Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5464 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5464 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17965/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del LazioRoma n. 4237/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in esito a PVC della GdF del 23 maggio 2011, notificava a RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2011, emesso a seguito di incongruenze riscontrate, costi non documentati e antieconomicità pluriennale dell’attività, con conseguente ricostruzione indiretta dei valori imponibili.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in qualità di socio con quota del 50% della società.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in qualità di socio con quota del 50% della società.
La CTP di Roma, con sentenza n.16518/43/18, depositata il 26 settembre 2018, accoglieva i ricorsi riuniti
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
La CTR del Lazio – ritenutolo tempestivo per avere i contribuenti notificato la sentenza di primo grado all’RAGIONE_SOCIALE anziché all’RAGIONE_SOCIALE – l’accoglieva, nel merito osservando quanto segue:
‘La medesima ha riscontrato numerose incongruenze: costi non documentati e pluriennale antieconomica gestione aziendale con valori di redditività sempre alquanto esigui. Siffatta situazione è effettivamente oggettivamente incomprensibile atteso che l’azienda sostiene un costo annuo da locazione per €. 46.467,00, per il personale per complessivi €. 48.505,00, nonché registra un consumo di energia elettrica sempre crescente. Una società che, pur denunciando per anni redditi alquanto esigui e pur chiudendo nel 2011 in perdita, continua incomprensibilmente ad assumere personale. Ne deriva l’incongruenza dei dati e la non veridicità RAGIONE_SOCIALE dichiarate poste contabili. Dal PVC risulta che la società aveva, più volte, omesso di
emettere lo scontrino fiscale, con conseguente denunzia di irregolare tenuta della contabilità (sibbene semplificata) ed illegittima contrazione dell’imponibile IRAP . Di contro, il primo giudice ha fondato il proprio assunto decisorio ritenendo ingiustificato che l’Amministrazione finanziaria abbia considerato tutti i tranci di pizza ceduti con la formula del “menù fisso”: un trancio: euro 2, 00 -un menù: euro 5, 00. L’iter logico -argomentativo non è condivisibile atteso che tale formula era stata adottata in quanto l’Ufficio finanziario non aveva mai voluto considerare ai fini della determinazione dei ricavi dell’azienda nessuna RAGIONE_SOCIALE bevande pur commercializzate (acqua minerale, birra, vino e bevande varie), così come non aveva mai calcolato nessun fritto, sicché, qualora si fosse tenuto conto della vendita anche di tali prodotti, si sarebbe dovuto necessariamente tener conto, proprio per una corretta e veritiera quantificazione della redditività aziendale, della vendita RAGIONE_SOCIALE bevande, alimenti che accompagnano sempre la consumazione sia dei pasti che RAGIONE_SOCIALE pizze con la logica inevitabile conseguenza che la differenza di quei tre euro (un trancio: euro 2, 00; un menù: euro 5, 00), sarebbe stata di gran lunga annullata dai ricavi conseguiti dalla vendita RAGIONE_SOCIALE bevande. La società in questione, pur a fronte di dichiarati ricavi oggettivamente insignificanti, aveva trasferito in data 12 settembre 2021 l’attività di ristorazione della zona di Tor Bella Monaca (INDIRIZZO -zona periferica della Capitale) nella centralissima INDIRIZZO a 100 mt. da INDIRIZZO. Aggiungasi che, in sede di risposte al questionario n. 10 del 12 ottobre 2016 versato in atti, è stato affermato: “non ricordo, nel 2011, il listino prezzi “. Lo “sfrido” (relativo ai quantitativi di farina acquistata) era risultato pari al 10% e non al 30% come, invece, dichiarato dalla società. Peraltro, gli appellati non hanno fornito alcuna prova idonea ad inficiare risultanze del PVC . hi pone in essere un comportamento antieconomico ha il preciso onere -onus probandi -di fornire una valida giustificazione della gestione’.
Proponevano i contribuenti ricorso per cassazione con quattro motivi; resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
5.1. A seguito di provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022, l’RAGIONE_SOCIALE, con istanza del 10 marzo 2023, formulava richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione artt. 324, 325 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; violazione art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
1.1. ‘La sentenza di primo grado doveva essere ritenuta passata in giudicato per tardività dell’impugnazione dell’ufficio per mancato rispetto del termine decadenziale sancito dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. È vero che la notifica della sentenza venne effettuata all’RAGIONE_SOCIALE di Roma ma, a seguito della soppressione di RAGIONE_SOCIALE che era una RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, per di più della medesima città, non può considerarsi ente o organo autonomo
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono autonome agenzie fiscali.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell’art. 1 del decreto -legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, ‘al fine di garantire la continuità e la funzionalità RAGIONE_SOCIALE attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «RAGIONE_SOCIALE», ente strumentale dell’RAGIONE_SOCIALE sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo della stessa RAGIONE_SOCIALE, che ne monitora costantemente l’attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità’.
L’erezione dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ad ente pubblico economico di per sé rende conto della sua alterità rispetto all’RAGIONE_SOCIALE.
La strumentalità della prima alla seconda, ben lungi dall’obnubilarne le rispettive soggettività giuridiche, anzi le rimarca.
Invero, il presupposto logico -concettuale dell’esercizio di poteri di indirizzo operativo e di controllo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sull’RAGIONE_SOCIALE è l’autonomia di quest’ultima, in effetti espressamente sancita dal combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 3 -bis cit., laddove sancisce che ‘l’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti’, e del primo periodo del comma 6, laddove sancisce che, ‘salvo quanto previsto dal presente decreto, l’RAGIONE_SOCIALE è sottoposta alle disposizioni del codice civile e RAGIONE_SOCIALE altre leggi relative alle persone giuridiche private’.
1.2.1. In definitiva, l’RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico economico dotato di autonoma – anche rispetto all’RAGIONE_SOCIALE – soggettività giuridica, che, per quanto non altrimenti previsto, essa esercita secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve ad impugnare, all’RAGIONE_SOCIALE, anziché all’RAGIONE_SOCIALE, non produce effetto rispetto a quest’ultima .
Secondo motivo: ‘Violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’.
2.1. La CTR ha omesso di pronunciare su una serie di doglianze riproposte in appello, quanto a difetto di motivazione dell’avviso; violazioni
di legge (in particolare: art. 12 St. contr., art. 39 DPR n. 600 del 1973, art. 7, comma 1, St. contr. ed art. 88 cod. proc. civ.); eccesso di potere; vizi del provvedimento e difetto di delega alla firma dell’avviso.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Riporta tra virgolette una serie di censure che assume non avere ricevuto risposta, senza indicare l’atto da cui le relative citazioni sono tratte e del tutto genericamente assumendo in esordio che ‘il giudice di appello ha omesso totalmente di esaminare e decidere i seguenti motivi del ricorso di primo grado riproposti in appello’.
In disparte che tali censure fanno riferimento ad altri passaggi, atti e documenti a loro volta non riportati e non riassunti né localizzati, così come del resto ‘a monte’ non è riportata nei tratti salienti neppure la motivazione dell’avviso, donde l’obiettiva impossibilità di apprezzare l’effettiva portata RAGIONE_SOCIALE stesse, decisivo è il difetto della specifica dimostrazione, mediante riproduzione dei corrispondenti atti di parte o quantomeno sintetica indicazione RAGIONE_SOCIALE pagine rilevanti, della meramente allegata proposizione in primo grado e, di poi, rituale riproposizione in appello.
Ciò è a valere tanto più in quanto, non riprodotta in ricorso la sentenza di primo grado, dalla lettura del controricorso si apprende avere in realtà la CTP, disattendendo i rilievi dei contribuenti, ritenuto il corretto svolgimento del procedimento amministrativo, senza essere stato, sul punto, doverosamente proposto appello incidentale.
Alla stregua di asserto non contestato, infatti, il controricorso riferisce che ‘la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza 16518/43/18, esaminata la questione, ha rilevato che l’attività di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE, effettuata con l’utilizzo del metodo della ricostruzione analitico -induttiva del reddito, ‘è stata condotta nel rispetto dei diritti della contribuente e RAGIONE_SOCIALE facoltà ad esse spettanti,
senza alcuna lesione del contraddittorio amministrativo’. ‘Non può, al riguardo, sottacersi come l’attività accertativa sia stata preceduta da istruttoria condotta dalla Guardia di finanza, e confluita nel PVC del 23 maggio 2011, nonché da puntuale invito per un dialogo cooperativo (v., l’invito n. 457 del 2016). La contribuente ha anche avuto modo di allegare dati e riscontri fattuali, in alcuni casi, però, opponendo un silenzio ancorato al difetto di memoria (v., ad es., con riguardo al listo prezzi per il 2011)’.
Il motivo, pertanto, disattende il costante principio secondo cui, ‘nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ (cfr., da ult., Cass. n. 28072 del 2021). Ciò tanto più in quanto ‘la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare
tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità -che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni’ (Cass. n. 41205 del 2021).
Terzo motivo: ‘Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’.
3.1. ‘Del tutto illogica e irriducibilmente contraddittoria è la motivazione di merito del Giudice di appello allorché non ha tenuto in debito conto quanto espresso al punto 2 del ricorso che si trascrive: ‘Una sottolineatura a parte occorre riservarla al recupero a tassazione dell’affitto del locale in cui si esercita l’attività. Qui il vizio di un ragionamento del tutto sillogistico si rileva nel fatto che, secondo l’accertatore, per il locale in questione non viene pagato alcun canone di locazione!!! L’affermazione è semplicemente ‘grottesca’ ove solo si consideri che per tutti gli anni precedenti, per alcuni dei quali vi è stata anche la verifica analitica, mai è stato contestato l’ammontare dell’affitto derivante da contratto debitamente registrato, nel mentre in questo accertamento viene recuperato l’intero ammontare del canone annuo per € 46.467,00 sulla base di presunte irregolarità formali RAGIONE_SOCIALE ricevute e del fatto stesso che le quote mensili non risultano annotate nel registro degli acquisti ”.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Soffre di difetto di precisione ed autosufficienza, non essendo, come già evidenziato, riprodotta, o quantomeno riassunta, la motivazione dell’avviso e non essendo altresì esplicitata, mediante specifica dimostrazione, la riproposizione della censura in appello.
Quarto motivo: ‘Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.’.
4.1. ‘Il giudice di appello ha omesso di considerare il fatto storico della mancata allegazione, all’atto amministrativo, dei documenti in esso citati. Si trascrive il punto relativo del ricorso: ”. a omesso di esaminare la richiesta istruttoria di c.t.u. di cui al punto 1 del ricorso che si trascrive: ‘…”.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Esso -oltreché cadere nei medesimi difetti di precisione ed autosufficienza già rilevati a proposito dei motivi precedenti – non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivo in tesi pretermesso (cfr., adesivamente a Cass. Sez. U n. 5745 del 2015, tra le innumerevoli, Cass. nn. 22397 del 2019; 24035 del 2018; 17761 del 2016).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME