Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27757  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
n. 25781/2017 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 8 luglio 2025
OGGETTO
: IVA,
IRES  e  IRAP  –
Studi di settore.
sul ricorso iscritto al n. 25781/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , con sede in Azzano San Paolo (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale e Partita IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO che, congiuntamente e disgiuntamente all ‘ AVV_NOTAIO, rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzi p.e.c. dei difensori : ‘ EMAIL ‘ e
‘ EMAIL ‘ );
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ ultima, siti in
Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-controricorrente –
avverso la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Lombardia sez. dist. di Brescia n. 1116/23/2017, pubblicata il 13 marzo 2017;
udita la  relazione  della  causa  svolta,  nella  camera  di  consiglio  dell ‘ 8 luglio 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che con regolare avviso di accertamento l ‘ RAGIONE_SOCIALE – Ufficio Controlli accertava a carico della società RAGIONE_SOCIALE, che effettuava attività di noleggio con conducente, maggiori ricavi, applicando alle risultanze della dichiarazione della contribuente i criteri indicati dagli studi di settore e utilizzando i dati comunicati dalla società mediante le risposte fornite ad un questionario e ad un invito ricevuto.
In  virtù  di  tale  avviso  di  accertamento,  l ‘ RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE  richiedeva  il  pagamento  da  parte  dell ‘ odierna  ricorrente  della complessiva somma di €. 482.798,00 (euro quattrocentottantaduemilasettecentonovantotto/00).
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva pertanto ricorso avverso l ‘ avviso di accertamento notificato, evidenziando espressamente come le risultanze del calcolo erano state viziate dalla mancata considerazione di un fatto incontestabile, ovvero che il chilometraggio era stato calcolato attenendosi al solo viaggio di andata senza indicazione dell ‘ uguale chilometraggio di ritorno. L ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, contestato l ‘ attendibilità del dato dichiarato in termini di ‘ resa chilometrica ‘ fissando tale elemento in €. 1,18 (euro uno/18), numero assunto a riferimento per la ricostruzione analitica-extracontabile dei ricavi da accertare.
La contribuente nel ricorso contestava anche il metodo che aveva condotto l’amministrazione finanziaria a determinare il valore anzidetto, in quanto basato su un campione ritenuto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ significativo ‘ che non poteva essere considerato tale, ma in ogni caso evidenziava come anche solo l ‘ utilizzo della resa chilometrica esatta (con riconoscimento dei chilometri percorsi per i viaggi di ritorno) avrebbe comportato un risultato finale di poco superiore rispetto a quanto accertato .
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso della contribuente.
In particolare: – riconosceva il fondamento dell ‘ obiezione di parte ricorrente secondo cui i dati chilometrici esposti nelle fatture attenevano al solo viaggio di andata senza indicazione dell ‘ uguale chilometraggio di ritorno, circostanza corrispondente al vero in quasi tutti i casi; – riteneva comunque non provato che dopo il servizio fornito (di noleggio con conducente) il veicolo fosse ritornato esattamente al luogo di partenza con uguale viaggio a vuoto; – affermava in ogni caso la fondatezza RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte dall ‘amministrazione finanziaria in merito alle operazioni di calcolo effettuate prendendo in considerazione non l ‘ elemento usato dall’RAGIONE_SOCIALE , bensì altro dato .
2.- La CTR della Lombardia (Milano, Sez. dist. di Brescia), con la sentenza impugnata, rigettava l ‘ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, affermando che: – gran parte della fatture esaminate ‘ a campione ‘ dall’amministrazione finanziaria riguardava solo viaggi di andata e rilevando, a tale proposito, come fosse abbastanza improbabile per una attività di noleggio con conducente – riuscire a procurarsi in tempo reale e coordinato un corrispondente ‘ cliente di ritorno ‘ ; – la società contribuente non aveva ritenuto di contrapporre altri e diversi campioni di fatture valevoli a rovesciare il risultato cui era giunta l ‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima aveva ragionato su ‘ medie ‘ e non sul parametro minimo applicato, cosicché era irrilevante come il campione fosse stato formato; l’ origine dell’avviso di accertamento era da individuarsi nel dato di ‘ inaffidabilità complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili ‘ , ovvero di incoerenza marcata che avrebbe dato luogo all’accertamento sintetico.
3.- Avverso la menzionata sentenza d ‘ appello, la contribuente società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4.- L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in conseguenza del richiamo in parte motiva ad un ‘ ipotizzata origine dell’avviso di accertamento impugnato ‘ per inaffidabilità complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili ‘ , circostanza mai evidenziata in precedenza ed esclusa dall ‘ applicazione al caso in esame del metodo di accertamento analitico-extracontabile e non cd. induttivo ‘ puro ‘; denuncia altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c. per decisione ultra petita.
Sostiene, in particolare, che nella sentenza impugnata, la CTR, dopo aver riconosciuto ulteriormente il fondamento RAGIONE_SOCIALE contestazioni esposte in atti dalla contribuente, particolarmente in merito alla mancata presa in considerazione per le modalità di calcolo della resa chilometrica del ‘ chilometraggio di ritorno ‘ , smentendo al riguardo anche il punto di vista della CTP in relazione alla mancata prova del viaggio senza clientela a bordo, avrebbe posto a fondamento della decisione l’ipotizzata inaffidabilità complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili, che avrebbero dato luogo all’accertamento sintetico.
Dunque, apparirebbe chiaro, secondo la prospettazione della ricorrente, come siano proprio le modalità della ricostruzione dell’ammontare  dei  ricavi  a  costituire  l’oggetto  del  contendere  nel
precedente  grado  di  appello,  e  non  la  tipologia  o  la  sussistenza  dei presupposti dell’accertamento induttivo.
In tal senso, la contribuente richiama gli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in materia, secondo cui il « noto discrimine tra l’accertamento condotto con metodo c.d. analitico-extracontabile e l’accertamento condotto con metodo induttivo puro , va ricercato rispettivamente nella ‘ parziale od assoluta ‘ inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili» , nel senso che: nel primo caso, poiché la « incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili », l’Ufficio accertatore può soltanto « completare le lacune riscontrate »; nel secondo caso invece, poiché « le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità -e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli “altri” dati contabili (apparentemente regolari) », l’ufficio accertatore « può prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti » e può « determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. » (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20132 del 7 ottobre 2016, non massimata; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 1951 del 4 febbraio 2015, Rv. 634165-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 11942 del 10 giugno 2016, non massimata).
Ancora, la ricorrente evidenzia che, nel caso in esame, l’accertamento si sarebbe basato sui dati in possesso dell ‘amministrazione finanziaria e si sarebbe strutturato senza considerare (erroneamente) i dati esposti dalla contribuente nel questionario alla stessa consegnato.
In particolare, non sarebbero stati considerati i chilometri percorsi con auto  vuota  per  il  viaggio  di  ritorno,  circostanza  indicata  correttamente nella tabella predisposta dalla contribuente. L’amministrazione finanziaria, inoltre  e  sempre alla stregua della prospettazione contenuta in ricorso,
conosceva  i  dati  di  tutte  le  554  (cinquecentocinquantaquattro)  fatture emesse,  anche  perché  altrimenti  non  avrebbe  potuto  effettuare  una verifica ‘ a campione ‘ e conosceva altresì la resa chilometrica RAGIONE_SOCIALE altre società operanti nel settore, dato che aveva citato le risultanze degli studi di settore ai fini della verifica.
Dunque, secondo la ricorrente, la ‘ media chilometrica ‘ rilevata sulla base della sole 17 (diciassette) fatture utilizzate, e che indicava in € . 6,30 (euro sei/30) il relativo dato, sarebbe un elemento chiaramente illogico, irrazionale, privo di qualsivoglia ancoraggio alla realtà fattuale, al settore di mercato e ai prezzi praticati.
In ogni caso, deduce la ricorrente, l’avviso di accertamento impugnato sarebbe stato  allineato  sulla  media  di  € .  1,18  (euro  uno/18),  senza  la consapevolezza dell’errore marchiano sul chilometraggio poi scoperto solo nella fase del giudizio.
Questo sarebbe, pertanto, l’unico elemento che doveva essere preso in considerazione ai fini della decisione.
L’utilizzo  di  un  fattore  di  calcolo    diverso  da quello  applicato    avrebbe  reso  la  decisione  sul punto palesemente ultra petita, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.
Secondo  la  ricorrente,  prendendo  in  considerazione  il  numero  di chilometri  esatto  (circa  il  doppio  di  quanto  preso  in  considerazione dall’Ufficio)  il  risultato  si  sarebbe  dimezzato,  ed  in  base  ai  calcoli  la differenza tra dichiarato ed accertato sarebbe stata minima, con adesione del contribuente all’eventuale rilievo in tale eventualità.
2.- La censura è inammissibile e infondata.
Inammissibile perché mira, con tutta evidenza, ad una rivalutazione degli accertamenti in fatto, notoriamente preclusa in sede di legittimità. Infondata perché, in ogni caso, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha chiarito che, sebbene gran parte della fatture esaminate ‘ a campione ‘ dall’amministrazione finanziaria
riguardasse solo viaggi di andata e ha rilevato a proposito come fosse abbastanza improbabile – per una attività di noleggio con conducente riuscire a procurarsi in tempo reale e coordinato un corrispondente ‘ cliente di ritorno ‘ , nondimeno la società non aveva ritenuto di contrapporre altri e diversi campioni di fatture capaci di rovesciare il risultato cui era giunta l’RAGIONE_SOCIALE, la quale peraltro non aveva ragionato su ‘ medie ‘ , ma sul parametro minimo applicato.
Inoltre, ha chiarito che origine dell’avviso di accertamento era il dato di ‘ inaffidabilità complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili ‘ , ovvero di incoerenza marcata che avrebbe dato luogo all’accertamento. Tale passaggio non può reputarsi in contrasto con il metodo ex art. 39, comma 1, lett. d), perché non si parla di totale inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili ma di inaffidabilità e incoerenza marcata, che ben possono giustificare che l’ufficio accertatore completi le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., un error in procedendo , determinato a seguito della ritenuta sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, in presenza  di  una  presunzione  semplice,  con  conseguente  nullità  della sentenza.
Sostiene,  al  riguardo,  che,  in  sede  di  contenzioso  tributario,  essa avrebbe sempre contestato il fondamento RAGIONE_SOCIALE deduzioni avversarie.
Evidenzia,  ancora,  come,  nell ‘ impugnata  sentenza,  la  CTR  abbia affermato che l ‘ RAGIONE_SOCIALE « non ha ragionato su ‘ medie ‘ -che sarebbero state  decisamente  più  alte -ma  sul  parametro  minino  applicato,  con conseguente irrilevanza di come il campione fosse stato formato ».
Tale affermazione apparirebbe assolutamente autocelebrativa e priva di qualsivoglia spessore probatorio, all’evidenza finalizzata a giustificare
l’illegittima conclusione raggiunta dall’amministrazione finanziaria in pregiudizio del contribuente.
Il ragionamento della CTR contrasterebbe con quanto affermato dalla CTP, la quale avrebbe chiaramente applicato la riduzione richiesta dalla contribuente sulle ‘ medie ‘ e  non  sui  minimi  utilizzati  dall’RAGIONE_SOCIALE.
Su tali basi, la decisione, secondo la prospettazione della ricorrente, apparirebbe palesemente viziata, in quanto la rettifica dei dati – necessaria e inevitabile dopo il riconoscimento della validità dell’eccezione sollevata dalla difesa – si sarebbe dovuta effettuare sulla base dei ‘ minimi ‘ , poiché è su quel dato che l’accertamento sarebbe stato calcolato, ed in tal caso il risultato sarebbe stato assolutamente diverso ed a favore del contribuente.
La decisione impugnata apparirebbe, pertanto, illegittima nella parte in cui apoditticamente ha raccolto le conclusioni dell ‘amministrazione finanziaria in assenza di qualsivoglia vaglio critico, ravvisando la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in un caso in cui la ripresa fiscale appare basata su elementi dal valore al massimo di presunzione semplice, come tale inadatta a supportare adeguatamente una decisione, nonostante la contribuente abbia assolto con precisione all’onere della prova a suo carico, inutilmente vanificato da una valutazione illegittima in quanto addirittura ultra petita .
4.- La censura risulta palesemente inammissibile, in quanto anch’essa mirante ad una rivalutazione degli accertamenti in fatto, preclusa in sede di legittimità.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice in base al quale « Le espressioni violazione o falsa  applicazione  di  legge,  di  cui  all’art.  360,  comma  1,  n.  3  c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice de l  caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa
una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. » (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01; cfr., altresì, in epoca recente, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 25182 del 19 settembre 2024, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione).
In  altri  termini,  in  tema  di  ricorso  per  cassazione,  deve  ritenersi inammissibile  il  motivo  di  impugnazione  con  cui  la  parte  ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati  al  ricorso  gli  atti  processuali  sui  quali  fonda  la  propria
diversa  interpretazione,  essendo  precluso  nel  giudizio  di  legittimità  un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo  insieme  (Cass.  civ.,  ordinanza  n.  10927  del  23  aprile  2024,  Rv. 670888-01).
La censura, inoltre, per com ‘ è formulata, risulta in contrasto con il principio secondo cui « Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. » (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 20870 del 26 luglio 2024, Rv. 671836-01).
5.- In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni finora sviluppate il  ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater ,  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l ‘ impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  che  si liquidano in complessivi €. 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME