Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16381/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 78/2024 depositata il 03/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE – ha contestato al sig. NOME COGNOME, esercente attività di commercio all’ingrosso di ferramenta, per l’anno d’imposta 2012, un maggior reddito d’impresa pari a € 364.837,36, determinato induttivamente ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P .R. n. 600/1973, a seguito della mancata esibizione del prospetto di riclassificazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze per categorie omogenee e della presunta inesistenza fisica RAGIONE_SOCIALE merci in magazzino. L’accertamento ha comportato il recupero di IRPEF, IRAP, IVA e l’irrogazione di sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’atto innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 835/01/2017 ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – con sentenza n. 78/2024, depositata il 03/01/2024, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il COGNOME. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio mediante deposito di controricorso.
In corso di giudizio è stata depositata PDA, tempestivamente opposta dall’odierna ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione
apparente, in violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad affermazioni apodittiche, prive di un percorso logico -giuridico, senza esaminare in modo effettivo le doglianze sollevate in appello, in particolare quelle relative alla mancata allegazione del PVC e alla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi.
Con il secondo motivo , si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992 e 115 c.p.c., per travisamento dei fatti. Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui le rimanenze sarebbero state fisicamente inesistenti, sostenendo che la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza non ha mai effettuato un controllo diretto sul magazzino, ma è intervenuta solo per la distruzione di una parte RAGIONE_SOCIALE merci, pari a € 108.000,00, mentre il valore complessivo RAGIONE_SOCIALE rimanenze era pari a € 1.648.663,00. Si lamenta che tale errore abbia condotto a una ricostruzione induttiva dei ricavi del tutto sproporzionata.
Con il terzo motivo , si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla relazione esplicativa richiesta dalla stessa Corte territoriale con ordinanza n. 1724/2020, relativa alla formula matematica utilizzata dall’Ufficio per la determinazione induttiva dei ricavi. Il ricorrente lamenta che la relazione sia stata generica e che il funzionario estensore non abbia partecipato all’udienza, nonostante fosse stato onerato a fornire chiarimenti. Si deduce inoltre che la Corte non abbia valutato la testimonianza resa in sede penale dal funzionario redattore dell’avviso, che avrebbe confermato il deposito del prospetto RAGIONE_SOCIALE rimanenze e la presenza fisica RAGIONE_SOCIALE merci.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha espresso una motivazione che, sebbene sintetica, è pienamente idonea a rendere comprensibile l’iter logico -giuridico seguito. La decisione si fonda su
elementi istruttori precisi e documentati, tra cui il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE rimanenze, la conoscenza del processo verbale di constatazione da parte del contribuente, e la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento. La sentenza impugnata richiama per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, valorizzando criticamente il contenuto del PVC, che risulta noto al contribuente e riportato nelle sue linee essenziali nell’atto impositivo. Non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/92, né si configura una motivazione meramente apparente, poiché la pronuncia impugnata supera il c.d. ‘minimo costituzionale’ richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), articolando una risposta coerente e pertinente ai motivi di appello. La motivazione, pur concisa, è sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico seguito dal giudice, in conformità all’art. 111, comma 6, Cost.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Esso si risolve in una censura di merito, non consentita in sede di legittimità, volta a ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’accertamento induttivo si fondasse non solo sull’assenza fisica RAGIONE_SOCIALE rimanenze, ma sull’inattendibilità complessiva della contabilità, come previsto dall’art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73. La nota della Guardia di Finanza del 5 settembre 2015, che attesta l’impossibilità di riscontro RAGIONE_SOCIALE merci da distruggere, costituisce elemento probatorio idoneo a giustificare l’accertamento. Il giudice di appello ha accertato in fatto che le rimanenze non erano state rinvenute in magazzino, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. La doglianza si fonda su una lettura parziale e non corretta degli atti, omettendo di considerare che l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino sussiste anche per i soggetti in regime semplificato, come chiarito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n.
29105/2018; Cass. n. 32629/2021). L’assenza di documentazione analitica sulle rimanenze, la mancata esibizione di prospetti di dettaglio e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in sede amministrativa e processuale giustificano l’operato dell’Ufficio e la conferma della pretesa tributaria.
Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
A travolgerlo d’inammissibilità è la presenza di doppia conforme tra le decisioni di primo e secondo grado, che preclude la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 5523/2014).
In ogni caso, il motivo è anche infondato. L’Ufficio ha ottemperato all’ordinanza istruttoria della CTR depositando la relazione esplicativa richiesta, e il contenuto della formula utilizzata per l’accertamento induttivo risulta già riportato nell’avviso di accertamento. La mancata comparizione del funzionario estensore in udienza non ha inciso sul contraddittorio, né ha privato il contribuente della possibilità di contestare il contenuto della relazione. Quanto alla testimonianza resa nel procedimento penale, essa non ha valore decisivo ai fini del giudizio tributario, né risulta tempestivamente introdotta nel processo. La doglianza si fonda su elementi documentali tardivi e non decisivi, e non è idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto l’adeguatezza dell’accertamento induttivo e la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate. La ricostruzione del reddito è stata effettuata secondo criteri metodologici e statistici desunti dagli studi di settore, con applicazione prudenziale dell’indice di ricarico minimo e riconoscimento di una quota di merce non ceduta, in un’ottica favorevole al contribuente. L’operato dell’Ufficio risulta dunque conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità.
Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
L’art. 380 -bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 -bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 5.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME