggio 2008, e dalla successiva analisi ‘a tavolino’ dei documenti acquisiti. Pur facendo riferimento a un verbale di accesso, parte ricorrente non ne riporta il contenuto, non si confronta con la motivazione del giudice del rinvio né lamenta che non sia stato rispettato il termine dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000. Insiste unicamente sull’omessa instaurazione del contraddittorio per il mancato rilascio del processo verbale di constatazione, senza specificare che tra il verbale di accesso, attestante l’attività svolta dai verificatori , e l’avviso di
accertamento non fosse decorso un termine inferiore a sessanta giorni. Non deduce nemmeno di aver presentato osservazioni o richieste rimaste senza risposta.
5.3 Dato che uno degli avvisi impugnati attiene all’Iva, è necessario aggiungere che per i tributi c.d. armonizzati assoggettati al diritto unionale, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuose (Cass., Sez. U., 24823/2015; in senso conforme Cass. 20799/2017, Cass. 24699/2019 e Cass. 760/2020). Sugli elementi di fatto che avrebbero potuto farsi valere in sede di contraddittorio (cfr., sul contenuto della prova di resistenza, Cass., Sez. U., 21271/2025), nulla è stato dedotto.
Con il secondo motivo rubricato «apparenza della motivazione in ordine: a) alla dedotta mancata instaurazione del contraddittorio e violazione dell’art. 12 della legge 212/2000. b) alla dedotta prevalenza RAGIONE_SOCIALE risultanze degli studi di settore rispetto alla determinazione induttiva dei r icavi operata dall’ufficio sulla base di presunzioni, peraltro, non qualificate – (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che l’oggetto principale del giudizio era, da un lato, la verifica del rispetto o meno del contraddittorio preventivo e, dall’altro, la verifica dei maggiori ricavi accertati dell’ RAGIONE_SOCIALE, pur in presenza di una contabilità corretta, sulla base di mere presunzioni, relativamente alle quali il contribuente aveva fornito una diversa prospettazione, ancorché la ‘dichiarazione rettificata fosse congrua e coerente sulla base degli studi settore’.
Il motivo è manifestamente infondato.
7.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interpret e il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
7.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega ampiamente il ragionamento logico seguito per rigettare i ricorsi dei contribuenti sicché le censure esulano dal richiamato vizio cassatorio. Può anche aggiungersi che, esaminando il primo motivo, sono già state ricordate le considerazioni svolte sulla presunta
violazione del contraddittorio. Il giudice si sofferma anche sugli elementi presuntivi posti a fondamento della rettifica e sulle ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le censure sollevate dalla difesa dei contribuenti. La motivazione apparente non si risolve mai nel mancato esame di una deduzione difensiva, nel caso di specie anche generica.
Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, 1 comma, lettera d, del dpr 600/1973 anche in combinato con l’art. 2697 c.c. e con l’art. 2727 c.c. – (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)», il ricorrente denuncia che l’amministrazione, ancorché la dichiarazione fosse congrua rispetto agli studi di settore, ha eseguito un accertamento analiticoinduttivo sulla base di una presunzione. Il giudice non ha indicato quali sarebbero i presupposti che giustificavano la metodologia accertativa utilizzata e la correttezza della presunzione. Secondo il ricorrente gli errori consistono a) nel non aver considerato che la dichiarazione dei redditi era congrua e coerente; b) nel l’ aver fatto confusione tra i presupposti necessari per ricorrere alla metodologia accertativa e le presunzioni idonee a determinare i maggiori ricavi; c) nel l’aver omesso di valutare la ‘valenza probatoria contraria’.
Il terzo motivo non è fondato.
9.1 Come si evince dall’art. 62sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili per accertare in via induttiva il reddito reale del contribuente in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile. L’ accertamento ben può essere condotto anche sulla base del riscontro alla stregua degli elementi presuntivi di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (Cass. 8822/2019).
