Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15962 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15962 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22969/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), con sede legale in INDIRIZZO, Guidonia Montecelio (RM), in persona di NOME COGNOME nata a Camerino (MC) il 3.11.1963 (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO 00193 Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo p.e.c.:
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P.IVA: P_IVA, con sede legale in Supino (FR), alla INDIRIZZO in persona del legale
Avviso accertamento IMU – Mancato pagamento – Iscrizione in catasto
rappresentante p.t. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e poi dell’imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (numero di fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza 6664/2019 emessa dalla CTR Lazio il 29/11/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento IMU per l’anno 2012. La CTP aveva affermato che l’atto impositiv o era regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della concessionaria, che il contraddittorio endoprocedimentale non era configurabile e, nel merito della pretesa, che, nella fattispecie, le unità immobiliari originarie erano state demolite -demolizione risultante dalle autorizzazioni agli atti e dalla dichiarazione ICI per l’anno 2008 -ed erano state sostituite da nuovi fabbricati a decorrere dalla data del 28.02.2009.
La concessionaria sosteneva che i giudici di prime cure non avessero tenuto conto della documentazione da essa prodotta dalla quale si rilevava che gli immobili oggetto di accertamento erano stati in realtà demoliti solo nel 2017.
La CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui rileva, che, sulla base di quanto risultante dalle banche catastali, gli
immobili di proprietà della contribuente erano stati demoliti solo in data 18.9.2017, laddove l’avviso di accertamento concerneva l’annualità 2012, e che la base imponibile dell’IMU doveva essere individuata mediante una stretta relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sulla base di cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dei motivi terzo e quarto del ricorso sollevata dalla resistente, relativi alla nullità per difetto di sottoscrizione dell’atto e di contraddittorio, assumendosi che la parte era soccombente in primo grado e non aveva impugnato sul punto la sentenza del primo giudice.
Invero, le questioni sono state esaminate dalla CTR e dal ricorso si desume la relativa riproposizione davanti al giudice del gravame (fol. 5), mentre l’eccezione difetta di ogni autosufficienza.
In proposito va ricordato che la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass., 24 giugno 2021, n. 18119).
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, commi 4 e 6, d.lgs. n. 502/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),
c.p.c., per aver la CTR dato maggiore rilevanza al dato formale (iscrizione catastale), ritenendo così dovuta l’IMU in relazione a fabbricati già demoliti nell’anno 2005.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 65 e 66 d.lgs. n. 112/1998 (come modificati dalle l. n. 296/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la denuncia di variazione dovesse essere obbligatoriamente ed esclusivamente indirizzata dal contribuente agli uffici catastali, laddove, avendo essa presentato domanda di autorizzazione alla demolizione e dichiarazione Ici per l’anno 2008 al Comune, sarebbe stato quest’ultimo a dover trasmetterle agli Uffici del Territorio.
3.1 I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.
Invero, quanto al primo motivo, la CTR svolge un accertamento in fatto (<>) privilegiando il dato catastale, che viene sostanzialmente censurato, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, prospettando l’erroneità e, ad ogni modo, la non concludenza ex se del dato catastale. Tuttavia, ai dati catastali deve riconoscersi valenza indiziaria al di fuori del giudizio di rei vindicatio in senso proprio.
Con riferimento al secondo motivo, ed avuto riguardo alla questione del giudicato interno, va tenuto presente che la CTR ha dato conto del motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado ed ha rilevato, per l’appunto, che la demolizione c’era stata solo nel 2017.
3.2. Inoltre, in termini generali, in tema di base imponibile dell’ICI, il criterio esclusivo, non suscettibile di deroga, per la determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto, a norma dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è imperniato sulla rendita catastale, senza che possa farsi ricorso a criteri diversi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6314 del 23/03/2005; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3282 del 05/02/2019).
In tema di imposta comunale sugli immobili (ma le considerazioni possono essere estese all’IMU), ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione (o, in loro difetto, del valore dell’area edificabile) acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010).
In particolare, l’iscrizione di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato “fabbricato” in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015).
Senza tralasciare che, in tema d ‘ imposta comunale sugli immobili, l ‘ art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. Nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l ‘ obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell ‘ imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d ‘ imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l ‘ ente impositore è esonerato dall ‘ onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17562 del 02/09/2016).
Del resto, l’avvenuto rilascio di un permesso di demolizione e ricostruzione non equivale a demolizione effettiva dell’unità immobiliare.
La valenza meramente sussidiaria delle risultanze catastali rileva solo al fine di determinare l’effettiva proprietà su un bene immobile, nel contesto di
contro
versie di carattere petitorio, e non anche nell’ambito tributario.
3.3 . Infine, in tema di IMU, l’obbligo di collaborazione sussiste solo in determinate, tassative ipotesi. Ad esempio, nell ‘ ipotesi di immobile inagibile, l ‘ imposta va ridotta, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. Con modif. dalla l. n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest ‘ ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Del resto, la contribuente non aveva erroneamente depositato presso il Comune la domanda di autorizzazione alla demolizione e la dichiarazione Ici per l’anno 2008, ragion per cui l’ente pubblico, siccome effettivamente competente, non era tenuto, in conformità alle regole di leale collaborazione, a trasmettere la documentazione all’Agenzia.
In proposito va ricordato che il Comune non ha alcun potere in tema di tenuta catastale, la cui gestione involge i poteri dell’Agenzia delle Entrate (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275).
Non pertinente è, da ultimo, il richiamo operato alla sinergia tra Comune ed Ufficio tecnico erariale in tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali.
4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto idonea l’indicazione a stampa sull’avviso del nominativo del soggetto responsabile, pur non essendo stato preventivamente sottoscritto un apposito atto recante il detto nominativo.
4.1. Il motivo è infondato.
Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l ‘ art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall ‘ indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
Tuttavia, la necessità di una ‘ scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell ‘ atto impositivo ‘ , contenente la indicazione del ‘ responsabile dell ‘ emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo ‘ , anche nella ipotesi -che qui si esamina -in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia ‘ mantenuto la responsabilità direttamente su di sé ‘ della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla ‘ interpretazione teleologica ‘ dell’art. 3, comma 87, I. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate.
In un caso, infatti, c ‘ è delega di poteri attribuiti -per legge -al dirigente dell ‘ ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all ‘ interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nell ‘ altro, c ‘ è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell ‘ ambito dell ‘ organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall ‘ art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio.
Nella esaminata fattispecie, è incontroverso che l ‘ avviso di accertamento sia stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall ‘ amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e poi dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), nonché gestore del relativo contenzioso,
giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l ‘ impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 Cost., 7 l. n. 241/1990 e 12, comma 7, l. n. 212/2000, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, escluso la necessità di un contraddittorio preventivo.
5.1. Il motivo è infondato.
Invero, in tema di procedimento tributario, l ‘ obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dall ‘ art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell ‘ ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l ‘ Amministrazione intende fondare la propria decisione, non è assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell ‘ ambito tributario, non investe l ‘ attività di accertamento delle imposte locali svolta dall ‘ Amministrazione fiscale (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14628 del 09/07/2020).
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 12 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, es cluso l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni.
6.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Anche a voler prescindere dalla mancata esatta indicazione della tipologia di sanzioni (alla luce di pag. 11 del controricorso, sembrerebbe trattarsi di omesso versamento) e dell’epoca in cui sono state irrogate, la Corte ha in più occasioni rilevato che l ‘ istituto della continuazione -il cui
riconoscimento è collegato all ‘ oggettivo perpetrarsi dell ‘ illecito tributario in periodi d ‘ imposta diversi -si arresta in caso di cd. Interruzione, che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell ‘ atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore (Cass., 9 giugno 2021, n. 16017; Cass., 16 giugno 2020, n. 11612; Cass., 7 luglio 2010, n. 16051).
Nel caso di specie, è in discussione un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 (si tratta del primo anno di applicazione dell’IMU), ragion per cui, in assenza di atti relativi ad un precedente periodo di imposta da considerare, non ricorrevano i presup posti per fare applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 31.1.2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME