Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7062 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7062 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
– ricorso iscritto al n. 14061/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato ‘ex lege’ in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 1284/2021 depositata il 08/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
– ricorso iscritto al n. 14737/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 11414/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO mediante il quale la DP di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava, per l’a.i. 2011, un maggior reddito in applicazione di elementi induttivi tratti da movimenti bancari. L’accertamento conseguiva a PVC della GdF che indagava sul reato, attribuito al contribuente, di esercizio abusivo della professione di fisioterapista.
La CTP di Catania, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 11088/16 depositata il 27.10.2016, accoglieva l’eccezione preliminare relativa alla mancanza di delega alla sottoscrizione dell’avviso, che per l’effetto annullava.
Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1284/15/2021 depositata l’8.2.2021, ritenuta, in via
preliminare, la tempestività dell’impugnazione e la valida sottoscrizione dell’avviso, nel merito, osservava:
Nella fattispecie gli accertatori si sono avvalsi della disposizione dell’art. 32 effettuando indagini finanziarie .
Come si evince dall’avviso di accertamento lo stesso (pag. 3) è basato:
aintegralmente sulle risultanze del processo verbale redatto dalla RAGIONE_SOCIALE che a dire dell’accertatore deve intendersi integralmente trascritto per formarne parte integrante e sostanziale ai fini della motivazione dello stesso avviso di accertamento
bsull’esame RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni Mod. Unico ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e IVA per l’anno di accertamento
csulla considerazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni al PVC presentate il 21 gennaio 2013 .
ra la prova che il contribuente deve dare può essere riscontrata nelle osservazioni esposte alle risultanze del PVC; dal processo verbale che per richiamo espresso dell’Ufficio deve ritenersi parte integrante emergono tutti gli elementi a giustificazione RAGIONE_SOCIALE contestazioni bancarie in contrapposizione, sempre come riportato nell’avviso di accertamento, con le dichiarazioni del Modello Unico. In altri termini l’Ufficio ha basato interamente l’accertamento con il richiamo per relationem ad altri atti conosciuti dal contribuente ma non conoscibili dal giudice in quanto tranne due allegati al processo verbale nessun altro documento l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che fosse suo preciso dovere processuale porre a disposizione del giudice. L’Ufficio non ha posto all’esame della Commissione tutti gli atti richiamati nell’avviso di accertamento affinché la stessa fosse posta nelle condizioni di verificare la parte essenziale ed integrante dell’avviso di
accertamento ai fini della motivazione e quindi consentire ad esso giudice di valutare le prove offerte dal contribuente a giustificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie.
Agli atti del processo non si riscontra il processo verbale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sua interezza ed è onere della parte che se ne giova per dare forza motivazionale ed essenziale all’atto amministrativo produrre il documento nella sua interezza e non in quella minima parte che ritiene utile alla propria tesi difensiva.
La mancata produzione dei documenti facenti parte integrante dell’avviso di accertamento e non portati a conoscenza del giudice rendono nullo l’avviso di accertamento . Trattasi nella fattispecie, come detto, di accertamento con richiamo ad atti quali il processo verbale richiamato nell’avviso di accertamento ma non allegato al processo. Ora la Corte di cassazione, per orientamento costante, ha ritenuto legittimo l’atto di accertamento motivato facendo esplicito richiamo ad altri atti ma ha posto in evidenza la differenza sostanziale che intercorre tra la motivazione e l’assolvimento dell’onere probatorio . L’onere di allegare il documento richiamato nell’avviso di accertamento incombe sulla Amministrazione, perché , sul piano sostanziale , attore è l’ufficio impositore .
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE spiega ricorso per cassazione – radicando così la causa n. 14061 del 2021 – con tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.
Essa, peraltro, aveva in allora altresì proposto ricorso per revocazione, deducendo essere il giudice d’appello incorso in errore di fatto per non aver rilevato che, unitamente alle controdeduzioni agenziali in primo grado, era stato prodotto l’intero PVC ed il suo allegato 7, cui, altresì, andavano ad aggiungersi gli allegati 4 e 5, prodotti con l’atto d’appello.
