Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
Irpef Iva Irap Avviso accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26491/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei medesimi
-controricorrenti-ricorrenti in via incidentale –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 538/2016, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, in via principale, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza in epigrafe. I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
La C.t.r., con la sentenza impugnata, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio che l’appello incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Torino che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi spiegati dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva, Irap ed Irpef.
L’Ufficio emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società con il quale accertava maggiori ricavi e recuperava, di conseguenza, maggiore Irap ed Iva e due successivi avvisi di accertamento nei confronti dei soci con i quali imputava per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. a questi ultimi, ai fini Irpef, i maggiori redditi.
La società ed il solo socio NOME COGNOME hanno depositato istanza di sospensione del processo in ragione della presentazione di domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e della relativa quietanza di pagamento.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha avanzato, successivamente, istanza di estinzione parziale nei confronti della società e del socio NOME COGNOME, avendo gli stessi provveduto al versamento dell’intero importo dovuto, ed ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti
del solo NOME COGNOME che non aveva presentato analoga domanda.
Considerato che:
Deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio che vede come parti la società ed il socio NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
1.1 . Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
1.2. Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
1.3. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
Il giudizio prosegue, invece, quanto a NOME COGNOME in quanto gli effetti della definizione agevolata di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo ai fini Irpef (cfr. Cass. 15/07/2020, n. 15076).
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto un unico motivo con il quale denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett
d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le incongruenze riscontrate dall’Ufficio nella contabilità avrebbero giustificato u n accertamento induttivo ma che quest’ultimo non era avvenuto.
Assume che la C.t.r. non si è avveduta che l’Ufficio si era avvalso di un accertamento induttivo, in presenza di irregolarità gravi numerose e ripetute che rendevano inattendibili nel complesso le scritture stesse e che, invece, gli studi di settore erano stati utilizzati solo per la ricostruzione quantitativa del reddito di impresa utilizzando le presunzioni derivanti dagli stessi. Aggiunge che, nella fattispecie in esame, l’Ufficio aveva riscontrato la mancata esibizione del prospetto di dettaglio RAGIONE_SOCIALE r imanenze e l’omessa indicazione dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE stesse; che tanto rendeva inattendibili le scritture contabili, legittimando l’accertamento induttivo; che, pur potendo ricostruire il reddito attraverso presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, l’ Amministrazione si era avvalsa, a tutela dei contribuenti, dello studio di settore quale strumento dotato di particolare attendibilità.
Aggiunge che sarebbe stato onere dei contribuenti fornire la prova contraria, mentre la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla differenza tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, ritenuta di «bassa entità», così violando i principi in materia di onere probatorio.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente, allo stato il solo NOME COGNOME, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57, primo comma, d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 19 d.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, dell’art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890 dell’a rt. 2697 cod. civ. e dell’art. 11 2 cod. proc. civ.
In via condizionata rispetto all’accoglimento del ricorso principale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanato il vizio di notifica dell’accertamento societario ed ha affermato che, pur in mancanza di prova della notifica, l’eccezione restava superata in ragione del comportamento della parte, che aveva presentato istanza di adesione e tempestivo ricorso innanzi alla C.t.p., dal quale poteva desumersi la conoscenza dell’atto. Deduc e che il vizio non poteva ritenersi sanato perché la mancata notifica aveva comportato il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’avviso di accertamento non era pervenuto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012 e che non poteva avere rilievo la notifica ai soli soci; che, in ogni caso, la società aveva impugnato l’avviso per farne valere la decadenza.
Il ricorso principale è fondato.
5 .1. Dallo stralcio dell’avviso di accertamento riprodotto nel ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta che l’Ufficio aveva ricostruito i redditi societari procedendo ad accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo inattendibile la tenuta della contabilità. Per la determinazione dei ricavi procedeva, poi ad utilizzare le risultanze dello studio di settore.
5 .2. E’ noto che nell’accertamento induttivo puro rilevano elementi presuntivi anche privi dei requisiti di gravità e precisione, tra cui rientrano, indubitabilmente, anche le risultanze dello studio di settore pertinente ed applicabile alla luce degli elementi dell’attività rilevati, senza che assuma rilievo la procedura stabilità per l’accertamento fondato su detti ultimi.
Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce, di per sé, un
sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza sorge a seguito del contraddittorio con il contribuente, sì da legittimare l’accertamento (analitico) su studi di settore (Cass. 18/12/2009, n. 26635).
Ove, peraltro, sussistano i presupposti per un accertamento induttivo puro, la presunzione semplice data dallo studio di settore (fuori dall’ambito procedimentale suo proprio) assume rilievo positivo ed è ascrivibile -e correlativamente utilizzabile -tra le presunzioni super-semplici. Si è precisato, infatti, che i presupposti fondanti l’accertamento induttivo puro sono quelli specificamente enucleati dall’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è la carenza di questi (nella specie, la totale inattendibilità della contabilità) che rende non legittimo il ricorso al modulo procedimentale, mentre l’impiego RAGIONE_SOCIALE risultanze degli studi di settore rileva solo come uno degli elementi impiegati per la concreta determinazione del reddito e, dunque, costituisce -in questo ambito -un posterius non incidente sulla legittimità della procedura stessa. (Cass. 03/05/2022, n. 13996)
5.3 . La C.t.r, nel ritenere illegittimo l’accertamento in quanto basato su studi di settore ma in presenza di uno scostamento minimo del reddito, e nell’affermare che l’Ufficio avrebbe dovuto ricorrere ad un accertamento induttivo, non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto che studi di settore ed accertamento induttivo fossero incompatibili.
Il ricorso incidentale è infondato.
6.1. Va in primo luogo evidenziato che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla notifica dell’avviso personale nei termini di decadenza e che la società ha definito la propria posizione aderendo alla definizione agevolata.
Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che il socio di società di persone è del tutto carente di interesse a far valere il vizio di notifica
dell’atto impositivo alla società: dall’eventuale accoglimento della censura, infatti, egli non potrebbe ricavare alcun beneficio, poiché l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all’amministrazione finanziaria che è stata parte in causa nel relativo processo, ma tale efficacia non opera nei casi in cui l’annullamento sia stato pronunciato per vizi di notifica (e conseguente decadenza) dell’atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (Cass., sez. un., 04/06/2008 n. 14815, in motivazione, Cass. 23/04/2021, n. 10859, Cass. 28/10/2015, n. 21960)
In conclusione, va accolto il ricorso principale, e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata limitatamente al ricorso principale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con spese a carico di chi le ha anticipate.
A ccoglie il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME rigetta il ricorso incidenta le di quest’ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale NOME COGNOME , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.