9.2 L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni (Cass. 7871/2012, Cass. 22184/2020 e Cass. 16528/2024). Nel caso in esame le incongruenze riportate nella sentenza di rinvio riguardavano il rapporto fra numero di tovaglioli utilizzati, i prezzi medi praticati e i ricavi dichiarati; il rapporto fra gli acquisti di pesce e le prestazioni apparentemente erogate; il rapporto fra i prezzi di listino indicati rispettivamente per i primi e per i secondi piatti (il prezzo minimo di un secondo piatto era inferiore al prezzo minimo di un primo piatto); il rapporto fra quantitativi di vino acquistati e i pasti serviti; da ultimo, l’esiguo reddito di partecipazione del socio e legale rappresentante (euro 1.351,00), non in grado di soddisfare nemmeno le esigenze minime di vita. Nella motivazione il giudice di rinvio sottolinea che in ordine all’incongruità del reddito dichiarato dal socio lavoratore non era stata formulata alcuna osservazione.
9.3 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per “vizio di sussunzione” non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede (I) che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di
probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo , o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., sez. U, 1758/2018). La censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Deve anche escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass. 21762/2025). Con specifico riferimento all’attività di ristorazione questa Corte ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, è legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi
di un’RAGIONE_SOCIALE di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando quindi il numero di questi un fatto noto idoneo anche di per sé solo a lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto a utilizzare più tovaglioli. Detto criterio, unitamente con la determinazione del prezzo medio applicabile a ciascun pasto, desunto dalle fatture e/o ricevute emesse, consente di mantenere l’accertamento ancorato alla specifica realtà aziendale piuttosto che a parametri di riferimento esterni (Cass. 13068/2011, Cass. 91108/2012 e Cass. 8822/2019). Il giudice di rinvio ha spiegato che la ricostruzione dei ricavi è stata basata su ll’effettiva quantità dei tovaglioli che venivano utilizzati e si è soffermato sulle ragioni per cui non fossero condivisibili le osservazioni sui presunti errori di calcolo, tenuto conto della riduzione forfettaria operata dall’Ufficio, del numero di giorni lavorativi nell’anno , dei tovaglioli impiegati in cucina e della modalità con cui veniva servito il vino.
10. Con il quarto motivo, rubricato «omessa pronuncia su un fatto decisivo e cioè sulla congruità e coerenza sulla base degli studi di settore della dichiarazione rettificata – (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)», il ricorrente eccepisce che sia stata omessa qualsivoglia pronuncia circa il fatto che la ‘dichiarazione dei redditi rettificata’ fosse congrua e coerente rispetto agli studi di settore.
11. Il motivo è inammissibile. Così come formulato, il motivo esula dell’ambito applicativo dell’art. 360, comma primo, n um. 5, c.p.c. Detta norma prevede, per quanto rilevi in questa sede, che le
sentenze emesse possono essere impugnate con ricorso per cassazione: « …5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Non costituiscono fatti suscettibili di fondare il vizio RAGIONE_SOCIALE mere argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 26305/2018 e Cass. n. 9637/2021), fra l’altro infondate per quanto evidenziato prendendo in esame il terzo motivo.
In conclusione, per le parti ricorrenti che hanno aderito alla definizione agevolata deve essere dichiarata l’ estinzione del giudizio e le spese rimangono a carico di coloro che le hanno anticipate. Il ricorso deve essere rigettato nei confronti del terzo ricorrente, qualificatosi come chiamato all’eredità di un ex socio. Il chiamato all’eredità, da ritenersi erede per le ragioni indicate nel paragrafo 2, non risponde peraltro per le sanzioni tributarie per il principio della loro intrasmissibilità agli eredi stabilito dall’art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997. Con riferimento all’erede dell’ex socio , le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 3.200,00 per compensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
-dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento a RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, nonché a NOME COGNOME; le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate;
rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della
legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente NOME COGNOME , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il AVV_NOTAIO NOME COGNOME