Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33852 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33852 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
sul ricorso 24217-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE a Socio unico, in persona del RAGIONE_SOCIALE , rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 967/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 571/2012, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di accertamento IRES IVA IRAP 2010 2011 2012, emessi per omessa fatturazione o sottofatturazione dei trasporti eseguiti dalla contribuente, ritenu non congrui con l’ammontare del gasolio consumato;
la società contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il ricorso sì lamenta violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2732, co. 2, 2725 c.c., 115 e 116 c.p.c., 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973, 54, co. 2 DPR n. 633/1972 per avere la CTR omesso di valutare gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti di gravit precisione e concordanza degli stessi, sovvertendo l’onere della prova gravante sulle parti e valorizzando le mere affermazioni della parte contribuente;
1.2. la censura è fondata atteso che, sulla base del consolidato principio espresso da questa S.C., nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 6918/2013; cfr., tra le tante, anche Cass. n. 14091/2013; circa la possibilità di fondare la presunzione anche su un unico elemento cfr. Cass. n. 3276/2018);
1.3. in particolare questa Corte ha anche chiarito che, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, primo comma, lett. d) del d. p.r. 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’uffici sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati rela
ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’al l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione all contestata antieconomicità delle stesse (cfr. Cass. n. 14068/2014);
1.4. nel caso di specie, pertanto, una volta riscontrati dall’Ufficio specif elementi di antieconomicità del comportamento della contribuente (la discordanza tra la quantità di carburante acquistato ed i viaggi eseguiti i esecuzione delle prestazioni di servizi di trasporto), null’altro l’Ufficio era te a provare (in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, non era tenuto a fornire riscontri esterni a tali dati: es. indagini bancarie, dichiarazio terzi)’ spettando invece al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, avendo invece la CTR fatto riferimento ad elementi generici e privi di riscontro documentale, quali «l’effettuazione di viaggi di ritorno privi di car o con carico ridotto», e la «notoria crisi di settore»;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato va accolto il ricorso e cass l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,