Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27141  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
Oggetto: IVA -II.DD. -accertamento induttivo -costi di produzione reddito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15919/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO  (pec:  EMAIL), ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE, pec: EMAIL) alla INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, costituita con memoria depositata in data 24.9.2024;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 84/9/24, depositata in data 4 gennaio 2024 e non notificata.
Letta  la  requisitoria  scritta  del  sostituto  Procuratore  Generale  della Corte di Cassazione NOME COGNOME, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della  Campania,  n. 84/9/24 veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria  provinciale  di  Salerno  n.  456/3/2022  con  la  quale  era  stato rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE relativamente al l’avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2014.
In sentenza si legge che con l’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori ricavi imponibili ai fini Ires,
Irap ed Iva per euro 308.443,70, calcolati mediante l’applicazione sul costo del venduto della percentuale di ricarico del 21%. Inoltre, a seguito dell’esame dei rapporti intercorrenti tra la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, erano stati contestati ulteriori ricavi per euro 246.965,00 sottratti all’imposizione, ai fini Ires ed Irap.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto pienamente legittima la metodologia di accertamento sulla base della documentazione contabile esaminata. Il giudice d’appello, a sua volta, confermava integralmente le riprese ad imposizione.
La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a quattro motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente, ma ha resistito depositando in data 26.9.2024 una memoria. La Procura Generale, che ha depositato requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che:
Pregiudizialmente, il Collegio osserva che la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE  è  avvenuta  tardivamente,  con  nota  di  deposito  del 24.9.2024 a fronte della notifica del ricorso intervenuta il 2.7.2024.
L’atto è denominato ‘memoria’ ed è stato depositato come ‘atto generico’ su desk, accompagnato dal deposito in pari data di un ‘atto di costituzione’ dell’RAGIONE_SOCIALE ai fini della ricezione dell’avviso di fissazione udienza. Sul punto va data continuità alla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 2599/2024), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, l’art.370 cod. proc. civ., nella versione modificata dall’art.35, comma 5, d.lgs. n.149/2022, come modificato dalla l. n.197/2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto, la notificazione all’altra del controricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest’ultimo.
Resta tuttavia ferma l’impossibilità di presentare memorie non precedute dalla tempestività della costituzione in giudizio. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 5798/2019), nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ., prima dell’udienza di discussione, da parte dell’intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell’art. 370 cod. proc. civ. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta (v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022 e già Cass., Sez. Un., 1:1/4/1981, n. 2114). In altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell’udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza del controricorso tempestivamente depositato, la parte intimata non può presentare memorie (v. Cass., 15/11/2017, n. 27140). Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis-1. cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 1 bis comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l’intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative., ancorché munito di regolare procura speciale ad litem (cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato insegnamento, tanto più che la menzionata memoria non contiene oltretutto neppure una descrizione dello svolgimento del processo, in particolare del primo grado, concentrandosi sulla sola decisione di appello e sull’esame cri-
tico dei singoli motivi, sostanziandosi nell’illustrazione di argomenti difensivi, da cui discende l’ impossibilità anche di riqualificare le memorie come controricorso,  ancorché  tardivo,  ai  fini  della  instaurazione  del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all’art.366 cod. proc. civ..
Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/92 e la nullità della sentenza per essere sorretta da motivazione che, seppur graficamente esistente, risulta essere meramente apparente in guisa da non rendere percepibile la ratio sottesa al decisum .
Il motivo è infondato. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ‘ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto  irriducibile  tra  affermazioni  inconciliabili”  e  nella  “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Orbene, il giudice, qualificato l’accertamento condotto nel caso di specie come analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73 e disattese le questioni preliminari, nel merito RAGIONE_SOCIALE riprese ha stabilito: «Nel caso di specie la società RAGIONE_SOCIALE era stata segnalata tra i contribuenti a bassa redditività per l’anno d’imposta 2014 e nel quinquennio 2011-2015, con violazioni formali e sostanziali, nonché incongruenze di gestione ed indici appiattiti sugli studi di settore. In particolare, dai controlli erano emerse gravi incongruenze giacché nelle annualità sotto esame la società non aveva mai distribuito utili e, nell’anno 2014 aveva registrato un Conto Soci C/Finanziamento infruttiferi (conto 36/5/005) di complessivi euro 98.952,93, non movimentato. Da tanto l’Ufficio ha tratto la presunzione che i versamenti fossero effettuati negli anni precedenti. Di contro il reddito complessivo dichiarato dai soci era parso poco plausibile alla luce del predetto conto di finanziamento soci infruttifero, donde gli accertatori avevano presunto una capacità reddituale degli stessi differente rispetto a quella dichiarata. Dalla documentazione presa in esame, inoltre gli accertatori avevano rilevato che nell’anno 2014 la società si era avvalsa della manodopera di due soli dipendenti a tempo indeterminato, un operaio ed un impiegato. Tuttavia, l’impiegata amministrativa era risultata contemporaneamente alle dipendenze de RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE -nel medesimo periodo – pur avendo tale ultima società sede a Messina. La società RAGIONE_SOCIALE era emersa essere anche il principale cliente de RAGIONE_SOCIALE. Ulteriore incongruenza aveva riguardato
lo RAGIONE_SOCIALE di Settore cod. VD46U – Fabbricazione di prodotti chimici adoperato dal contribuente, lì dove, invece, lo stesso era relativo ad attività di servizio non corrispondente all’attività effettivamente esercitata dalla società –RAGIONE_SOCIALE (cod. att. 467502). Dai pochissimi dipendenti dichiarati emergeva difatti con chiarezza l’assenza di organizzazione produttiva e lo scopo meramente commerciale dell’impresa mediante acquisto e rivendita di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’Ufficio aveva peraltro acquisito contratto di Joint Venture stipulato dalla contribuente con la società RAGIONE_SOCIALE (registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate di Messina in data 26/11/2012 al n. NUMERO_DOCUMENTO) in forza del quale la società RAGIONE_SOCIALEsi impegna a curare l’importazione di materiale pirotecnico acquistato direttamente in Cina, la detenzione, il trasporto e la successiva fatturazione ai clienti per conto della RAGIONE_SOCIALE ricevendo poi dalla stessa regolare fattura per incasso competenze’. Da tale organizzazione e commistione di rapporti era emersa la particolare incoerenza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili soprattutto nel raffronto tra quanto contabilizzato ai fini IRES e quanto invece registrato ai fini IVA, così come analiticamente riportato nell’avviso di accertamento. In particolare, balzava agli occhi il valore degli acquisti registrati da RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 1.508.013,00 dichiarati dalla parte nella dichiarazione IVA – quadro NUMERO_DOCUMENTO. A partire da tale dato obiettivo l’Ufficio aveva rielaborato i ricavi. Gravemente incongruente si era infine appalesata la registrazione a fine anno di ben euro 633.200,00 di rimanenze finali (conto 11/20/010), nonché l’estrema genericità ed imprecisione del prospetto RAGIONE_SOCIALE rimanenze al 31/12/2014.» (v. p.3 sentenza).
La motivazione della sentenza sopra riportata si colloca ampiamente al di sopra del minimo costituzionale, avendo la Corte di merito posto a fondamento della propria decisione ampi addentellati nel compendio probatorio e un solido ragionamento logico.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/73 e 55 d.P.R. 633/72, per avere il giudice omesso di pronunciarsi sulla questione della violazione e falsa applicazione di tali disposizioni di legge, e così mancato di rilevare l’assenza dei presupposti (inattendibilità RAGIONE_SOCIALE contabilità per incoerenza dei ricavi rispetto ai costi) per l’esperimento dell’accertamento induttivo puro.
Con il terzo motivo la società prospetta, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. 633/72 per avere il giudice confermato la sentenza impugnata così validando un procedimento inferenziale privo dei richiesti requisisti di gravità precisione e concordanza.
I due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente e non possono trovare ingresso, ad eccezione di parte del terzo motivo, che è fondato limitatamente al conteggio dei costi per la generazione degli ulteriori ricavi  accertati  e  quantificati  in  euro  246.965,00  sottratti all’imposizione, ai fini Ires ed Irap.
6.1. Va innanzitutto ricordato (cfr. Cass. n.33604/2019) che, in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche
presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ..
6.2. Orbene, dalla lettura della porzione di avviso di accertamento riprodotto a pag.16 del ricorso emerge innanzitutto che, a differenza di quanto si legge in sentenza, ove si fa riferimento alla metodologia analitico-induttiva di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73, l’Ufficio finanziario ha proceduto ad un accertamento induttivo puro ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-ter), d.P.R. 600/73, in conseguenza dell’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. La norma consente l’accertamento del reddito induttivo puro a mezzo di presunzioni semplici nel caso «di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione». Siffatta tipologia di accertamento, prescinde dalla necessità che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti.
6.3. Pertanto, il complesso motivazionale di cui alla sentenza impugnata, dal quale emergono i plurimi elementi addotti in sede di accertamento a supporto della rettifica operata, adeguati a supportare un
accertamento analitico-induttivo, certamente sono idonei a legittimare l’accertamento induttivo puro concretamente operato dall’Amministrazione, per cui sono idonee presunzioni super-semplici prive di tali requisiti.
6.4. Inoltre, l ‘ applicazione nel processo tributario dell’asserito giudicato penale favorevole di assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, evocata a pag.12 del ricorso, è inammissibile per essere la stessa formulata senza il rispetto del principio di autosufficienza. Infatti, non risulta prodotta nel giudizio la sentenza penale di assoluzione con attestazione di passaggio in giudicato, al fine di verificarne la natura dibattimentale e l’identità RAGIONE_SOCIALE condotte con quelle oggetto del presente giudizio risultando, pertanto, preclusa la verifica del suo passaggio in giudicato.
Quanto alla lamentata ripresa per maggiori ricavi per euro 246.965,00 sottratti all’imposizione ai fini Ires ed Irap (cfr. pp.13 e ss. del ricorso) è necessario distinguere, da un lato, la inammissibile richiesta di nuovo e diverso esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie con riferimento alla debenza RAGIONE_SOCIALE imposte e alla fondatezza dell’accertamento.
7.1. Dall’altro, la sentenza non pare tener conto della necessità di riconoscere i costi per la produzione del maggior reddito accertato.
Si legge al proposito a pag.4 della decisione d’appello , che a sua volta cita la sentenza di primo grado: «sulla scorta della documentazione in atti, ravvisando l’irragionevolezza dei dati dichiarati e, quindi, l’inattendibilità dell’attività gestionale, in mancanza di precise giustificazioni da parte del ricorrente, che contesta il metodo di accertamento dell’Ufficio, ma non offre in questa sede alcuna prova a sostegno della riduzione dei ricavi contabilizzati e a sostegno RAGIONE_SOCIALE effettuazioni di vendita sottocosto, ritiene sussistenti i presupposti giuridici per consentire
all’Ufficio di procedere all’eseguito accertamento presuntivo, che viene confermato».
Orbene, va ricordato, in tema di accertamento dei redditi, il principio secondo cui, in assenza di una dichiarazione dei redditi, la deduzione forfettaria dei costi sui ricavi induttivamente determinati si estende, per esigenza logica, anche alla maggiorazione, analogamente ricostruita, del reddito rispetto a quanto dichiarato (v. Cass. n.31981/2024 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025).
Il giudice del rinvio valuterà se in sede di accertamento è stato tenuto conto dei costi di produzione del maggior reddito d’impresa e, in caso contrario, provvederà alla relativa quantificazione, se del caso in misura forfetaria.
8. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccepita violazione degli artt. 109 del Tuir e 53 Cost. avendo il giudice omesso di pronunciarsi sulla lamentata erronea determinazione del reddito della contribuente nella misura in cui l’ Ufficio, nel contestare il mancato assoggettamento ad imposizione dei ricavi pari ad euro 246.965,60 relativi al contratto di RAGIONE_SOCIALE venture, avrebbe dovuto riconoscere in deduzione ai sensi dell’art. 109 citato il costo relativo agli acquisti effettuati per suo conto dalla RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è assorbito dall’accoglimento parziale del terzo motivo con riferimento alla questione dei costi per la ripresa in oggetto e la questione sarà riesaminata dal giudice del rinvio.
In accoglimento del terzo motivo, nei limiti che precedono, rigettati i primi due e assorbito il quarto, la sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettati i primi due e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME