Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6077 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: II.DD. -IVA – avviso di accertamento -omessa dichiarazione -utilizzabilità documentaz. art.32 comma 5 d.P.R. n.600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27646/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, indirizzo PEC: EMAIL,
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2485/34/2016, depositata in data 26/4/2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO, nel senso dell’accoglimento del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2485/34/2016 accoglieva parzialmente l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.7985/40/2014 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, oggi fallimento, relativo ad avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2006.
Si legge in sentenza che l’atto veniva emesso ex artt.41 d.P.R. n.600/1973 e 55 d.P.R. n.633/1972 in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per tale annualità e della tardiva risposta al questionario inviato dall’RAGIONE_SOCIALE con richiesta di documentazione contabile e fiscale per più annualità, tra cui quella oggetto di causa. L’Amministrazione, basandosi sui dati della comunicazione annuale IVA e sulla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO regolarmente presentati
dalla società, procedeva in via induttiva alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE suddette imposte e ad irrogare contestualmente le sanzioni.
Il ricorso introduttivo invocava l’annullamento dell’atto e l’applicazione dell”esimente’, rectius l’utilizzabilità della documentazione non prodotta in fase amministrativa nell’inadempimento RAGIONE_SOCIALE richieste dell’Ufficio ma per causa non imputabile, di cui all’art.32, comma 5, d.P.R. n.600/1973. Infatti, non sarebbe stato imputabile alla società il ritardo nella consegna della dichiarazione dei redditi e della documentazione richiesta per l’infedeltà al mandato conferito al consulente abilitato, contro il quale era stata depositata querela per truffa e promosso il giudizio civile di responsabilità.
In via subordinata, chiedeva il riconoscimento della deduzione dei costi relativi alla ricostruzione induttiva del maggior imponibile accertato e, in ogni caso, che le sanzioni venissero poste a carico del consulente finanziario negligente.
Il giudice di primo grado accoglieva integralmente la prospettazione della società, mentre il giudice d’appello, da un lato confermava la statuizione della CTP quanto ai tributi, in applicazione dell’art.32, comma 5, d.P.R. n.600/1973 e, dall’altro, accoglieva l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE quanto alle sanzioni, ritenendo non applicabile il disposto del l’art.6, comma 3, d.lgs. n.472/1997.
Avverso la sentenza d’appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso principale per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.
La Procura RAGIONE_SOCIALE ha rassegnato conclusioni scritte.
Considerato che:
In via pregiudiziale, va dato atto della richiesta di riunione del presente processo con quello tra le parti relativo all’anno di imposta 2004 iscritto all’NUMERO_DOCUMENTO, formulata in ricorso, e cui non è possibile dare corso in quanto tale processo è stato già deciso dalla Corte con ordinanza n.22422/22 di cassazione con rinvio. Non sussistono inoltre i presupposti ex art.274 cod. proc. civ. per la riunione col ricorso iscritto all’NUMERO_DOCUMENTO relativo all’annualità 2005, in quanto il contenuto decisorio RAGIONE_SOCIALE sentenze d’appello e dei ricorsi per cassazione proposti dalle parti sono differenti tra loro. Nondimeno, i due ricorsi sono decisi contestualmente alla medesima adunanza camerale.
Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 19 d.P.R. n.633/1972 e 109 TUIR, per mancato riconoscimento da parte del giudice, ai fini della ricostruzione della materia imponibile, dei costi elencati alle pagg.22 e ss. del ricorso e, ai fini IVA, d ell’imposta sugli acquisti di cui al quadro VF della dichiarazione IVA non inviata.
2.1. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, in rapporto all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.32, commi 4 e 5, d.P.R. n.600/1973, per aver il giudice erroneamente riconosciuto la non imputabità alla contribuente della mancata esibizione della documentazione contabile pur in presenza di omessa dichiarazione dei redditi per tre anni di imposta (20046), tra cui quello per cui è causa, con conseguente colpa sia in eligendo sia in vigilando nei confronti del professionista mandatario. La censura inoltre evidenzia la contraddittorietà nel ragionamento del giudice che ha riconosciuto rilevanti i profili di colpa della contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ma non anche dei tributi, e si duole del fatto che il giudice ha
erroneamente fatto riferimento a ‘l’assenza di profili di dolo’ dal momento che l’applicazione del 5° comma dipende dal diverso presupposto dell’inadempimento per causa non imputabile.
Dal punto di vista logico va esaminato in via prioritaria il secondo motivo, relativo alla causa di non imputabilità dell’inadempimento alle richieste dell’Ufficio nell’esibizione della documentazione e, a riguardo, va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso, in quanto la censura non incappa nella preclusione della doppia conforme, poiché fa valere non un errore motivazionale, bensì una violazione di legge. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
3.1. Va premesso che la sentenza n.137/2025 della Corte costituzionale ha definito i limiti del diritto al silenzio del contribuente, alla luce del l’art. 6 CEDU nonché con l’art. 14, comma 3, lettera g ), PIDCP che espressamente riconosce il diritto a non deporre contro sé stesso e a non confessarsi colpevole, nonché con gli artt. 24 e 111, Cost. rispetto al dovere di collaborazione nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria anche nelle indagini tributarie, ritenendo legittima la preclusione probatoria (art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/73) per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», e sempre che non siano già in possesso dell’Amministrazione, chiarendo così il delicato equilibrio tra diritti di difesa e esigenze di accertamento fiscale.
Entro tali limiti, la mancata tempestiva esibizione in sede amministrativa della documentazione richiesta giustifica l’esercizio dei poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 11765 del 2014) e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per tre anni di imposta susseguenti, tra cui quello per cui è causa, certamente giustifica il ricorso al metodo di accertamento induttivo. È dunque consentita l’applicazione de ll’art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R.
600/1973, richiamato dal successivo art. 40 del decreto per le persone giuridiche, come confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22422/2022, resa nella causa r.g. 1439/2015, relativa alla medesima societ à e al medesimo accertamento, per il diverso periodo di imposta 2004. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto esistenti i presupposti perché l’Amministrazione finanziaria procedesse ad accertamento induttivo, stante la pacifica omissione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, e sotto questo profilo, è irrilevante l’elemento soggettivo del contribuente.
3.2. Invece, ai fini dell’invocato art.32, commi 4 e 5, d.P.R. n.600/1973 oggetto della censura in disamina occorre distinguere fra l’imputabilità della omessa presentazione della dichiarazione e l’imputabilità per la tardiva presentazione della documentazione fiscale richiesta dall’Amministrazione finanziaria, fermo restando che non è controverso l’invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza e, quindi, l’effetto della non utilizzabilità nel processo.
È in relazione alla tardiva presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento con adesione che operano l’art. 32, comma 5, d.P.R. 600/1973 quanto alle imposte dirette e l’art. 51, comma 4, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, in materia di IVA, perché attengono alla potenziale deroga al principio di inutilizzabilit à della documentazione non ostesa tempestivamente all’Amministrazione finanziaria, ma per causa non imputabile a parte contribuente.
3.3. La norma, nel prevedere che la mancata risposta al questionario da parte del contribuente preclude, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, la considerazione a suo favore degli ele-
menti non addotti, non richiede che l’omissione sia frutto di un comportamento doloso e fraudolento, intenzionalmente diretto ad intralciare l’attività di accertamento, essendo sufficiente il fatto obbiettivo della mancata risposta, a prescindere dalle motivazioni della parte privata, ossia dall’elemento psicologico del contribuente che omette di rispondere (Cass. Sez. 5, n.28049 del 2009).
Inoltre, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, nei limiti sopra richiamati dalla sentenza della Consulta n.137/2025, ma, per interpretazione costituzionalmente orientata (v. Cass. Sez. 5 n.24503 del 2015) la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi in giudizio, con la dimostrazione della causa di non imputabilità (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).
3.4. La giurisprudenza ha però specificato (Cass. Sez. 5, n.6617 del 2021) che, qualora l’Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e RAGIONE_SOCIALE modalità indicate dall’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis .
Ecco allora che spetta al giudice vagliare la regolarità dei documenti e RAGIONE_SOCIALE sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
3.5. A differenza di quanto afferma la sentenza impugnata in questa sede, per ‘ non imputabilit à’ della mancata esibizione di documentazione deve intendersi non solo l’assenza di dolo in capo al contribuente, ma anche l’assenza di colpa, in quanto il concetto di imputabilit à , nella
sua genericit à , implica che un determinato fatto possa essere ascritto al soggetto gravato dell’obbligo rimasto inadempiuto, quale che sia il suo atteggiamento soggettivo in proposito.
Per contro, la non imputabilit à presuppone la sussistenza di cause che sfuggono al controllo del contribuente e che non consentono di formulare a suo carico neppure un rimprovero di negligenza, quali il caso fortuito, forza maggiore o il fatto del terzo.
3.6. Sotto un ulteriore concorrente profilo, va anche considerato che, nel quadro normativo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n.137 del 2025, per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente a favore del contribuente e sempre che non siano già in possesso dell’Amministrazione, il principio vige anche per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie conseguenti ad omissione di comportamenti imposti al contribuente. Ne consegue che entro tali limiti l’ elaborazione dalla giurisprudenza di legittimit à in tema di sanzioni tributarie a seguito di omessa dichiarazione da parte del professionista incaricato dal contribuente (cfr. in particolare Cass. n.6930 del 2017) può essere trasposto anche al caso di inadempimento a fronte di una richiesta di esibizione rivolta dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, rimasta senza esito, sia pure per fatto addebitabile ad un terzo il cui operato, per ò , rimane sempre imputabile al contribuente.
In applicazione di tale ricostruzione, si deve ritenere che contraddittoriamente il giudice ha riconosciuto che l’imputabilità sussiste solo per la parte sanzionatoria, cos ì implicitamente riconoscendo l ‘esistenza di una condotta colposa del contribuente. La censura in disamina è perciò fondata.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale reca con sé l’assorbimento del primo, relativo alla prova circa la deducibilit à dei costi allegati dalla societ à , e del ricorso incidentale della contribuente,
relativo al trattamento sanzionatorio, questioni che, in conseguenza della rinnovata valutazione sulla causa di non imputabilità della produzione documentale, dovranno necessariamente essere rimeditate dal giudice del rinvio.
La sentenza è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME