Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22524 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
IRPEF, ADD. REG. ADD. COM. AVVISO ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 09949/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Treviso, INDIRIZZO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO -Sez. VENEZIA – MESTRE n. 1523/19/2015 depositata il 06/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente in via principale e del ricorso incidentale e l’inammissibilità del ricorso principale; resistente in via incidentale;
udito l’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura generale dello Stato per la controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1523/19/2015 della CTR del Veneto, sez. Venezia -Mestre, e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale.
All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale accertava, per l’anno di imposta 2008, un reddito di impresa pari ad euro 56.932,00, un volume di affari pari ad euro 150.633,00 e un valore della produzione netta pari ad euro 59.932,00 con conseguente applicazione di Irpef, Iva, Irap, addizionali, sanzioni ed interessi.
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi alla CTP di Treviso chiedendo l’annullamento dell’avviso. La CTP di Treviso, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dall’Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione del mandato difensivo con la sentenza 624/01/2014.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado NOME COGNOME proponeva appello; l’adita CTR Veneto di Venezia -Mestre, con sentenza 1523/19/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava ammissibile il ricorso proposto in primo grado, ma respingeva l’impugnazione nel merito.
Innanzi alla Corte di cassazione ricorre NOME COGNOME con un unico motivo. Si è costituita con controricorso e ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 55 d.P.R. 29/09/1972, n. 633 e degli artt. 38 e 39 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di un elemento decisivo per la decisione oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.». Secondo il ricorrente la sentenza della CTR del Veneto avrebbe errato nell’attribuire al contribuente la condotta di volontaria sottrazione della contabilità all’accertamento fiscale perché il COGNOME avrebbe messo subito a disposizione dell’Ufficio la contabilità, per come ritrovata all’esito di un furto subito presso la sede e prontamente denunciato; pertanto la pronuncia impugnata sarebbe incorsa nei vizi denunciati ritenendo erroneamente applicabili le disposizioni dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 in caso di sottrazione della contabilità e comunque non considerando che il contribuente aveva messo a disposizione la stessa contabilità.
1.1. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata afferma in via preliminare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione da parte dell’Ufficio del metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), del d.P.R. 600/1973. Tale affermazione è fondata sulla obiettiva inidoneità RAGIONE_SOCIALE scritture (oggetto di un furto denunciato dal contribuente il giorno stesso della notifica dell’invito tributario, il 01/03/2011, e ritrovate nello stesso giorno in un fosso inzuppate di acqua) ad essere lette, analizzate e a costituire idonea rappresentazione della contabilità; tale inidoneità è stata rilevata dall’Ufficio durante l’accertamento e in quella fase non contestata dal contribuente. Va rilevato che la sentenza impugnata afferma, con elemento di motivazione non attinto dal ricorso, che l’applicazione dell’accertamento induttivo è giustificato non solo quando l’assenza ovvero l’inidoneità della
documentazione contabile dipenda da fatto imputabile al contribuente, ma anche quando la stessa sia dovuta a cause di forza maggiore e, pertanto, non imputabili al contribuente. Va, peraltro, considerato che NOME COGNOME è stato destinatario di segnalazione per il reato p. e p. dall’art. 10 del d.lgs. (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte sui redditi) e ha chiesto e ottenuto di definire il procedimento penale con applicazione della pena su richiesta. Non sussiste, infine, alcun elemento decisivo per la decisione del quale la CTR abbia omesso la valutazione, ovvero secondo il ricorrente la circostanza che le scritture contabili erano a disposizione per i dovuti controlli, perché NOME COGNOME non ha messo a disposizione della Guardia di Finanza idonea documentazione contabile; a tale conclusione la sentenza impugnata -che va esente da censure anche sotto questo profilo – è giunta in ragione del processo verbale di constatazione, non specificamente e tempestivamente contestato dal contribuente sul punto. Il ricorso principale deve, così, essere rigettato.
2. Non vi è luogo ad esame del ricorso incidentale avuto riguardo all’orientamento di questa Corte secondo il quale «il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito, poiché in questo caso cessano di essere rilevabili d’ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un’impugnazione che sia ammissibile in presenza di un interesse della parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poiché il suo
eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale» (Cass civ., S. U., 31/10/2007, n. 23019).
Il ricorso deve, allora, essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024.