Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4319 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , quale legale rappresentante pro tempore ed in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale inserita nel ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO del Foro di Firenze, che hanno indicato un recapito Pec;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 520, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 16.12.2016, e pubblicata il 27.2.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, Irpef RAGIONE_SOCIALE e socio -Accertamenti bancari – Oneri probatori Riconoscimento dei costi.
A seguito di convocazione per richiesta di chiarimenti di COGNOME NOME, legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE ed indagato anche in proprio, e di verifiche eseguite anche mediante accertamenti bancari sui suoi conti correnti in relazione agli anni 2005 e RAGIONE_SOCIALE, in cui era partecipe di più società e svolgeva anche attività di affittacamere in Firenze, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini Ires, Iva ed Irap, mentre notificava al COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ai fini Irpef, Iva ed Irap, sempre con riferimento all’anno RAGIONE_SOCIALE.
Società e socio impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito. La CTP riuniva i ricorsi e li rigettava.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che confermava la decisione dei primi giudici.
Società e socio hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a sette motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. Altro giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto questioni in parte analoghe, relativo agli accertamenti compiuti in relazione all’anno 2005, è stato definito da questa Corte di legittimità con pronuncia 12.11.2025, n. 29899.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., i contribuenti contestano la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione della decisione, nella quale i giudici si sono limitati ad aderire alla tesi prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE, senza esprimere valutazioni proprie.
1.1. Le critiche proposte mediante il primo motivo di ricorso non appaiono fondate.
Invero la CTR, sia pure esprimendosi in modo conciso, chiarisce in modo completo e comprensibile la propria valutazione. Gli avvisi di accertamento sono fondati sugli accertamenti bancari, assistiti da presunzione legale, effettuati sui conti correnti di COGNOME NOME, accertato a titolo personale e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE A fronte di una simile verifica, il giudice del gravame mostra di avere ben presenti gli elementi addotti a prova contraria (affermati prestiti, assoluzione in sede penale, etc.), ma evidenzia che i contribuenti si sono limitati a ‘mere enunciazioni’, senza assicurare alcuna prova documentale giustificativa RAGIONE_SOCIALE operazioni accertate mediante la verifica bancaria. La censura di nullità della sentenza a causa dell’assenza della motivazione, e comunque della sua mera apparenza, risulta pertanto infondata e deve perciò essere respinta.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti censurano il giudice dell’appello per aver omesso l’esame ‘RAGIONE_SOCIALE prove dedotte con le tesi del ricorrente’ (ric., p. 4).
2.1. Può allora solo rilevarsi che la denuncia del vizio di motivazione (omesso esame di fatti decisivi), risulta inammissibile in considerazione della presenza della c.d. doppia conforme di merito, tenuto conto dell’epoca di introduzione del giudizio e della previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 52 del Dpr n. 633 del 1972 e dell’art. 33 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981, e degli artt. 244, 247 e 352 c.p.c., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità degli avvisi di accertamento perché
originati da un accesso presso l’abitazione del COGNOME non autorizzato nei modi di legge, con violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio.
3.1. La CTR, ricordato che l’accesso è stato eseguito dalla Polizia Municipale che inviava poi segnalazione all’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto inammissibile la contestazione qui riproposta dal contribuente, perché tardivamente introdotta soltanto in sede di appello e non nel primo grado del giudizio. Ha quindi osservato che i rilievi proposti avverso società e soci sono fondati sulle verifiche bancarie, e non sugli esiti dell’accesso della Polizia Municipale presso la sua abitazione.
3.2. Il motivo di ricorso, innanzitutto, difetta di specificità, perché il contribuente opera riferimento all’inutilizzabilità della documentazione acquisita nel corso di un accesso non autorizzato, ma non indica a quale documentazione intenda riferirsi, né dagli atti esaminabili da questa Corte emerge che sia stato acquisito alcunché in sede di accesso effettuato, peraltro, dalla Polizia Municipale e non dall’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, risulta decisivo che il contribuente non si confronta con la decisione del giudice del gravame, non dimostra in qual modo avesse proposto la sua contestazione nel primo grado del giudizio, evitando la maturazione dell’indicata preclusione processuale.
Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti lamentano la violazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., contestano la ‘mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE giustificazioni dedotte dal contribuente’ (ric., p. 10).
4.1. Il motivo di ricorso risulta inammissibile. Questa Corte regolatrice ha infatti già avuto occasione di chiarire che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi
d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo … Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, amplius , cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).
4.1.1. Solo per completezza può quindi aggiungersi che il motivo presenta ulteriori profili di inammissibilità a causa del suo difetto di specificità. I contribuenti scrivono che ‘la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto tale onere senza motivare in alcun modo sul punto, nonostante i documenti prodotti che dimostrano e giustificano tutti i movimenti’ (ric., p. 11), ma non hanno cura di indicare a quali documenti giustificativi intendano operare riferimento, tanto meno li riproducono, neppure nel loro contenuto essenziale. Si ricordi come il giudice dell’appello abbia rilevato che i contribuenti si sono limitati a ‘mere enunciazioni’, senza assicurare alcuna prova documentale giustificativa RAGIONE_SOCIALE operazioni accertate mediante gli accertamenti bancari.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha sempre difeso il fondamento degli avvisi di accertamento e la loro piena legittimità, e deve pertanto escludersi che sia incorsa nella non contestazione degli argomenti proposti dai ricorrenti.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti criticano la violazione dell’art. 652 c.p.p. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che il contribuente è stato assolto in sede penale, e l’accertamento tributario doveva pertanto essere ridotto al di sotto della soglia di punibilità di Euro 103.000,00.
5.1. Il motivo di ricorso non risulta scrutinabile. I contribuenti si limitano ad affermare che RAGIONE_SOCIALE NOME è stato assolto in un giudizio penale, ma neppure indicano in relazione a quali reati, con quale sentenza, neanche allegano che la decisione sia divenuta definitiva.
La loro critica non consente in alcun modo di poter verificare la possibile incidenza della decisione penale in questo giudizio, e risulta pertanto inammissibile.
Mediante il sesto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 37 del Dpr n. 600 del 1973, in materia di ‘automatica attribuzione dei movimenti bancari dei conti correnti del sig. COGNOME a RAGIONE_SOCIALE (ric., p. 15).
6.1. I contribuenti non hanno cura di indicare quando e come abbiano proposto l’indicata censura nel corso dei gradi di merito del giudizio. Neppure vi è cenno sulla questione nella impugnata decisione del giudice dell’appello. È invece onere del ricorrente evidenziare quando abbia introdotto le proprie censure nei gradi di merito del giudizio, indicando anche le formule utilizzate, almeno in sintesi, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di assolvere al suo compito di verificare
tempestività e congruenza RAGIONE_SOCIALE contestazioni proposte, prima ancora di procedere a stimarne la decisività.
Il sesto mezzo d’impugnazione deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Mediante il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti denunciano la violazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 66 del Dpr n. 917 del 1986 e dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per non avere la CTR riconosciuto i ‘costi a nero’.
Sostengono i ricorrenti che in sede di accertamento induttivo dei redditi deve comunque tenersi conto, in detrazione, dei costi che è stato necessario sostenere per produrre i ricavi.
Affermano che nei confronti di COGNOME NOME, illegittimamente, non è stato detratto dall’Amministrazione finanziaria alcun costo. Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, invece, sono stati detratti i costi nella misura del 30%, percentuale errata perché, come risulta dai bilanci recenti della società, i costi sono stati sopportati in misura molto superiore (55,37% e 61,69%).
7.1. Occorre allora distinguere. Alla società RAGIONE_SOCIALE, i costi sono stati riconosciuti, in misura forfettaria, già nell’avviso di accertamento. Nel ricorso non risulta neppure indicato quando e come la percentuale di costi riconosciuta sia stata contestata nel corso dei gradi di merito del giudizio. La critiche proposte incorrono pertanto nella preclusione processuale indicata nell’esaminare il precedente motivo di ricorso, e risultano pertanto inammissibili.
7.1.1. Deve però rilevarsi che a COGNOME NOME risulta contestato, a titolo individuale, (anche) il conseguimento di un reddito imprenditoriale, ed in relazione a questo l’esigenza di rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva impone il riconoscimento dei costi, calcolati almeno in misura forfettaria.
Il contribuente afferma che nessun costo gli è stato riconosciuto. L’Amministrazione finanziaria ricorda l’esclusione dal reddito accertato dei prelievi di modesto valore effettuati dal contribuente, ma neppure allega che, con riferimento al reddito imprenditoriale conseguito, i costi gli siano stati riconosciuti.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2023, ha chiarito che a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. La possibilità della prova contraria da parte del contribuente – estesa a ogni presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. e integrata dalla deducibilità del fatto notorio ai sensi dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. assicura la non arbitrarietà della presunzione legale in favore del fisco, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l’ id quod plerumque accidit , nonché il rispetto della capacità contributiva.
Questo principio era già stato espresso da questa Corte di legittimità, statuendo che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dall’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma
la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. L’Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto, Cass. sez. V, 4.2.2021, n. 2581; e non si è mancato, più di recente, di ribadire che in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva, Cass. sez. V, 16.6.2025, n. 16168; non mancandosi di specificare, recentemente, che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) – prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, Cass. sez. V, 19.9.2025, n. 25702.
Il settimo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto negli indicati limiti di ragione.
In definitiva deve essere parzialmente accolto il settimo motivo di ricorso, rigettati gli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata
in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie parzialmente, negli indicati limiti di ragione, il settimo motivo di ricorso introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME , quale legale rappresentante pro tempore ed in proprio, rigettati gli ulteriori motivi di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME