Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6729 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23314/2017 R.G. proposto da:
SCALETTA COGNOME, elettivamente domiciliato a Torino presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 1.10.2021;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 364 del 2017, depositata il 28 febbraio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato in via induttiva, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d), ai fini IRPEF, IVA e IRAP, ricavi non dichiarati dell’impresa familiare per la somma di euro 2.596.856 nell’anno 2006 e di euro 458.948 nell’anno 2007 , emersi nel corso del giudizio civile promosso dalla figlia per il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili.
Per quanto emerge dal ricorso, all’esito della CTU nel processo civile e degli ulteriori accertamenti svolti dall’ufficio erano risultat i, in particolare, la sistematica violazione dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale nei diversi negozi, una serie di movimentazioni bancarie non giustificate e ricavi da annotazioni extracontabili, per l’importo di complessivi euro 2.596.856 nell’anno 2006 e di complessivi euro 1.835.792 nell’anno 2007.
La CTP di Torino, con sentenza n. 1624 del 2014, aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo, in particolare, insufficiente la documentazione bancaria prodotta a dimostrare che le somme versate sui suoi conti correnti nell’anno 2006 , mediante tre giroconti di complessivi euro 2.108.400, provenissero dal rientro di capitali dall’estero in adesione al beneficio del c.d. scudo fiscale.
Il contribuente aveva impugnato la sentenza in questione ma l’appello era stato rigettato dalla CTR del Piemonte con la sentenza n.364 del 2017.
Avverso la sentenza della CTR del Piemonte il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando il controricorso.
Successivamente, il 26 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni logiche e di maggiore chiarezza espositiva devono essere esaminati preliminarmente e congiuntamente il primo ed il sesto motivo di ricorso, entrambi relativi alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che sono inammissibili per la stessa ragione ed il quarto ed il quinto, entrambi relativi ad omessa pronuncia sui motivi di appello, che sono infondati come il secondo ed il terzo motivo.
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per aver la CTR omesso la valutazione critica della CTU effettuata nel processo civile e, in particolare, la verifica della compatibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni del perito con i documenti prodotti in causa dal ricorrente sollecitata nel motivo di appello. L’assenza del percorso motivazionale renderebbe nulla la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Anche c on il sesto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti dal momento la CTR non avrebbe specificato nella sentenza gli elementi che l ‘hanno indotta a ritenere l’accertamento dell’esistenza di maggiori ricavi nel negozio di INDIRIZZO rispetto a quelli dichiarati indicativo del fatto che anche negli altri tre negozi, vi fossero stati ricavi occultati per lo stesso ammontare.
3.1 I due motivi sono inammissibili in forza della previsione dell’art. 348ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.
3.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”, dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di
legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.
3.3 . Il limite previsto dall’art. 348ter c.p.c. , introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 5 febbraio 2015, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE ‘stesse ragioni inerenti alle questione di fatto’, ripercorrendo, cioè lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare, che «Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).
3.4. Nel caso in esame, la censura formulata, peraltro, sull’impronta del vizio di motivazione insufficiente secondo la previgente versione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso del contribuente, si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, il ricorrente non ha dedotto alcunché per sostenere il contrario.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al fatto che, dalla prova della mancata contabilizzazione dei ricavi nel negozio di INDIRIZZO
NOMECOGNOMENOME, si dovesse ritenere sussistente la prova che anche negli altri tre negozi il ricorrente dovesse aver tratto ricavi annui di identico ammontare.
Anche c on il quinto motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla mancata deduzione dei costi relativi ai presunti maggiori ricavati accertati.
5.1. I motivi sono entrambi infondati.
5.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).
In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto» (Cass. n. 12131 del 2023).
5.3. L’omessa pronuncia presuppone , dunque, che il giudice non abbia preso alcuna decisione neanche implicita sulla domanda o sull’eccezione formulata dalla parte ovvero sul motivo di appello e, nel caso di specie, non
sussiste perché la CTR ha pronunciato espressamente su entrambi i motivi di appello rigettandoli.
5.4. Con riguardo al motivo di appello relativo alla prova dell’omessa contabilizzazione dei ricavi ‘ sia nel negozio accertato che negli altri ‘ ha richiamato , valutandone l’attendibilità, le prove dirette risultanti dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni acquisite nel processo civile che avevano riferito dell’esistenza di una vera e propria prassi in tal senso con annotazione dei ricavi ‘in nero’ a cadenza giornaliera su un’agenda. Afferma, al riguardo, la CTR che ‘ Le doglianze del contribuente in ordine all’inammissibilità della testimonianza della signora COGNOME per la situazione conflittuale generatasi e la scarsa valenza probatoria dell’agenda da questa fornita, sono da respingere in toto: invero, così come confermato dalle perizie calligrafich e, dalla perizia d’ufficio e dagli stessi giudici nel procedimento civile la testimone appuntava con cadenza giornaliera gli incassi del negozio tra cui i contestati ricavi in nero. Ma vi è di più: quanto riferito dalla signora COGNOME risulta confermato da numerose altre persone nel processo civile configurando una vera e propria prassi l’omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE transazioni sia nel negozio accertato che negli altri ‘.
5.5. Anche con riguardo al motivo di appello relativo all’omessa considerazione di presumibili componenti negativi di reddito la CTR ha espressamente rigettato la censura richiamando il mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere di provare gli elementi di fatti necessari a determinarli , affermando che il contribuente ‘ non può lamentare una incolpevole mancanza della documentazione bancaria per volere della ex moglie né l’omessa considerazione di presumibili componenti negativi di reddito laddove suo onere era fornire tali prove.’
5.6. La CTR ha, dunque, adottato espressamente, motivandola, la decisione di rigetto dei due motivi di appello e non sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia lamentata.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. per essere la CTR incorsa in un grave errore di percezione laddove ha posto a fondamento della decisione l’esito della CTU espletata nel processo civile che, travisando il contenuto degli estratti conto bancari esaminati, aveva considerato in uscita anziché in entrata i tre giroconti di importo più rilevante e che era stata smentita dagli esiti della perizia svolta nel processo penale in cui era stato assolto dai reati corrispondenti alle violazioni tributarie contestate nell’avviso di accertamento impugnato.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto relativo a vizio non censurabile con il ricorso per cassazione.
6.2. Sotto il profilo del travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazi one probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il f atto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, n.n.. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». ( Cass Sez. U. n. 5792 del 2024);
6.3. Con la censura in esame il ricorrente ha sostenuto che la CTR sarebbe incorsa in un errore di percezione del contenuto dell’estratto conto in relazione alla natura di poste in uscita invece che in entrata dei tre giroconti con cui il contribuente aveva ritenuto di poter dimostrare la provenienza della somma dal rientro di capitali dall’estero con il c.d. scudo fiscale, contenuto nella CTU del processo civile posta a fondamento della decisione.
L’errore di percezione sarebbe stato rilevato dalla consulenza tecnica svolta in sede penale del 4 luglio 2017, quindi successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e, comunque, il ricorrente non riproduce la parte dell’atto di appello in cui lo avre bbe rilevato o, comunque, gli atti processuali in cui sarebbe stato fatto oggetto di discussione fra le parti nella precedente fase del giudizio di merito.
6.4. Si tratta, pertanto, di un errore percettivo di cui non si è fatta questione nel processo, qualificabile come errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. che non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione.
6.5. Comunque, la censura non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata che non ha fondato la decisione sull’errore percettivo denunciato in quanto emerge dal contesto della motivazione che ha considerato correttamente in entrata e, quindi, come versamenti i tre giroconti in questione. Sul punto la CTR, proprio riferendosi ai tre giroconti, riporta ‘ ad abundantiam ‘ il passo della sentenza resa dalla Corte d’Appello nel giudizio civile che dice ‘ l’importo in questione -2.108.400 Euro- risulta essere pervenuto sul conto corrente dello COGNOME in data assolutamente incompatibile con la pretesa adesione al beneficio di natura fiscale..’ E non c’è dubbio che un importo che ‘ risulta essere pervenuto sul conto corrente dello COGNOME ‘ sia una somma in entrata.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n.2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 comma 2 n. 2 del d.P.R. 633 del 19 72 e dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR avrebbe applicato la presunzione della natura reddituale dei prelevamenti prevista dalla norma con riferimento alle tre operazioni di giroconto erroneamente ritenute in uscita dal conto corrente senza considerare la documentazione allegata dal contribuente comprovante che le somme versate sul conto con la causale
giroconto provenivano dal c.d. scudo fiscale e non erano ricavi ‘in nero’ dell’attività commerciale.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. La norma richiamata prevede, infatti, la stessa presunzione legale relativa della natura reddituale sia per i versamenti sia per i prelevamenti dal conto corrente bancario e la presunzione, quindi, vale anche per i tre giroconti che correttamente la CTR ha considerato come versamenti.
7.3. Infatti, l’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis , con riguardo alle acquisizioni bancarie disciplinate dal successivo n. 7, stabilisce che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi alla base RAGIONE_SOCIALE rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili.
7.4. L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte ha chiarito, anche con riferimento alla disciplina analoga prevista in materia di IVA, che «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. » ( Cass. n. 26111 del 2015 e Cass. 25043 del 2024).
7.5. La norma stabilisce, quindi, una presunzione legale relativa che vadano a costituire reddito di impresa imponibile sia i versamenti sul conto
corrente bancario dell’imprenditore sia i prelevamenti in quanto ricavi riconducibili all’attività economica o utili destinati al reimpiego nell’attività produttiva attraverso l’acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo. E la prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto, con riferimento sia alle poste in entrata sia alle poste in uscita dal conto, la dimostrazione che siano già state considerate nella determinazione della base imponibile o che siano estranee alla produzione del reddito.
7.6. Non sussiste, quindi, la violazione dell’art. 32 in relazione all’applicazione della presunzione legale ai tre versamenti.
7.7. Quanto alla prospettata violazione della disciplina della ripartizione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c. dedotta con riferimento alla mancata considerazione della prova contraria fornita, il ricorrente non sta lamentando la violazione della regola di distribuzione dell’onere della prova ma sta criticando la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove fatta dalla CTR e, quindi, sollecitando la Corte ad un inammissibile riesame del merito della controversia.
7.8. Infatti, sul punto la CTR, con un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha espresso la sua valutazione del materiale probatorio affermando che ‘ il contribuente non ha prodotto prova idonea a giustificare le movimentazioni bancarie in oggetto .’ in quanto ‘ non è possibile collegare le 3 girocontazioni esaminate a somme derivanti dallo scudo fiscale effettuato nel 2003: nel particolare si rivelano mancanti i rendiconti dei rapporti di gestione aperti dal contribuente nel 2005 su c ui l’Ufficio calcola transitati 1.097.000 euro ed il rendiconto del conto di gestione patrimoniale su cui è stata immediatamente spostata la somma di Euro 776.500.’
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 13.200 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME