Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7209 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7209 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7541/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI MESSINA, n. 357/02/16 depositata il 27 gennaio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), esercente attività di commercio di capi di bestiame, macellazione e vendita di carne macellata, l’Ufficio
dell’RAGIONE_SOCIALE Barcellona Pozzo di Gotto emetteva nei confronti della prefata società un avviso di accertamento con il quale rettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 la dichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni amministrative previste dalla legge.
I verificatori contestavano alla contribuente di aver omesso di registrare e dichiarare al Fisco ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi, in parte acquistati dalla Francia.
La società accertata impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Messina, che con sentenza n. 357/02/16 del 27 gennaio 2016 rigettava l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera alla CTR:
di aver erroneamente ritenuto assolto dall’Amministrazione
Finanziaria l’onere della prova dell’avanzata pretesa impositiva, nonostante la mancata produzione in giudizio di copia integrale del processo verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell’avviso di accertamento, con i relativi allegati;
-di non aver correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione del convincimento maturato.
1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.3 Deve anzitutto rammentarsi che, per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», senza che alcuna rilevanza possa attribuirsi al semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id. , ex permultis , Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).
1.4 Tanto premesso, si osserva che la motivazione della qui impugnata sentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non
si presenta meramente apparente nè manifestamente illogica nè irriducibilmente contraddittoria.
1.5 La pronuncia resa dalla RAGIONE_SOCIALE si fonda, infatti, sulle seguenti argomentazioni, del tutto chiare, logiche e fra loro coerenti:
-l’avviso di accertamento ben può essere motivato per relationem mediante il rinvio alle osservazioni contenute nel p.v.c. conosciuto dal contribuente;
-nel caso di specie, oltre a richiamare il prodromico p.v.c., l’atto impositivo ne riproduceva il contenuto essenziale, «effettuandone un’autonoma valutazione e condividendone le conclusioni» ;
-l’Ufficio aveva legittimamente rideterminato con metodo analitico -induttivo il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA, essendo emerse dalla verifica fiscale una serie di irregolarità contabili che inducevano a presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati; in particolare, era stata riscontrata l’omessa documentazione e in alcuni casi la sottofatturazione dei corrispettivi RAGIONE_SOCIALE vendite effettuate;
la società accertata non aveva offerto in corso di causa elementi di prova contraria idonei a superare le presunzioni gravi, precise e concordanti addotte dall’Amministrazione, essendosi limitata a «semplici e generiche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza» .
1.6 Esclusa, quindi, la ravvisabilità di un vizio della motivazione integrante inosservanza del «minimo costituzionale» di cui si è detto sopra, va notato che, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice:
la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solamente ove si alleghi che il giudice ha basato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, oppure ha attribuito valore di prova legale a elementi soggetti a valutazione o, per contro, trascurato di conferire tale valore ad
alcuni mezzi di prova (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 28770/2023, Cass. n. 32944/2025, Cass. n. 1241/2026);
-la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come motivo di ricorso per cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formi oggetto di critica la valutazione che il giudice medesimo abbia compiuto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n. 26972/2025).
1.7 Nessuno di tali vizi può dirsi sussistente nella fattispecie, in quanto la CTR, per un verso, ha correttamente ritenuto che, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzioni di ricavi non contabilizzati offerte dall’Amministrazione, spettasse alla contribuente fornire la prova contraria; per altro verso, ha deciso la causa sulla base di un prudente apprezzamento del materiale istruttorio ritualmente acquisito al processo, senza attribuire a singoli elementi un valore diverso da quello ad essi spettante.
1.8 Dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE invocate norme di diritto la censura in esame finisce, quindi, per risolversi nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..
2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nel considerare ricavo ‘in nero’ anche la somma di 45.000 euro che il socio NOME COGNOME aveva versato alla società, a titolo di finanziamento,
mediante bonifico bancario.
2.2 La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.
2.3 Ribadite le considerazioni svolte sopra per escludere la configurabilità, nel caso di specie, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve rilevarsi che l’impugnante non individua eventuali affermazioni in diritto contenute nell’impugnata sentenza che si pongano in contrasto con le altre norme da essa richiamate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, sicchè sul punto il motivo si appalesa inammissibile, alla stregua del fermo insegnamento di questo Supremo Collegio in subiecta materia (cfr., ex multis , Cass. n. 1825/2010, Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n. 1908/2026).
Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità e della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 5013/2024, Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 15125/2025).
Diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare il giudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato, non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 32026/2021, Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 2296/2026).
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..
3.1 Si assume che il collegio di secondo grado avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui la contribuente aveva chiesto il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la produzione dei ricavi ‘in nero’ presuntivamente conseguiti.
3.2 La doglianza è fondata.
3.3 Con l’atto di appello -trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, per la parte che interessa, in assolvimento dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c. – la RAGIONE_SOCIALE si era espressamente doluta del fatto che nell’avviso di accertamento non fossero stati dedotti i costi in parola.
3.4 Su tale motivo di gravame -concernente una questione che la ricorrente dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioni processuali, di aver già sollevato con il libello introduttivo del giudizio di primo grado- la Commissione regionale non si è pronunciata, incorrendo, conseguentemente, nel denunciato error in procedendo .
La constatata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato acquista un rilievo decisivo alla luce della stabile giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo, sia esso analiticoinduttivo o induttivo puro, l’Amministrazione Finanziaria, e nella sua inerzia il giudice, deve tener conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gli viene imputato, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025, Cass. n. 19574/2025, Cass. n. 32891/2025, Cass. n. 1974/2026).
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., viene fatta valere la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75
del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..
4.1 Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di statuire sulla deduzione difensiva con cui la società appellante aveva contestato l’applicazione da parte dell’Ufficio di una percentuale di ricarico del 10 per cento sul prezzo di acquisto dei bovini francesi da essa rivenduti in Italia.
4.2 La lagnanza è infondata.
4.3 Fermi i rilievi svolti in sede di scrutinio dei primi due mezzi di gravame, deve escludersi che in parte qua la sentenza sia affetta dal vizio di omessa pronuncia.
Come si è visto, la CTR ha ritenuto che, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzioni offerte dall’Ufficio, la contribuente non avesse idoneamente assolto l’onere della prova contraria da cui era gravata, essendosi «nel corso dell’intero giudizio limitat a semplici e generiche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza» .
Nella motivazione sorreggente il decisum è implicito il rigetto della deduzione che si assume essere stata ignorata dai giudici a quibus .
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.
5.1 Viene contestato il capo della gravata decisione contenente la condanna della parte appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, anche in considerazione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era stata rappresentata e difesa nei gradi di merito da propri funzionari.
5.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo, dovendo nel prosieguo del giudizio provvedersi a una nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE dette spese in base all’esito finale della lite.
Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in
diversa composizione, perchè riesamini la vicenda di causa tenendo conto della questione di cui al terzo motivo del presente ricorso.
6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondo e il quarto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.
La Presidente NOME COGNOME