Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5570/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F. P_IVA), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori agli indirizzi PEC e
-ricorrente – contro
Oggetto: tributi accertamento -omessa dichiarazione
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 3202/09/23 depositata in data 27 ottobre 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già esercente l’attività di produzione di confetterie all’interno del carcere di Busto Arsizio, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015, con il quale -a seguito di verifica e di PVC comunicato in data 11 maggio 2017 -veniva rilevata l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, con la sola dichiarazione dei sostituti di imposta, nonché l’omessa tenuta del libro giornale e l’omesso versamento di IVA. L’Ufficio procedeva, pertanto, alla ricostruzione induttiva del reddito e al recupero delle imposte dirette e indirette.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello corretto il ricorso dell’Ufficio alla metodologia induttiva pura, ritenendo – inoltre -irrilevante l’assoluzione del legale rappresentante in sede penale. Nel merito, la sentenza impugnata ha ritenuto ragionevole il ricorso dell’Ufficio, ai fini della determinazione della redditività della attività di impresa, al margine dei due esercizi precedenti quello di cui all’avviso impugnato.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio . E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 14 maggio 2024, ritualmente opposta da parte ricorrente, la quale con la richiesta di decisione ha articolato brevi note di replica alla proposta di definizione accelerata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce « violazione dell’articolo 112 del cpc, in relazione all’esplicito richiamo di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 546/1992, ex articolo 360 primo comma punto 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in particolare su quanto emerso in sede penale ». In buona sostanza, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia del giudice di appello sulle censure relative alla ricostruzione del ricarico medio, alle modalità di determinazione del campione utilizzato dall’Ufficio, alle ragioni per le quali sarebbe stato opportuno applicare al caso di specie altri parametri , attesa la peculiarità dell’attività di impresa svolta dalla società contribuente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 41 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rideterminato induttivamente le imposte dirette, l’IRAP e l’IVA , laddove gli accertamenti avrebbero potuto essere effettuati sulla base della documentazione contabile acquisita in sede di verifica, come già ritenuto nel giudizio penale.
Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, primo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212, per non essere stati allegati all’atto impositivo gli atti istruttori dai quali lo stesso traeva origine.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha evidenziato la manifesta infondatezza del primo motivo, sia in relazione
alla dedotta omessa pronuncia, essendosi il giudice di appello « espressamente pronunciato sulle doglianze di parte ricorrente (pag. 3 secondo periodo sent. imp.)» , sia in relazione alla dedotta violazione di legge (sia pure veicolata in termini di omesso esame di fatto decisivo), « in considerazione del fatto che l’accertamento induttivo comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 19 marzo 2024, n. 7346; Cass., Sez. V, 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass., Sez. V, 16 luglio, 2020, n. 15167; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506), potendo fare l’Ufficio affidamento sui dati comunque raccolti (Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14930); per cui era onere del contribuente offrire la prova contraria dell’inesistenza dei redd iti accertati induttivamente» . Si è anche osservato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che in caso di accertamento induttivo puro l’Ufficio possa utilizzare « presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 36702; Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17244; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134)» . Infine, è stato ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui non erano state considerate le risultanze del processo penale, trattandosi di rivalutazione delle prove già valutate da parte del giudice del merito. La PDA ha, poi, indicato come (oltre che infondato) inammissibile il terzo motivo di ricorso, per avere ad oggetto una questione nuova, nonché -per indicazione fatta dallo stesso ricorrente -introdotta in grado di appello e non anche nell’originario ricorso di primo grado.
Parte ricorrente, in memoria, osserva che in virtù dell’art. 20 d. lgs. 9 agosto 2023, n. 111 sarebbe venuto meno il principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario ; per l’effetto, parte ricorrente insiste nella censura della sentenza impugnata nella parte in
cui non ha tenuto conto della traslazione in sede tributaria degli effetti della sentenza assolutoria con formula piena dell’ amministratore della società contribuente per il reato di cui all’articolo 10 -ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 « proprio in virtù della quantificazione Iva avvenuta con procedimento induttivo» , questione già posta all’attenzione del giudice penale.
Si osserva, al riguardo che assorbente si rivela la circostanza secondo cui la sentenza penale cui fa riferimento parte ricorrente, già allegata al ricorso per cassazione (doc. 7), non è munita della attestazione di irrevocabilità , per cui non può sortire gli effetti di cui all’art. 21bis d. lgs. n. 74/2000, norma attuativa del principio di cui alla legge delega invocata da parte ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. c onsegue alla conferma della proposta di definizione accelerata e viene quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art.
13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024