Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALE 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12822/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4238/2018 depositata in data 9 ottobre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 02/04/2012, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al sig. NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno d’imposta 2009 e relativo ad IRES, RAGIONE_SOCIALE e IVA. In particolare, tale avviso di accertamento veniva emesso a seguito del p.v.c. della Guardia di Finanza di Porto Empedocle in data 01/03/2010 con il quale venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per € 243.890,00, componenti negativi non riconosciuti per € 42.134,00, operazioni imponibili non registrate per € 238.975,00 (ai fini IVA) e una illegittima detrazione d’imposta per € 8.294,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 93/2013, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 4238/2018, depositata in data 9 ottobre 2018, rigettava l’appello del contribuente.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto legittima la condotta dell’Ufficio che si era limitato ad accertare i preponderanti ricavi omessi e non contabilizzati, obliterando del tutto la valutazione ed il
riconoscimento dei maggiori costi correlati, asseriti come indubbiamente sopportati per la produzione dei maggiori ricavi lordi rideterminati.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 61, D. Lgs. 546/1992, dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», il contribuente lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto dell’illegittimità dell’attività istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza, del processo verbale da questa redatto e di tutti gli atti relativi agli elementi acquisiti nel corso della stessa attività e non ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, pur in presenza di prove acquisite irregolarmente e, conseguentemente, inidonee ad essere poste a fondamento della pronuncia giudiziale.
Il primo motivo è fondato.
Con un autorevole arresto (Cass. 09/03/2023, n. 7122) confermativa di altre di uguale tenore, si affermato che, in tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento analitico induttivo, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l’ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, anche in misura percentuale forfettaria.
2.1. Ancora si è ritenuto che in tema di accertamento dei redditi, il principio secondo cui, in assenza di una dichiarazione dei redditi, è dovuta
la deduzione forfettaria dei costi sui ricavi induttivamente determinati si estende, per esigenza logica, anche alla maggiorazione, analogamente ricostruita, del reddito rispetto a quanto dichiarato e si applica sia agli imprenditori, sia ai lavoratori autonomi e, in particolare, ai professionisti che, al pari dei primi, svolgono attività economiche soggette a costi e ai predetti fini sono equiparati agli imprenditori dalla legislazione eurounitaria (Cass. 11/12/2024, n. 3981).
2.2. Più di recente, si è affermato (Cass. 16/06/2025, n. 16168) che, in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico -induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.
2.3. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha escludendo la possibilità di un riconoscimento automatico e forfettario di una percentuale di costi a fronte dei maggiori ricavi accertati.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile oltre che infondato.
3.1. Innanzitutto, nella parte in cui la doglianza fa riferimento al fatto che ‘i giudici di appello si sono limitati a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa di modo che resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo’ la relativa censura a completa obliterazione di qualsivoglia riferimento a se, dove e quando siano stati prodotti i relativi documenti, non adempie all’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto
al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726).
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
3.2. Il motivo è anche infondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
3.3. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6 laddove ha esaminato compiutamente tutti e quattro i motivi di appello.
Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. Soccorre al riguardo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE molteplici funzioni assolte dalla motivazione dell’avviso di accertamento che questa Corte ha individuato in quella di garantire il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, di consentire una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, di assicurare, in ossequio al principio costituzionale di buona
amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass. n. 22003/2014).
L’obbligo motivazionale dell’accertamento, dunque, deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta e sia dato conto degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta e dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017).
4.2. Inoltre, questa Corte ha ricordato come l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento ( ex plurimis , Cass. n. 7278/2022, Cass. n. 22336/2021 e Cass. n. 4176/2019).
4.3. Infine, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento, anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamati e/o in esso riprodotti, come appunto il p.v.c., appartiene
all’interpretazione, con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione si profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino la violazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmente denunziate in ricorso (cfr. Cass. 11/09/2007, n. 19025 del 11/09/2007; Cass. 23/07/2010, n. 17367; Cass. 02/04/2013, n. 7982; Cass. 23/02/2022, n. 5966; Cass. 02/04/2013, n. 7982 del 02/04/2013; Cass. 24/01/2007, n. 1602).
4.4. Nella fattispecie in esame, con una motivazione scevra da violazioni di legge e della quale è agevole scorgere l’iter logico -argomentativo, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali testè declinati. Vieppiù che dall’avviso di accertamento in atti si evince che l’atto medesimo riguardava IRPEF, IVA ed RAGIONE_SOCIALE e seguiva ad un p.v.c. della G. d. F. del 1° marzo 2010, regolarmente notificato al contribuente nella sua qualità di titolare della ditta individuale di trasporto di merci su strada con sede in Porto EmpedocleINDIRIZZO.
5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME