Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Oggetto: Irpef 2015 – Reddito di partecipazione societaria Decadenza – Riconoscimento dei costi.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Santa Maria Capua Vetere (INDIRIZZO), che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 5077, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania il 18.7.2023, e pubblicata il 12.9.2023; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava il 6.7.2021 a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, recante pretesa fiscale, ai fini Irpef, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio al 33% della RAGIONE_SOCIALE, società di capitali avente ristretta base partecipativa che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, con riferimento all’anno 2015.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, proponendo plurime censure, tra cui la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, la invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società ed in conseguenza dell’avviso di accertamento notificato al socio, e l’omesso riconoscimento dei costi sostenuti per conseguire il reddito non dichiarato che si pretende essere stato accertato. La CGT I accoglieva il ricorso, ritenendo maturata la decadenza dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’accertamento notificato alla società.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Quest’ultima riteneva tempestiva la notificazione degli avvisi di accertamento, e rigettava nel merito l’originario ricorso del contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado NOME, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del processo. Il ricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della
decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per essere il giudice dell’appello incorso nel travisamento RAGIONE_SOCIALE prove, ritenendo che il contribuente avesse tardivamente proposto, solo con motivi aggiunti, la questione della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria, stante l’invalidità della notificazione del pregiudicante avviso di accertamento alla società.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt 19, primo comma, lett. e), 24 e 32, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 39, secondo comma, del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 2717, 2729 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame rilevato che l’eccezione di decadenza era stata tempestivamente introdotta dal contribuente, e per non avere riconosciuto il diritto alla deduzione dei costi comunque sostenuti a fronte dei maggiori redditi accertati con modalità induttive, incorrendo pure nella violazione del c.d. divieto di doppia presunzione.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente torna a contestare la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice dell’appello si è espresso con motivazione apparente, apodittica, contraddittoria e irragionevole, in materia di irregolarità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società; nonché per aver ritenuto di poter valorizzare, nel respingere le difese del contribuente circa la mancata distribuzione ‘in nero’ del maggior reddito societario, un assegno di ventimila Euro che era stato invece del tutto legittimamente erogato al ricorrente, inoccupato, dai suoi genitori con indicazione della finalizzazione all’acquisto di arredi.
Premesso che il ricorso del contribuente non riporta una descrizione ordinata RAGIONE_SOCIALE censure, di cui alcune si ripetono in più motivi, e tanto
ostacola la migliore comprensione dei suoi argomenti, con il primo strumento di impugnazione NOME COGNOME contesta la nullità della decisione impugnata per essere il giudice dell’appello incorso nel travisamento RAGIONE_SOCIALE prove, ritenendo che il contribuente avesse tardivamente proposto, solo con motivi aggiunti, la questione della decadenza dall’esercizio della pretesa tributaria, stante l’invalidità della notificazione del pregiudicante avviso di accertamento alla società. La medesima censura risulta riproposta, in relazione ad altri profili, anche nei successivi motivi di ricorso.
Sostiene il ricorrente che aveva proposto sin dal ricorso introduttivo in primo grado l’eccezione di decadenza, che aveva poi potuto precisare nel corso del primo grado del giudizio mediante motivi aggiunti, a seguito della produzione da parte dell’Ente impositore della documentazione relativa alla notifica dell’avviso di accertamento alla società, che si rivelava essere invalida.
4.1. La tesi del ricorrente, che ha avuto cura di riportare i passaggi essenziali dei propri scritti difensivi, circa la proposizione dell’eccezione di decadenza già nel ricorso introduttivo e la tempestività della precisazione RAGIONE_SOCIALE sue contestazioni, risulta di per sé fondata, ma non altrettanto può ritenersi in relazione alle conseguenze che dovrebbero discenderne secondo il contribuente.
A quanto è dato comprendere il ricorrente intende affermare che, in conseguenza della maturata decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria nei confronti della società, risulta invalido il pregiudicante accertamento societario, ed in conseguenza pure l’accertamento conseguenziale relativo al reddito di partecipazione da lui asseritamente conseguito.
4.2. Invero la CGT II osserva che l’Amministrazione finanziaria non è decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, né nei confronti della società, né nei confronti del socio perché, operando la decadenza al
compimento del 31 dicembre del quarto anno successivo in relazione ai redditi relativi all’anno 2015, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31.12.2020. Tuttavia, stante la proroga disposta dall’art. 157 del Dl n. 34 del 2020 come conv., il termine è stato differito al 31.12.2021, ed in conseguenza la notificazione dell’atto impositivo il 6.7.2021 è risultata senz’altro tempestiva, e non è maturata alcuna decadenza. Questi decisivi argomenti proposti dal giudice dell’appello non sono contrastati dal contribuente.
4.3. COGNOME NOME insiste piuttosto nel contestare che la notificazione dell’atto impositivo alla società risultava comunque invalida per vizio della stessa, in conseguenza la decadenza dal potere di accertamento nei confronti della società era comunque maturata, ed in conseguenza era maturata la decadenza del potere di accertamento anche in relazione all’accertamento pregiudicato notificato al socio.
4.3 .1. In proposito la CGT II ha osservato che l’indipendenza degli accertamenti tributari nei confronti della società e del socio per il reddito di partecipazione comporta che l’invalidità dell’accertamento compiuto nei confronti della società non importa necessariamente l’invalidità conseguenziale dell’accertamento compiuto nei confronti del socio.
Questa tesi risulta condivisibile, avendo questa Corte regolatrice avuto occasione di chiarire che, persino nel caso in cui l’accertamento societario sia stato annullato con sentenza definitiva, ma emessa per ragioni di rito, tanto non incide in alcuna misura sull’accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio. Si è infatti specificato che ‘in tema di contenzioso tributario la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie: l’estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale’, Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723. Ne consegue, peraltro, che il socio
conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati (cfr. Cass. sez. VI-V, 27.9.2016, n. 19013). Nel caso di specie il contribuente è stato posto in condizione di proporre ogni critica anche avverso l’atto di accertamento del reddito societario, che gli è stato allegato alla notificazione dell’atto impositivo a lui notificato in relazione al reddito di partecipazione conseguito.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente, oltre a riproporre le proprie censure in materia di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria, di cui si è già detto esaminando il primo motivo di ricorso, critica la CGT II anche per non avere riconosciuto il diritto alla deduzione dei costi comunque sostenuti a fronte dei maggiori redditi accertati con modalità induttive, incorrendo pure nella violazione del c.d. divieto di doppia presunzione.
Nella tesi del ricorrente, il reddito societario è stato quantificato mediante accertamento induttivo c.d. ‘puro’, prescindendo dalle scritture contabili, e doveva quindi essere comunque determinata l’incidenza dei costi deducibili, eventualmente mediante determinazione forfettaria.
5.1. Occorre allora innanzitutto ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che ‘nel sistema processuale non esiste il divieto RAGIONE_SOCIALE presunzioni di secondo grado , in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea -in quanto a sua volta adeguata -a fondare l’accertamento del fatto ignoto’, Cass. sez. V, 1°.8.2019, n. 20748 (evidenza aggiunta); e non si è mancato
recentemente di ribadire che ‘nel sistema processuale non esiste il divieto RAGIONE_SOCIALE presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario’, Cass. sez. III, 27.5.2024, n. 14788.
5.2. Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha rilevato, in materia, che ‘come si evince dall’avviso di accertamento emesso a carico della società, questa consegnò ai verificatori il bilancio al 31/12/2015, che però non fu depositato. Sicché i ricavi di € 927.594,00 furono tratti proprio dal predetto bilancio … avendo i verificatori utilizzato i dati di bilancio, se ne deduce che furono considerati anche i costi in esso inseriti. D’altra parte, il NOME non ha dedotto quali sarebbero i costi sostenuti e non presi in considerazione’ (sent. CGT II, p. VI).
5.3. Può quindi in primo luogo rilevarsi che non ci troviamo in presenza di un accertamento induttivo puro dei redditi societari, poiché i verificatori hanno preso le mosse dalla contabilità societaria, che in materia di ricavi hanno ritenuto attendibile. Ci troviamo pertanto in presenza di un accertamento analitico-induttivo.
In secondo luogo deve osservarsi che l’affermazione della CGT II secondo cui i costi sopportati dalla società sono stati tenuti presenti dai verificatori in quanto indicati in bilancio, non appare esaustiva, perché non chiarisce quali costi siano stati considerati, ed in che misura, del resto indicando lo stesso giudice dell’appello nella sua pronuncia soltanto costi disconosciuti (sent. CGT II, p. VII).
Può quindi rilevarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire, condivisibilmente, che ‘in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva’, Cass. sez. V, 16.6.2025, n. 16168.
Nei limiti indicati il secondo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.
Mediante il terzo strumento di impugnazione, il ricorrente propone in realtà una pluralità di critiche di nullità della decisione impugnata, accomunate dalla censura che il giudice di secondo grado si sarebbe espresso con motivazione puramente apparente.
In primo luogo torna a contestare l’irregolarità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società, questione che si è già visto non essere rilevante esaminando il primo motivo di ricorso.
In secondo luogo censura la CGT II per aver respinto le difese del contribuente circa la mancata distribuzione ‘in nero’ del maggior reddito societario, fondando su un bonifico di ventimila Euro che era stato invece del tutto legittimamente erogato dai suoi genitori al ricorrente, inoccupato, con indicazione della finalizzazione all’acquisto di arredi.
6.1. Il giudice dell’appello ha ritenuto che il contribuente non abbia provato di non avere percepito la distribuzione degli utili conseguiti dalla società. In particolare il contribuente non ha chiarito la documentazione da lui prodotta che cosa avrebbe dovuto provare. Ha depositato gli estratti di un conto corrente da cui emerge che risultano accreditati gli stipendi della moglie, e non redditi riconducibili al NOME, ma da tanto dovrebbe dedursi che il NOME non aveva alcun reddito proprio. Tuttavia il
contribuente era amministratore della società nell’anno 2015, e neppure allega di avere prestato la propria opera a titolo gratuito, e neanche ha allegato quale fosse la propria ‘condizione reddituale e patrimoniale’, e tanto lascia ‘fondatamente ritenere che il NOME abbia anche altri conti’ (sent. CGT II, p. IX).
6.2. A queste chiare riassunte ragioni della decisione indicate dal giudice di secondo grado il COGNOME non ha replicato nel suo ricorso per cassazione.
Il contribuente ha invece criticato l’ulteriore valutazione espressa dal giudice dell’appello che ha manifestato sospetti circa il bonifico in suo favore di 20.000,00 Euro di cui si è detto, ‘tenuto conto dell’apparente stato di inoccupazione del NOME‘ ( ibidem ).
6.2.1. Il contribuente, pertanto, non si confronta con le ragioni della decisione espresse dal giudice dell’appello, ne critica un solo frammento, su cui la CGT II esprime comunque una sua verosimile valutazione, e le ulteriori valutazioni espresse dal giudice dell’appello appaiono di per sé idonee ad assicurare fondamento alla pronuncia, e non sono contestate dal ricorrente.
In conseguenza il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui può essere ritenuto ammissibile risulta comunque infondato, e deve perciò essere rigettato.
In definitiva deve essere accolto, negli indicati limiti di ragione, il secondo motivo di ricorso proposto dal contribuente, rigettati il primo ed il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie, negli indicati limiti di ragione, il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME , rigettati il primo ed il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME