Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2714 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2714 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34028/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA n. 1258/2018 depositata il 18/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio trae origine da un avviso di accertamento emesso in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di un questionario inviato a
RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente), in esito al quale l’amministrazione finanziaria contestava che l’ammontare dei finanziamenti dei soci (pari a complessivi Euro 142.000, corrispondente alla differenza tra saldo iniziale e finale del conto «Soci c/anticipazioni») fosse da attribuire a ricavi non contabilizzati.
La Commissione tributaria regionale della Puglia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1258/2018 depositata in data 18/04/2018, ha accolto gli appelli proposti sia dall’RAGIONE_SOCIALE che dal contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 3141/2014, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, pur riconoscendo che la voce « soci conto finanziamento» occultasse ricavi in nero, aveva, tuttavia, riconosciuto che le somme versate dai soci fossero giustificabili nei limiti di Euro 22.000, con la conseguente riduzione dell’imponibile da Euro 142.000 a Euro 120.000. Ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette aveva, poi, confermato lo scorporo dei costi nella misura determinata dall’ufficio, pari al 60,11%.
2.1. Diversamente, (ai fini del presente giudizio di legittimità è sufficiente evidenziare che) il giudice di seconde cure, ha ritenuto, con riferimento all’appello proposto dalla contribuente, che non fosse corretta l’esclusione dal calcolo RAGIONE_SOCIALE anticipa zioni astrattamente riconducibili agli aiuti finanziari personali dei soci del versamento di Euro 10.000 che risultava effettuato contestualmente, con la conseguenza che la base imponibile -ridotta dai giudici di prime cure da Euro 142.000 a euro 120.000 -doveva essere ridotta ulteriormente a Euro 110.000.
2.2. Con riferimento ai costi correlati ai ricavi omessi, la CTR ha evidenziato che la percentuale, forfettariamente indicata dall’amministrazione finanziaria nella misura del 60,11%, non considerasse gli ulteriori costi di esercizio dell’impresa, la cui l’incidenza è stata, quindi, rideterminata nella misura dell’80%.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
La società contribuente non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l ‘omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello incidentale proposto dall’ufficio concernente la riduzione dell’imponibile accertato da Euro 142.000 a Euro 120.000. Richiama a tal fine quanto statuito nella sentenza di primo grado e nell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE (pag. 7 del ricorso in cassazione). L’esame di tale motivo è stato, tuttavia, omesso dalla CTR.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa motivazione, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo la ricorrente -riportandosi a quanto già evidenziato nell’illustrazione del primo motivo di ricorso evidenzia che, per l’ipotesi in cui si ritenesse che la CTR non sia incorsa in un vizio di omessa pronuncia, si dovrebbe, comunque, concludere nel senso che nella sentenza impugnata sia riscontrabile, comunque, il vizio di omessa motivazione, considerato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato – con riferimento ai presunti finanziamenti dei soci – la mancanza di una preventiva delibera assembleare, di un atto scritto e/o di corrispondenza idonea a regolare il finanziamento, la specificità di quest’ultimo, la mancata restituzione RAGIONE_SOCIALE somme contabilizzate, l’erogazione con modalità non tracciabili, la mancata esibizione di documentazione attestante la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme sui conti correnti dei soci e i relativi prelievi (riportando a pag. 9 ss. del ricorso in cassazione quanto evidenziato nell’appello incidentale).
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, in quanto connessi.
Nel caso di specie l’incipit della motivazione è che entrambi gli appelli proposti siano fondati (comprendendo, quindi, anche quello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ). Allo stesso modo anche il dispositivo fa riferimento all’accoglimento parziale degli appelli. Nondimeno, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento, nella motivazione, alle censure svolte dall’RAGIONE_SOCIALE relative alla riduzione della base imponibile da Euro 142.000 a Euro 120.000, rendendo entrambe le affermazioni appena riportate dei meri simulacri di decisione, forieri di una totale incertezza in ordine all’effettivo contenuto del decisum.
È pertanto riscontrabile, nel caso di specie, un’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sia per l’ assenza della benché minima disamina dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, sia per la contraddizione tra l’accoglimento dell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE e l’affermazione secondo cui: « la maggiore base imponibile derivante ai ricavi non contabilizzati, determinata dalla Commissione di primo grado nella misura di euro 120.000,00, conseguentemente, va ulteriormente ridotta ad euro 110.000» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Il giudice del rinvio dovrà, quindi, eseguire un nuovo esame della censura prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE con il motivo di appello incidentale incentrato sulla riduzione della base imponibile operata dal giudice di prime cure e non condivisa dall’amministrazione finanziaria.
Deve, quindi, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di appello proposto dalla contribuente con riferimento alla mancata considerazione del versamento di Euro 10.000, senza indagare se la società ne avesse provato l’effe ttività, adducendo come elemento di valutazione la mera contestualità con l’inserimento nel conto anticipazioni. Ad avviso di parte ricorrente non era, infatti, legittimo giustificare fatti e circostanze finanziarie accadute nel 2008 con presunte disponibilità economiche conseguite nel 1991 oppure con elargizioni la cui disponibilità non risultava dimostrata sotto l’aspetto documentale. Tale vizio -secondo quanto riportato a pag. 12 del ricorso in cassazione -era già stato evidenziato dalla ricorrente in sede di appello incidentale.
4.2. Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la CTR ha espressamente affermato che il versamento di Euro 10.000 risulta contestualmente effettuato. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: « … nel merito, appare condivisibile il rilievo della contribuente secondo il quale la Commissione di prime cure ha immotivatamente escluso dal calcolo RAGIONE_SOCIALE anticipazioni ‘astrattamente rivenibili da aiuti finanziari personali dei soci’ l’ulteriore veramento di euro 10.0000,00 che, pure, risulta effettuato contestualmente …».
Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, t.u.i.r., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
5.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha riconosciuto i costi extracontabili nella misura pari all’80%. La CTR non avrebbe, infatti, applicato correttamente le disposizioni normative sul riconoscimento di costi extracontabili, in caso di accertamento di maggiori ricavi, avendo incluso, erroneamente, i costi già dedotti nella propria dichiarazione. Il riconoscimento dei costi extracontabili deve, infatti, tener conto
solo RAGIONE_SOCIALE materie prime, degli imballaggi e dei costi strettamente connessi ai maggiori ricavi, escludendo i costi d’esercizio già scomputati per intero e che non possono essere oggetto di maggiorazione.
5.2. Trattandosi di accertamento analitico-induttivo, infatti, la società avrebbe dovuto provare che quei costi presentavano i requisiti di certezza e precisione, in relazione a quanto prescritto dall’art. 109, comma 4, t.u.i.r.
5.3. Il motivo di ricorso è fondato: secondo l’art. 109, comma 4, t.u.i.r. le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non corretto il calcolo dei costi fatto dall’RAGIONE_SOCIALE per aver tenuto conto dei costi per materie prime e merci e non dei costi di esercizio, senza verificare se gli stessi fossero già stati considerati tra i costi già dedotti dalla società contribuente. In tal modo è stato dato rilievo a costi (ulteriori) che non presentavano il requisito della precisione, non risultando verificato se la società ne avesse provato i requisiti di certezza e precisione in relazione ai costi che erano già stati dedotti, con la conseguente violazione sia dell’art. 2697 cod. civ. che dell’art. 109, comma 4, t.u.i.r. Anche sotto tale profilo il giudice del rinvio dovrà eseguire una nuova verifica.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui alla presente motivazione, mentre deve essere dichiarato assorbito il primo motivo e rigettato il terzo.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il primo motivo e rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME