Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Avv.
2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10534/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2728/2023 depositata in data 25 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e
Accer.
IRAP-IVA
dei sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME nella loro qualità di soci solidalmente responsabili della predetta società, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale era stato accertato un maggior reddito ai fini IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2014. In particolare, a fronte dell’accertato maggior reddito d’impresa della società di € 110.306,30 (detratti costi per euro 5.068,00 calcolati in base ad un elenco spesometro e non forfettariamente), veniva richiesto, sulla base del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie condotte da quest’ultima, il pagamento di € 50.612,03, di cui € 4.960,00 a titolo di IRAP, € 17.719,00 a titolo di IVA, € 23.920,65 a titolo di sanzioni ed € 4.000,63 a titolo di interessi.
Avverso l’avviso di accertamento, i contribuenti proponevano ricorso dinnanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1552/2022, rigettava il ricorso dei contribuenti.
Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Calabria; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 2728/2023, depositata in data 25 ottobre 2023, rigettava l’appello dei contribuenti.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 83 e 109, comma 5, del T.U. 917/86, così come interpretati dal diritto vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3», i
contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 basato su indagini bancarie, debbano essere riconosciuti i costi, in deduzione dei maggiori ricavi accertati, da calcolarsi almeno in percentuale forfettaria ai ricavi.
2. Il motivo è fondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (cfr. tra tante: Cass. 18/04/2024, n. 2024; Cass. 16/06/2025, n. 16168) quello secondo cui, in tema di imposte sui redditi, in seguito ai princìpi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, può affermarsi che ogni accertamento induttivo, sia esso analiticoinduttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (sul tipo di accertamento analitico-induttivo su cui si fondano gli studi di settore, cfr. Cass., n. 3415/2015; sulla necessità della deduzione forfettaria dei costi negli accertamenti su base presuntiva, cfr. Cass., n. 5586/23; Cass., n. 18653/23).
2.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE ha fatto mal governo dei superiori principi laddove, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, non ha ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 basato su indagini bancarie, debbano essere riconosciuti i costi, in deduzione dei maggiori ricavi accertati, da calcolarsi almeno in percentuale forfettaria ai ricavi.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME