Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27625/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE -intimato-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2709/2016 depositata il 10/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2709/2016 depositata in data 10/05/2016, accogliendo l’appello della RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE), ha riformato la sentenza n. 381/2014 della Commissione Provinciale di Lecco e ha annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2008 , limitatamente al reddito di lavoro autonomo, al valore della produzione e all’IVA.
La CTR ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/03/2007, n. 5746), secondo la quale l’associazione non riconosciuta , di cui sia disposto lo scioglimento, non si estingue se e fino a quando persistono rapporti giuridici pendenti, restando in vita fino alla loro compiuta definizione tramite gli organi ordinari.
2.1. Ha poi evidenziato che le dichiarazioni fiscali non sono manifestazione di volontà, ma dati di scienza, con la conseguenza che possono essere modificate dal contribuente, anche in sede processuale, sempreché vi sia stato un reddito dichiarato, condizione che non può dirsi verificata nell’ipotesi di presentazione di un modello in bianco. Era, quindi, ammissibile il ricorso dell’amministrazione finanziaria a presunzioni ultrasemplici, per accertare le materie imponibili, ritenendo che i proventi del 2008 fossero conseguiti da clienti privati ed aziendali nella stessa proporzione dichiarata per l’anno successivo.
2.2. Ad avviso della CTR tale presunzione era stata superata dal contribuente con la precisazione che l’attività era iniziata nel corso del 2008 e che, nei primi mesi, gli associati avevano conseguito
singolarmente altri proventi svolgendo personalmente l’attività professionale di commercialista, circostanza non contestata dall’ufficio.
2.3. Aveva quindi rilevato che: « la coesistenza, nell’anno di cui è causa, di incarichi professionali conferiti e portati a termine dai singoli associati con quelli trasferiti in corso d’anno all’associazione impedisce di compara re quest’ultima porzione con l’intero periodo d’imposta successivo, durante il quale tutti gli incarichi erano stati svolti dall’associazione. Invero, l’attività commercialistica prestata continuativamente è, ordinariamente, quella resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese (tenuta della contabilità, liquidazioni periodiche dell’IVA, ecc.), mentre le prestazioni rese ai privati non tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, consistono prevalentemente nell’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi che si concentrano all’inizio dell’anno, quando l’associazione si stava costituendo, e ciò spiega perché, nel 2008, a differenza del 2009, l’associazione aveva operato prevalentemente per soggetti del primo tipo. Non giustifica la rettifica induttiva la modestia dell’utile distrib uito agli associati rispetto ai compensi erogati ai dipendenti perché, vigendo per i redditi di lavoro autonomo il principio della competenza per ‘cassa’, all’iniziato dell’attività gli incassi sono riscossi all’ultimazione dei lavori, mentre le erogazioni a favore dei collaboratori avvengono durante l’esecuzione degli stessi. Anche l’asserita duplice redazione dei registri Iva non consente di confermare nel merito le materie imponibili accertate in quanto detta irregolarità, se giustifica il r icorso all’accertamento induttivo, non rafforza le presunzioni sulle quali si è basata la rettifica. »
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo, contro la sentenza della CTR.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che il regime di presunzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione potesse essere superato in conseguenza della precisazione da parte dell’associazione che l’attività fosse iniziat a nel corso del 2008 e che, nella parte iniziale di tale anno, gli associati avessero conseguito singolarmente altri proventi, svolgendo personalmente l’attività di commercialista. Rileva che sia frutto di una considerazione meramente personale la seguente affermazione: « l’attività commercialistica prestata continuativamente è, ordinariamente, quella resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese (tenuta della contabilità, liquidazioni periodiche dell’IVA, ecc.), mentre le prestazioni rese ai privati non tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, consistono prevalentemente nell’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi che si concentrano all’inizio dell’anno, quando l’associazione si stava costituendo, e ciò spiega perché, nel 2008, a differenza del 2009, l’associazione aveva operato prevalentemente per soggetti del primo tipo.» Così è come frutto di una considerazione meramente personale l’affermazione secondo cui, nel 2009, l’attività fosse svolta interamente dallo studio associato, dal momento che in giudizio le parti non avevano fatto alcun riferimento alla posizione personale dei soci per l’anno d’imposta 2009. La parte aveva, infatti, sostenuto che il raffronto tra il reddito degli associati e quello dei dipendenti non era corretto, dato che gli associati avevano mantenuto anche la loro partita Iva personale. Non è stato, invece, mai affermato che nel 2009 gli incarichi fossero stati trasferiti all’associazione. Il giudice ha, quindi, fondato la propria decisione su elementi diversi da quelli
indicati nell’art. 115 cod. proc. civ. Ciò ha determinato anche la violazione della ripartizione dell’onere della prova, nella misura in cui è stato ritenuto che il contribuente avesse dedotto in giudizio elementi idonei a contestare la ricostruzione induttiva del reddito. Il contribuente si era, infatti, limitato a sostenere che il volume d’affari del 2008 non potesse essere paragonato a quello degli anni successivi. Tale considerazione era, peraltro, inutile, considerato che il reddito era stato ricostruito partendo da un dato contenuto nella dichiarazione del 2008 e che, comunque, il reddito accertato per il 2008 era inferiore a quello relativo agli anni successivi, come risulta anche dalla motivazione dell’avviso di accertamento.
Il motivo è infondato: le considerazioni del giudice di seconde cure in ordine alla coesistenza nell’anno 2008 , quando è iniziata l’attività dell’associazione, di incarichi attribuiti a quest’ultima e di incarichi personali non sembra essere una considerazione meramente personale dei giudici della CTR, totalmente avulsa dalle risultanze processuali. Difatti, nella stessa riproduzione di quanto affermato dal contribuente a pag. 8 dell’atto d’appello ( v. pag. 6 del ricorso in cassazione) si legge che: « Occorre soprattutto rilevare che nell’annualità 2008 i due soci dello studio professionale presentavano anche un’autonoma dichiarazione dei redditi personale avendo mantenuto gli stessi anche differente e personale partita IVA.»
È pertanto evidente che il superamento della presunzione, correttamente operata, in thesi , dall’amministrazione finanziaria, nella ricostruzione dei redditi del 2008, riprendendo, in via induttiva, le percentuali del 2009 è stata, di fatto, fondata su riferimenti documentali precisi in merito alla produzione nell’anno 2008 (anche) di redditi personali, attestati dalla presentazione di autonome dichiarazioni di redditi. Di conseguenza, la CTR non ha tratto considerazioni avulse da risultanze processuali, ma ha valutato le prove in atti, attraverso una comparazione tra le cd. presunzioni di
cui si poteva ben avvantaggiare l’amministrazione finanziaria e la prova del fatto contrario che il contribuente aveva diritto a esperire. Non solo non vi è stata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma neppure dell’art. 2697 cod. civ., dal momento che l’onere della prova non è stato addossato a una parte diversa da quella sulla quale incombeva per legge.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, considerata la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.