Il ricorso per revocazione era respinto dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 11414/13/21 depositata il 22.12.2021, osservando che la motivazione della sentenza d’appello chiarisce in maniera incontrovertibile che al momento in cui sono stati esaminati i documenti il PVC non risultava depositato in atti nella sua interezza non permettendo una attenta valutazione dei fatti di causa. Non ricorrono pertanto le condizioni previste dall’art. 64 D.Lgs. 546/92 e dall’art. 395 n. 4 del c.p.c.
Avverso questa sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE spiega ricorso per cassazione – radicando così la causa n. 14737 del 2022 – con un motivo. Il contribuente resta intimato.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione tra le due cause, per evidenti identità soggettiva e connessione oggettiva.
1.1. Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa S.C. (Cass. nn. 27916 del 2025; 7328 del 2020; 16435 del 2016; 10534 del 2015; 25376 del 2006, oltreché Cass. Sez. U n. 10933 del 1997) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.
Il ricorso in causa n. 14737 del 2022 assume rilievo, in via logica, potenzialmente dirimente; pertanto, ancorché proposto successivamente a quello in causa n. 14061 del 2021 , va esaminato con priorità.
Con l’unico motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione carente e/o per omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia e/o sulla valutazione della documentazione di causa, in relazione all’articolo 360 comma 1 4 del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 del c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’.
3.1. Secondo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello ha ‘tutt’affatto omesso di valutare concretamente i fatti causa’, integrando per l’effetto i vizi rubricati.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
4.1. In effetti, il giudice della revocazione – senza, dichiaratamente, neppure compiere alcuna concreta verifica mediante accesso all’incartamento processuale, ma sulla sola base della lettura della sentenza n. 11414/13/21 – ha escluso ricorrere l’errore di fatto addotto dall’RAGIONE_SOCIALE, così omettendo di esaminare la domanda da questa proposta e cadendo in un’affermazione del tutto autoreferenziale, siccome priva di alcun concreto e reale riscontro documentale.
Diversamente, alla stregua di quanto allegato e documentato dall’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso che ne occupa, e di quanto direttamente verificato dal Collegio in ragione della natura anche processuale RAGIONE_SOCIALE censure dedotte nel motivo, nel fascicolo di primo grado, tra le produzioni unite alle controdeduzioni agenziali, figurano il PVC integrale ed il suo allegato 7.
4.2. Ne consegue che la sentenza n. 11414/13/21 oggetto della causa n. 14737 del 2022 deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame – nella duplice fase (cfr. in part. Cass. nn. 8051 del 2020 e 3935 de 2009) ‘rescindente’ (valutando l’incidenza della presenza di tali documenti sulla tenuta della sentenza n. 1284/15/2021) ed eventualmente ‘rescissoria’ (esaminando l’appello in allora proposto dall’RAGIONE_SOCIALE) – ed altresì, all’esito, alla definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
Tale esito della causa n. 14737 del 2022 impone di sospendere il giudizio, nel presente grado di legittimità, con riferimento al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE in causa n. 14061 del 2021 , siccome volto a denunciare ‘ex professo’ l’illegittimità della sentenza n. 1284/15/2021 sotto profili sovrapponibili a quelli fatti valere – ancorché, mediatamente rispetto a questa sentenza, in relazione alla sentenza per revocazione n. 11414/13/21 – con il motivo di ricorso in causa n. 14737 del 2022 .
5.1. Invero, con i primi due motivi di ricorso in causa n. 14061 del 2021 , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza n. 1284/15/2021 per difetto di motivazione (primo motivo) e per violazione di legge (secondo motivo) sul presupposto che il giudice d’appello non ha considerato che ‘nelle controdeduzioni depositate in primo grado compreso, in allegato, il PVC nella sua interezza, nonché l’allegato 7 dello stesso’ ed ‘inoltre, nell’atto di appello erano stati legittimamente prodotti , tra gli altri, gli allegati nn. 4 e 5 del PVC suddetto’, fermo restando che ‘sia l’avviso di accertamento che il PVC allegato in giudizio (soprattutto gli allegati 4 e 5) contenno nella sua interezza la ripresa relativa all’annualità in esame’.
Orbene, se il giudizio avverso la sentenza per revocazione n. 11414/13/21 ( causa n. 14737 del 2022 ) dovesse concludersi con il rigetto dell’impugnazione, il giudizio sul ‘merito cassatorio’ avverso la
sentenza n. 1284/15/2021 ( causa n. 14061 del 2021 ) non potrebbe concludersi diversamente che con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse (sulla base del principio – recentemente formalizzato da Cass. n. 11836 del 2025 – a termini del quale, ‘in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l’intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l’oggetto’); in caso contrario, invece, permarrebbe l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE alla decisione sul ‘merito cassatorio’ avverso la sentenza n. 1284/15/2021 (cfr., per l’impostazione del rapporto tra i giudizi in termini analoghi, Cass. n. 20490 del 2014, pp. 2 e 3).
Per l’effetto, come anticipato, alla stregua di insuperato insegnamento di questa RAGIONE_SOCIALE, s’impone la sospensione del giudizio sul ‘merito cassatorio’ avverso la sentenza n. 1284/15/2021 sino alla decisione definitiva in esito alla cassazione con rinvio della sentenza per revocazione n. 11414/13/21.
Più in particolare, pur non ricorrendo una pregiudizialità -dipendenza in senso tecnico, si configura una ‘preordinazione logica’ (Cass. n. 21169 del 2022, in motiv., par. 34, fg. 24, parla di ‘pregiudizialità logica’), per le considerazioni poc’anzi espresse, tra questa seconda ed il giudizio sul ‘merito cassatorio’ avverso la sentenza n. 1284/15/2021, come comprovato ‘a contrario’ dal fatto che, in caso di prosecuzione di quest’ultimo, si paventa il rischio, di regola neutralizzato mediante applicazione (nella sede propria) dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., di una possibile elisione dell’accertamento in fatto prioritariamente demandato al giudice della revocazione in sede di rinvio: donde sovviene la necessità di adottare una soluzione interpretativa idonea ad evitare un ‘vulnus’ all’effettività del diritto di difesa ed a coniugare l’esigenza di un processo giusto ma ad un tempo efficiente (Cass. n. 5398 del 2016, adesivamente richiamata dalla citata Cass. n. 21169 del 2022, la quale,
altresì, in motiv., ivi, rileva che ‘l’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste dall’art. 295 cod. proc. civ., volta ad affermare che il Giudice di legittimità possa disporre la sospensione del processo, è perciò nel caso in esame la soluzione appropriata idonea a evitare il possibile contrasto tra i due giudici, fine cui tende la previsione processuale summenzionata’).
Sia consentito di far notare che, in pratica, la conclusione superiormente attinta non si discosta da Cass. n. 18688 del 2024, la quale, pur escludendo la sospensione in forza di richiamo a Cass. Sez. U n. 29172 del 2020, nondimeno, previa separazione RAGIONE_SOCIALE cause previamente riunite (cfr. ‘Fatti di causa’, par. 4, p. 2), dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa relativa al ‘merito cassatorio’: ciò, peraltro, consentendosi il Collegio di osservare che l’insegnamento di Cass. Sez. U n. 29172 del 2020 non pare ostativo all’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in sede di legittimità, poiché, secondo il Massimo Consesso, è ‘l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia’, ad essere ‘inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione’.
P.Q.M.
Dà atto della riunione della causa n.r.g. 14737 del 2022 alla causa n. 14061 del 2021.
In accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE in causa n.r.g. 14737 del 2022, cassa la sentenza n. 11414/13/21 in tale causa impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Sospende il giudizio in causa n. 14061 del 2021 sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio in causa n. 14737 del 2022.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025 -13 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME