Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7203 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24261/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante legale;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA n. 284/2016, depositata in cancelleria il 22/9/2016; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;
Fatti di causa
In data 20/4/2005, la GdF di Bosa Marina notificò un processo verbale di constatazione alla RAGIONE_SOCIALE con riferimento al periodo dall’1/1/2001 al 5/4/2005.
Per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 risultarono omesse le relative dichiarazioni dei redditi.
Nel processo verbale, la GdF contestò per gli anni 2001 e 2002 l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, per gli anni 2003, 2004 e 2005 l’omessa istituzione e tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture obbligatorie.
Per gli anni 2001, 2002 e 2003 contestò l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Iva e della dichiarazione Irap.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze del pvc, l’ufficio spiccò gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004.
La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. Su tali impugnazioni, la RAGIONE_SOCIALE pronunciò sentenza favorevole all’ufficio e le relative controversie sono state definite.
In data 15/2/2008 , l’ufficio notificò alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2005 con riferimento alla maggiore Irap e Iva accertate. Nella stessa data furono notificati due avvisi di accertamento anche, rispettivamente, a
NOME COGNOME e a NOME COGNOME, per la ripresa dell’Irpef e RAGIONE_SOCIALE addizionali regionali e comunali.
Gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnati dinanzi alla C.T.P. di Nuoro che, riuniti i ricorsi, li respinse.
Su appello della società e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘i contribuenti’ ), la RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento impugnati in prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
I contribuenti sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta presso il domicilio dei contribuenti eletto in primo grado, cioè presso lo studio del AVV_NOTAIO in Nuoro, alla INDIRIZZO.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 41 d.P.R. 600/73 e 55 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata in quanto emessa in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano i presupposti dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’Iva in caso di dichiarazione totalmente omessa.
Gli stessi contribuenti hanno ammesso di non aver presentato la dichiarazione per l’anno 2005.
Orbene, la C.T.R. si sarebbe discostata dal tenore normativo degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. 633/72.
Tali disposizioni consentono all’ufficio, in mancanza della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto dell’accertamento, di determinare induttivamente il reddito complessivo dei contribuenti anche
prescindendo dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili benché regolarmente tenute.
Nella fattispecie di causa, invece, i contribuenti non avevano nemmeno istituito la contabilità.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73 e 52 d.P.R. 633/72′ , l’RAGIONE_SOCIALE deduce che l’ordinamento giuridico prevede conseguenze sfavorevoli per il contribuente che omette di esibire la documentazione richiesta in sede di verifica. Inoltre, il contribuente può produrre in sede contenziosa documenti contabili a sua difesa solo: 1) se all’atto della ispezione dei verificatori egli era stato invitato all’esibizione di quei documenti c on l’avvertimento che in caso di omessa esibizione non avrebbe più potuto produrli in giudizio e se il contribuente deduce e prova che l’omessa esibizione era dipesa da causa a lui non imputabile; 2) se all’atto della ispezione dei verificatori erano mancati l’invito specifico all’esibizione e l’avvertimento dell’inutilizzabilità in giudizio in
caso di mancata esibizione.
Orbene, nel caso di specie la contabilità non era stata nemmeno istituita, con la conseguenza che l’ufficio, all’atto della determinazione del reddito, non avrebbe potuto tener conto dei documenti formati dai contribuenti in epoca posteriore alla verifica fiscale.
2.1. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
E’ pacifico, innanzitutto, che nel caso di specie la società e i soci non avevano presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Tale omissione legittimava l’ufficio a procedere con l’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 , a norma del quale l’ufficio determina il reddito complessivo del soggetto sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie ‘comunque acquisiti’ (dunque, anche
in base alla elaborazione statistica di dati e notizie legittimamente in suo possesso, come la media dei ricavi degli anni precedenti), anche a prescindere dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili benché regolarmente tenute , utilizzando le presunzioni cd. ‘supersemplici’, cioè prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Deve ritenersi tuttavia, pur nel silenzio della legge, che le scritture contabili, legittimamente non considerate dall’ufficio per la ricostruzione del reddito complessivo del soggetto, se esistenti, ed a maggior ragione se regolarmente tenute, possano essere comunque prodotte in giudizio a sostegno RAGIONE_SOCIALE difese del contribuente, che ne invochi le risultanze per opporsi alla ripresa esercitata dall’ufficio .
Il problema si pone, invero, quando all’atto dell’accesso risulti che la contabilità non sia stata istituita correttamente e che esistano documenti contabili ‘sparsi’ , non idonei a ricostruire compiutamente i movimenti economici e finanziari di una società.
Orbene, si deve affermare che mentre le scritture contabili non esistenti al tempo della verifica non possono essere formate postume, prodotte ed utilizzate in giudizio dal contribuente, quest’ultimo può comunque dimostrare, con qualunque documento (estratti-conto bancari, scontrini, fatture) utile allo scopo di cui il giudice accerti la genuinità e la veridicità, che la sua capacità contributiva in relazione all’anno oggetto di accertamento non è tale da giustificare la ripresa fiscale come esercitata dall ‘amministrazione .
Nel caso di specie, ha errato il giudice del merito a ritenere che l’ufficio, pur in presenza di dichiarazione fiscale omessa, avrebbe dovuto esaminare la documentazione non esibita all’atto dell’accesso ai locali aziendali e comunque non esistente a quel tempo, e soprattutto ha errato ad annullare tout court gli avvisi di accertamento sulla sola base
del motivo (infondato) che l’ufficio avrebbe dovuto tener conto della detta documentazione.
Sarebbe spettata al giudice di merito, invece, la verifica, eventualmente tramite una consulenza tecnica d’ufficio, della idoneità (sotto il profilo formale della genuinità e sostanziale della veridicità) della documentazione ritualmente acquisita in giudizio a dimostrare, anche secondo presunzioni gravi, precisi e concordanti, che il reddito relativo all’annualità in questione non era pari all’ammontare ricostruito dall’ufficio, giungendo eventualmente ad una sua diversa determinazione (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007, Rv. 595969 – 01).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che all’atto della verifica la contabilità non era stata istituita e che, dunque, l’ufficio non avrebbe potuto tener conto della documentazione elaborata ex post dai contribuenti.
3.1. Il motivo è fondato.
Il giudice d’appello, nel pronunciare la sentenza, non ha considerato che i verificatori hanno rilevato l’inesistenza di un impianto contabile completo e aggiornato.
Ne consegue che nella ricostruzione del reddito relativo al periodo d’imposta oggetto di accertamento l’ufficio legittimamente non ha tenuto conto, in sede amministrativa, dei documenti non esibiti dai contribuenti all’atto della verifica, in quanto non esistenti .
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversa composizione, che , con l’ausilio di ogni mezzo istruttorio utile, comprese la c.t.u. e le presunzioni semplici, determinerà il reddito del
periodo d’imposta verificato alla luce della documentazione legittimamente acquisita in giudizio, con esclusione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili eventualmente formate in epoca successiva alla verifica fiscale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)