Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29736 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34610/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 5506/2018 depositata il 06/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio ( hinc: CTR), con la sentenza n. 5506/2018 depositata in data 06/08/2018, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente) e dal sig. COGNOME contro la sentenza n. 415/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di accertament o relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale era stato rideterminato il reddito dichiarato dalla società, sulla base di fatture riguardanti la società RAGIONE_SOCIALE In particolare, a seguito di una verifica condotta nei confronti di quest’ultima erano emerse fatture emesse e contabilizzate nell’anno 2008, di cui non era possibile alcun riscontro nei confronti della società contribuente, in quanto la contabilità non era stata esibita, né rinvenuta.
La CTR ha rilevato che il giudice di primo grado aveva esaminato esaurientemente le eccezioni della contribuente e le aveva disattese, in presenza di puntuali e precisi elementi di prova forniti dall’Ufficio che, a sua volta, in assenza di documentazione contabile mai esibita (né in sede di accesso, né successivamente), aveva legittimamente eseguito l’accertamento induttivo ex art. 39 d.P .R. n. 600 del 1973, fondandolo su presunzioni univoche e attendibili, che avevano portato a rideterminare i ricavi sulla base del Modello Unico presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE (principale cliente della società contribuente che ne deteneva il 77% del capitale) e dagli altri elementi reperiti nel corso dell’indagine.
2.1. Dagli elementi raccolti dai militari era, poi, emerso che la società contribuente, pur essendo formalmente rappresentata dal sig. COGNOME NOME, di fatto era stata sempre gestita dal sig. NOME COGNOMECOGNOME che aveva, peraltro, impugnato l’avviso di accert amento emesso nei
confronti della società, esponendo una serie di contestazioni in merito.
2.2. A fronte della dimostrazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, della fondatezza della maggiore pretesa avanzata (supportata da riscontri oggettivi, con presunzioni discendenti da fatti circostanziati, gravi, precisi e concordanti) non era stato dimostrato dai contribuenti quanto argomentato nel ricorso introduttivo e nei motivi di appello, considerato che si erano limitatati a richiamare mere ripetizioni di principio, come l’inesistenza dell’atto per assenza di qualifica dirigenziale (che oltre a essere nuova era anche inammissibile).
Contro la sentenza della RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME NOME hanno proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 d. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in merito alle dichiarazioni rese dal sig. NOME COGNOME.
1.1. I ricorrenti richiamano le censure svolte nei confronti dell’atto impositivo nei precedenti gradi di giudizio (pag. 4 ss. ricorso in cassazione) -con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. COGNOME di non essere amministratore e/o procuratore o collaboratore in alcun modo con società o enti di alcun tipo e di non aver mai conosciuto il sig. COGNOME NOME. Tali dichiarazioni erano smentite dal fatto che il sig. COGNOME non solo era stato
amministratore della società dal 13/06/2012 fino al 10/07/2012, ma aveva acquistato, in data 29/06/2012, le quote di partecipazione della società ricorrente già possedute dal sig. COGNOME NOME. Tanto più che tali eventi risultavano formalizzati in atti pubblici rogati da un notaio.
La CTR non si è minimamente pronunciata su tali deduzioni, incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a fondamento del motivo di ricorso.
1.2. Il motivo di ricorso è infondato: le questioni relative alle dichiarazioni del sig. COGNOME -soprattutto in relazione alla valutazione e interpretazione che ne propone parte ricorrente -non sono state condivise dal giudice di seconde cure, che non è, tuttavia, incorso in alcuna omissione di pronuncia e neppure in nessun vizio motivazionale, venendo in rilievo, nella specie, l’attività di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove da parte del giudice di merito. L’ incipit della motivazione della sentenza impugnata è che l’amministrazione finanziaria « in assenza di documentazione contabile mai esibita né in sede di accesso, né successivamente, ha legittimamente effettuato un accertamento induttivo eseguito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del dpr 600/73 in cui ha riportato tutti gli elementi e le concause circostanziate che si sono verificate in sede di indagine.» Ora, già la presenza dei requisiti per eseguire un accertamento induttivo implica il ricorso a presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, la CTR ha ritenuto che l’accertamento fosse supportato dalla documentazione ac quisita presso una cliente della società contribuente, oltre al fatto che le risultanze deponevano nel senso che il sig. COGNOME COGNOME COGNOME a gestire la società. N ell’ambito di tale incedere argomentativo, le dichiarazioni del sig. COGNOME COGNOME nel libero apprezzamento del giudice di merito . Quest’ultimo, a l fine di adempiere all’obbligo
della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 15/04/2011, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, in merito all’eccepito difetto dei presupposti per l’accertamento induttivo.
2.1. Con tale motivo, la parte ricorrente (richiamate le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, v. pag. 8 ss. del ricorso in cassazione) ha rilevato -con riferimento alla questione relativa al mancato rinvenimento e all’omessa esibizione della documentazione contabile (da cui è scaturito l’accertamento induttivo ) -che la documentazione contabile è stata chiesta informalmente solo all’ex socio ed ex amministratore sig. COGNOME NOME, che non poteva ottemperare a tale richiesta, avendo già consegnato in precedenza la documentazione al nuovo amministratore. Non è mai stata fatta alcuna richiesta alla società e al sig. COGNOME (né al sig. COGNOME, amministratore dal 13/06/2012 al 10/07/2012). Del resto, l’asserita e non dimostrata irreperibilit à dell’amministratore COGNOME che non giustificava certamente la richiesta all’ex amministratore COGNOME NOME -avrebbe dovuto indurre la Guardia di Finanza a notificare alla società e/o amministratore (con le modalità previste per gli irreperibili di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973) la richiesta di esibizione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Tale notifica non risulta eseguita né alla società, né al suo ultimo amministratore NOME COGNOME.
2.2. Il motivo è infondato non essendo riscontrabile, nel caso di specie, alcuna violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Tale norma prevede, infatti, che: « In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE noti zie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: …. c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più RAGIONE_SOCIALE scritture contabili prescritte dall’art. 145 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per cause di forza maggiore. »
Il presupposto che in base alla norma appena richiamata rende possibile l’accertamento induttivo è costituito dalla manca nza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, perché non tenute, sottratte o non disponibili per cause di forza maggiore. Il riscontro di una di tale ipotesi da parte dell’amministrazione finanziaria è sufficiente per il ricorso al cd. metodo di accertamento induttivo. È pe rtanto irrilevante l’invio della raccomandata all’amministratore formale, considerato, peraltro, che secondo quanto riportato a pag. 2 del ricorso in cassazione la verifica veniva fatta alla presenza del sig. COGNOME, ritenuto (anche) dalla CTR come la persona che aveva gestito, di fatto, la società, eseguendo, sotto tale profilo, un accertamento di merito che non è scalfito dalle censure prospettate nel ricorso in cassazione.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 d. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione ai costi relativi ai maggiori ricavi accertati induttivamente.
3.1. La parte ricorrente, richiamale censure svolte nei precedenti gradi di giudizio (v. pag. 10 ss. ricorso in cassazione), evidenziando come il quarto motivo d’appello fosse incentrato sul fatto che la sentenza di primo grado COGNOME ritenuto sufficiente la detrazione dei costi risultanti dalla dichiarazione della società contribuente, senza poter addebitare alcunché all’ammini strazione finanziaria. Tuttavia, i costi da dedurre non erano quelli dichiarati, ma quelli presunti, relativi ai maggiori redditi accertati.
3.2. Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha precisato (anche recentemente) che, in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analiticoinduttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Cass., 16/06/2025, n. 16168). Inoltre, il principio secondo cui, in assenza di una dichiarazione dei redditi, è dovuta la deduzione forfettaria dei costi sui ricavi induttivamente determinati si estende, per esigenza logica, anche alla maggiorazione, analogamente ricostruita, del reddito rispetto a quanto dichiarato (Cass., 11/11/2024, n. 31981).
Di conseguenza, considerato che nel caso di specie l’avviso di accertamento attiene ai maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dalla società, non era sufficiente considerare i costi indicati in dichiarazione, ma si doveva tenere conto anche dei costi, anche in misura forfettizzata, relativi al maggior reddito accertato come dovuto in esito all’accertamento induttivo.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere rigettati i primi due motivi di ricorso, mentre deve essere accolto il terzo motivo.
4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME