Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27020 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9382/2023 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Trento, in persona del procuratore speciale pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie per conto del RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania (NA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente
ICI IMU ACCERTAMENTO ALLOGGI SOCIALI DINIEGO DELL’ ESENZIONE MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRINCIPIO DI DIRITTO
domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania (NA), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania il 26 ottobre 2022, n. 7028/15/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha proposto ricorso (sulla base di due motivi) per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania il 26 ottobre 2022, n. 7028/15/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione del l’avviso di accertamento n. 5235 del 7 luglio 2020 nei confronti del medesimo da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate del RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania (NA), per l’omesso parziale versamento AVV_NOTAIO‘IMU relativa all’anno 2016 , nella misura complessiva di € 287.362,00, in relazione a vari
alloggi ubicati nel medesimo RAGIONE_SOCIALE, a causa del disconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha rigettato l’appello proposto dall ” RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e del RAGIONE_SOCIALE Giugliano in Campania (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 7 luglio 2021, n. 7686/26/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario del contribuente -sul presupposto che: a) l’avviso di accertamento era stato congruamente motivato; b) gli alloggi appartenenti agli IACP non erano necessariamente ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ nella nozione sancita dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) la detrazione nella misura di € 200,00 per gli alloggi appartenenti agli IACP non era stata concessa per gli immobili non dichiarati dal contribuente; d) l’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, non era applicabile alla fattispecie per carenza di un” obiettiva incertezza normativa ‘ .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso, mentre il RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania (NA) è rimasto intimato. In particolare, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha eccepito -in relazione al primo motivo di ricorso – la formazione del giudicato esterno sulle sentenze depositate dalla Commissione tributaria
provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 13 ottobre 2020, n. 6730/31/2020, e il 25 luglio 2018, n. 8797/34/2018, le quali avevano escluso il riconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione per gli immobili appartenenti al contribuente con riguardo ad altre annate del medesimo tributo.
Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, « stante il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questione posta con il secondo (recte: il primo ) motivo di ricorso, al fine di chiarire se, in tema di IMU, con l’avviso di accertamento si debba motivare anche sulle ragioni del diniego AVV_NOTAIO‘esenzione richiesta dalla parte contribuente (nella specie, relativa ai cd. alloggi RAGIONE_SOCIALEi), tenuto conto AVV_NOTAIO‘e sistenza di precedenti contrastanti RAGIONE_SOCIALE Sezione (cfr. Cass. nn. 32690 del 2024, 31726 del 2024, 31970 del 2024, 30442 del 2024) circa l’obbligo di indicare, nell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche per le quali è avanzata la pretesa impositiva, anche le ragioni circa il rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa esenzione ».
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione AVV_NOTAIO‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge reg. Campania 2 luglio 1997 n.18, nonché AVV_NOTAIO‘ art. 13, commi 1 e 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato negato dal giudice di appello il diritto alla richiesta esenzione da IMU per gli alloggi RAGIONE_SOCIALEi, assumendo che, pur presentando gli immobili appartenenti al contribuente le caratteristiche costruttive indicate dal d.interm. 22 aprile 2008, fosse dirimente la mancanza RAGIONE_SOCIALE destinazione soggettiva, cioè, l’assegnazione a famiglie bisognose.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, commi 161 e 162, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state disattese dal giudice di appello le censure relative al difetto di motivazione AVV_NOTAIO‘atto impugnato, laddove è stato dedotto in sede di appello che, « a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta AVV_NOTAIO‘agevolazione di cui all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al RAGIONE_SOCIALE di NOME in Campania con la Dichiarazione IMU per l’anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.2015- 0027176/6293 del 03/07/2015 (all.to n.8 del ricorso), in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, cosi come previsto al punto 20 RAGIONE_SOCIALE FAQ IMU-TASI AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 03/06/2014, il RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania non ha motivato in alcun modo il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE richiesta esenzione IMU’ ».
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica consigliano di invertire l’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, scrutinando in via prioritaria il secondo motivo.
Il secondo motivo è fondato , derivandone l’assorbimento del primo motivo (con la contrapposta eccezione di giudicato esterno).
3.1 Preliminarmente, va disattesa l’eccezione del P .M. sul difetto di autosufficienza del motivo per omessa trascrizione in ricorso AVV_NOTAIO‘atto impositivo. Difatti, tale documento è stato, comunque, allegato con la produzione depositata in sede di legittimità ( sub n. 3) e la verifica RAGIONE_SOCIALE totale carenza di motivazione sul punto si evince ictu oculi .
Tanto in ossequio al canone AVV_NOTAIO‘autosufficienza nell’accezione rivisitata da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione europea
dei diritti AVV_NOTAIO‘uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali (ed in particolare col principio del ‘ diritto all’equo processo ‘ di cui all’art. 6, par. 1) , e, in particolare, con le indicazioni desumibili dalla sentenza depositata dalla Corte europea dei diritti AVV_NOTAIO‘uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 RAGIONE_SOCIALE ), secondo cui esso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2022, n. 12481; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2022, n. 19822; Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2023, n. 15846).
3.2 Tanto premesso, in base al tenore RAGIONE_SOCIALE censura: « Con l’atto di appello, Iacp denuncia che a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta AVV_NOTAIO‘agevolazione di cui all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al RAGIONE_SOCIALE di NOME in Campania con la Dichiarazione IMU per l’anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.2015- 0027176/6293 del 03/07/2015 (all.to n.8 del ricorso doc. 4), in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, cosi come previsto al punto 20 RAGIONE_SOCIALE FAQ IMU-TASI AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE del 03/06/2014, il RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania non ha motivato in alcun modo il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE richiesta esenzione IMU. Ciò rende l’atto di accertamento nullo in quanto emesso in violazione AVV_NOTAIO‘obbligo di motivazione previsto dall’art.3 RAGIONE_SOCIALE Legge
241/1990 ed, in materia tributaria, dall’art.7 RAGIONE_SOCIALE Legge n/12/2000 Statuto del Contribuente ».
3.3 Secondo un sedimentato orientamento di questa Corte, in tema di IMU (come anche di ICI), l’onere motivazionale AVV_NOTAIO‘accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum AVV_NOTAIO‘imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione AVV_NOTAIO‘imposta (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 novembre 2024, n. 29485; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2025, nn. 5350, 5352 e 5356). 3.4 Un isolato arresto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31726), pur ribadendo, in linea di principio, la propria adesione all ‘indirizzo ormai consolidato, ha precisato che, in tema di IMU, l’avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego AVV_NOTAIO‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il moAVV_NOTAIOo ministeriale, predisposto con il d.m. 26 giugno 2014. Per cui, « posto che, mentre, in tema di ICI, non è previsto alcun obbligo dichiarativo volto al conseguimento AVV_NOTAIO‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 (in particolare cfr. art.10, comma 4, del medesimo D.Lgs., ai sensi del qual e ‘i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio AVV_NOTAIOo Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 7’), al contrario, per l’IMU l’art. 2, comma 5-bis, del
D.L. n. 102 del 2013, n. 102 ha disposto che: ‘ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moAVV_NOTAIOo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALE suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a i quali il beneficio si applica’ (per una illustrazione più dettagliata dalla normativa si rinvia all’ordinanza di questa Corte, Sez. T, n. 24200 del 9 settembre 2024) ».
Difatti, si può leggere ivi in motivazione che: « La necessità che il RAGIONE_SOCIALE indichi espressamente le ragioni del diniego AVV_NOTAIO‘esenzione invocata sorge, però, come evidenziato, solo in presenza di una richiesta dettagliata e specifica, da avanzare tramite apposita dichiarazione redatta secondo il moAVV_NOTAIOo ministeriale predisposto con il d.m. 26 giugno 2014, che ha espressamente previsto che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 dovesse essere presentata entro il 30 settembre 2014 (termine, poi, differito al 30 novembre 2014 dal d.m. 23 settembre 2014). Del resto, tale richiesta, completa RAGIONE_SOCIALE necessarie informazioni, è indispensabile, visto che la natura non commerciale non può essere desunta in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 4 luglio 2019, n. 17968), potendo, in linea di principio, tutte le attività essere svolte con metodi commerciali o non commerciali, sicché occorre porre in condizioni il RAGIONE_SOCIALE di svolgere una verifica in concreto ».
La fattispecie decisa nell’occasione concerneva l’esenzione invocata ex art. 2, comma 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, da un ente ecclesiastico esercente attività non commerciale, che aveva semplicemente allegato la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione prevista dal d.m. 26 giugno 2014, ma senza alcuna precisazione sul relativo contenuto.
3.5 Come è noto, l’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che all’IMU si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso AVV_NOTAIO‘immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALE attività di cui all’art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge 20 maggio 1985, n. 222.
In seguito, l’art. 91bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , ha previsto che, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE finanze, « sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini AVV_NOTAIO‘individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per
qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 AVV_NOTAIO‘art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali ».
In attuazione del citato art. 91bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come è stato riconosciuto anche dall’art. 9, comma 6ter , del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha dettato una dettagliata disciplina sui requisiti soggettivi ed oggettivi « per lo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali », disponendo (art. 6) che: « Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito AVV_NOTAIO‘applicazione del comma 2 AVV_NOTAIO‘articolo 91bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni ».
Il moAVV_NOTAIOo di dichiarazione del l’IMU (nonché RAGIONE_SOCIALE TASI) per gli enti non commerciali è stato, poi, approvato (insieme alle istruzioni per la compilazione) con il d.m. 26 giugno 2014. Tale moAVV_NOTAIOo è suddiviso in quattro quadri: a) il ‘ quadro A ‘ , riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili; b) il ‘ quadro B ‘ , concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti; c) il ‘ quadro C ‘ , dedicato alla determinazione di IMU (e TASI); d) il ‘ quadro D ‘, relativo alle compensazioni e ai rimborsi.
3.6 Tuttavia, il predetto moAVV_NOTAIOo non è evidentemente utilizzabile per le altre esenzioni da IMU che non concernono
gli enti non commerciali, come è, appunto, per il caso degli ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘.
Invero, nel prevedere l’esenzione per i « fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi RAGIONE_SOCIALEi come definiti dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 », l’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, non ha specificamente regolamentato le formalità redazionali RAGIONE_SOCIALE relativa dichiarazione, che è rimasta, perciò, quella prevista in linea generale per l’IMU dal comma 12ter RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione.
Il moAVV_NOTAIOo di dichiarazione AVV_NOTAIO‘IMU (e RAGIONE_SOCIALE TASI) è stato, invece, approvato (insieme alle istruzioni per la compilazione) con il d.m. 30 ottobre 2012. Esso conteneva un quadro descrittivo per ciascun immobile, che era suddiviso in campi numerati da 1) a 20). Il campo 15) era miratamente dedicato alle esenzioni.
Tuttavia, la relativa casella si limitava a contenere la generica dicitura ‘ Esenzione ‘, che non consent iva, perciò, di individuare in modo agevole la specifica esenzione invocata dal contribuente n ell’ambito AVV_NOTAIO‘elenco riportato alle pagine 21 e 22 RAGIONE_SOCIALE istruzioni per la compilazione (in allegato al d.m. 30 ottobre 2012). Difatti, solamente il campo 1), per le ‘ Caratteristiche ‘ AVV_NOTAIO‘immobile , consentiva, mediante l’indicazione di numeri da 1 a 8, tra l’altro, la segnalazione all’ente impositore di fattispecie sottratte ad imposta, come l ‘abitazione principale (n. 5), le pertinenze (n. 6) ed i c.d. ‘ beni-merce ‘ (n. 8).
3.7 Dunque, i limiti informativi insiti nella configurazione grafica del moAVV_NOTAIOo ministeriale -che non consente di identificare l’ esenzione prescelta -paiono giustificare ed
avvalorare l’orientamento giurisprudenziale sulla superfluità e sull’ ultroneità di un ‘espressa motivazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo in ordine al diniego AVV_NOTAIO‘esenzione invocata dal contribuente, spostando il contraddittorio sul piano probatorio in sede processuale.
Tuttavia, anche alla luce di un’esegesi ‘ evolutiva ‘ AVV_NOTAIO‘art. 7 , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo antecedente alle modific he apportate dall’art.1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), è convinzione del collegio che l’onere motivazionale a carico AVV_NOTAIO‘ente imposito re sia flessibile e graduabile, dovendo rapportarsi e commisurarsi all ‘accuratezza e alla specificità RAGIONE_SOCIALE allegazioni dedotte (e, se del caso, documentate) dal contribuente in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per beneficiare di una determinata esenzione.
Invero, la prescrizione normativa di indicare « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione AVV_NOTAIO‘amministrazione » per assicurare una congrua ed adeguata motivazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo , non può non estendersi anche alla dichiarazione del contribuente postulante il riconoscimento di una ben precisa esenzione, almeno allorquando siffatta richiesta contenga informazioni dettagliate sui presupposti e sulle condizioni del trattamento derogatorio, che, per qualità e/o quantità, vadano al di là del l’inserimento del contenuto tipizzato entro lo spazio consentito dalla configurazione grafica dei moduli ministeriali.
3.8 Su tali premesse in punto di diritto, il precedente richiamato pone l’esigenza di riesaminare la questione relativa allo standard m otivazionale AVV_NOTAIO‘atto impositivo in relazione alle particolarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie sub iudice , tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità AVV_NOTAIO‘esenzione accordata dal legislatore ai c.d.
‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘, la quale postula una preventiva cognizione del RAGIONE_SOCIALE (competente ratione loci in base alla loro ubicazione) -nella concorrente veste di gestore principale AVV_NOTAIO‘edilizia residenziale pubblica, in generale, e AVV_NOTAIO‘edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALEe, in particolare , attenendo, l’una, alla costruzione o al reperimento di abitazioni da assegnare in locazione, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a persone che percepiscono redditi bassi o versano in condizioni disagiate (in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ), e, l’altra, al l’offerta di abitazioni con particolari caratteristiche da assegnare in locazione per ridurre il disagio abitativo di persone svantaggiate, che non possono accedere al mercato libero, ma hanno un reddito troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica (in base alla legge 8 febbraio 2007, n. 9) – su ll’individuazione , sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli alloggi muniti dei requisiti previsti dal d. interm. 22 aprile 2008 nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria circoscrizione, grazie alle competenze riservategli dalla legislazione statale e regionale in materia di assegnazione di tali alloggi alle famiglie svantaggiate, attraverso la gestione RAGIONE_SOCIALE domande e dei bandi pubblici, l’impulso alle procedure di messa in mora e di decadenza AVV_NOTAIO‘assegnazione, la definizione dei canoni di locazione e il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, il controllo su ll’effettivo possesso da parte dei beneficiari dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Invero, è evidente che il complesso di tali attribuzioni consente al RAGIONE_SOCIALE un accesso privilegiato ad informazioni tendenzialmente complete ed aggiornate sull ” anagrafe ‘ de gli ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ assegnati in locazione a persone svantaggiate nel proprio territorio, di cui esso non può non tener conto in sede di controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni pervenute per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE correlativa esenzione e, in caso di esito
negativo, di emanazione del conseguente avviso di accertamento per l’omesso versamento AVV_NOTAIO‘IMU nei confronti dei proprietari pubblici o privati.
Ciò anche in considerazione del fatto che il rifiuto del beneficio fiscale si colloca, come sbocco terminale di una sequenza procedimentale, all’esito di una verifica rientrante ne ll’esercizio fisiologico dei poteri di vigilanza sulla effettiva destinazione degli immobili alla riduzione del disagio abitativo a beneficio di persone svantaggiate.
3.9 Tornando alla vicenda in disamina, in disparte la conferma sul ruolo centrale del RAGIONE_SOCIALE nel settore del c.d. ‘ RAGIONE_SOCIALE housing ‘ in base alla disciplina dettata dalla legge reg. Campania 2 luglio 1997, n. 18 (‘ Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ‘ ), nonché in base a lle ‘ Linee guida per l’edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALEe ‘ approvate con la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale l’8 agosto 2014, n. 356, il ricorrente ha ribadito di aver denunciato, con l’atto di appello, « che a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta AVV_NOTAIO‘agevolazione di cui all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al RAGIONE_SOCIALE di NOME in Campania con la Dichiarazione IMU per l’anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.2015- 0027176/6293 del 03/07/2015 (all.to n.8 del ricorso doc. 4), in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, cosi come previsto al punto 20 RAGIONE_SOCIALE FAQ IMU-TASI AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE del 03/06/2014, il RAGIONE_SOCIALE di Giugliano in Campania non ha motivato in alcun modo il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE richiesta esenzione IMU ». Il che, a suo dire, « rende l’atto di accertamento nullo in quanto emesso in violazione AVV_NOTAIO‘obbligo di motivazione previsto dall’art.3 RAGIONE_SOCIALE Legge 241/1990 ed, in materia tributaria, dall’art.7 RAGIONE_SOCIALE Legge n/12/2000 Statuto del Contribuente ».
Ora, per quanto la dichiarazione del contribuente per l’anno di riferimento contenesse (nella logica intrinseca alla compilazione ‘ vincolata ‘ del moAVV_NOTAIOo approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) la generica ed indefinita invocazione di un regime di ‘ Esenzione ‘ [attraverso la semplice barratura del campo 15)], è convinzione del collegio che la provenienza qualificata RAGIONE_SOCIALE richiesta da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica rendesse chiaro ed inequivoco il riferimento all’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale, peraltro, si pone in alternativa alla riduzione prevista da ll’art. 13 , comma 10, del medesimo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.
Per cui, si può senz’altro affermare che l’unica esenzione da IMU che uno IACP può invocare per gli immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo RAGIONE_SOCIALE classi meno abbienti, in coerenza con il suo ruolo istituzionale, non può che concernere i c.d. ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ .
A tale riguardo, ricostruendo l’intero impianto normativo di riferimento, questa Corte ha avuto modo di rimarcare la differenziazione tra alloggi ordinari (ammessi alla sola riduzione ex art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi del l’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201), con ciò osservando, in particolare, che: « allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo AVV_NOTAIO‘imposta occorre, quindi, distinguere gli «alloggi RAGIONE_SOCIALEi», così come sopra definiti normativamente, dagli RAGIONE_SOCIALE alloggi, siccome nella
nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione AVV_NOTAIO‘imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà AVV_NOTAIO‘ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi RAGIONE_SOCIALEi, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica », a tal fine richiamando anche l’orientamento espresso dallo stesso RAGIONE_SOCIALE nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALE FAQ del 3 giugno 2014 (Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo: Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).
3.10 Ne discende che la sentenza impugnata non si è conformata a tali principi, argomentando che: « La doglianza concernente il difetto di motivazione AVV_NOTAIO‘atto impugnato è palesemente priva di fondamento ove si osservi che l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi per comprendere con chiarezza l’oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa (gli immobili a cui si riferiva l’accertamento; la misura AVV_NOTAIO‘imposta dovuta; i criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi). Del resto, la ampiezza del ricorso, AVV_NOTAIO‘atto di appello e RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta escludono in radice che si possa ipotizzare il difetto di motivazione AVV_NOTAIO‘atto impugnato, avendo parte ricorrente (appellante in questa sede) mostrato di aver compreso perfettamente le ragioni RAGIONE_SOCIALE richiesta AVV_NOTAIO‘imposta tanto da essere stata in grado di articolare in maniera compiuta le proprie ragioni ».
Invero, tale ragionamento è effettivamente sintonico, per le modalità redazionali AVV_NOTAIO‘ impugnato avviso di accertamento, con l’orientamento di questa Corte secondo cui l’obbligo motivazionale AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento in materia di ICI (ma anche di IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le
volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum AVV_NOTAIO‘imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALE posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione AVV_NOTAIO‘atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121); pertanto, l’indicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo AVV_NOTAIO‘identificazione catastale, RAGIONE_SOCIALE superficie rilevante, del valore imponibile, AVV_NOTAIO‘aliquota applicabile e AVV_NOTAIO‘imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie, in base all’accertamento del giudice di appello) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento in ossequio ai parametri AVV_NOTAIO‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Tuttavia, esso non tiene in alcun conto la totale carenza di giustificazioni sul diniego AVV_NOTAIO‘esenzione, a fronte di una richiesta proveniente da un ente pubblico -in veste di
contribuente -deputato a compiti operativi nel campo AVV_NOTAIO‘edilizia residenziale pubblica , da parte di altro ente pubblico -in veste di ente impositore -preposto alla gestione (e, quindi, agevolato nel monitoraggio) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e RAGIONE_SOCIALEe.
Richiesta necessariamente puntuale e specifica nei suoi contenuti legali, sia soggettivi (natura AVV_NOTAIO‘ente richiedente) sia oggettivi (presupposti AVV_NOTAIO‘unica esenzione attivabile).
Né persuade la tesi del AVV_NOTAIO secondo cui non potrebbe chiedersi all’ente impositore di ‘ motivare ‘ su fatti (appunto quelli astrattamente legittimanti l’esenzione) che non sarebbe poi chiamato a ‘ dimostrare ‘ in giudizio (restando pacificamente a carico del richiedente l’onere di provare i presupposti RAGIONE_SOCIALE sua sottrazione alla regola generale di contribuzione). Ciò sia perché il piano RAGIONE_SOCIALE motivazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo (che, pur definendone il petitum e la causa petendi , si pone pur sempre a monte del processo) diverge da quello RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del diritto in sede giurisdizionale (sul punto: Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 799; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2025, n. 22314) ; sia perché è proprio l’obbligo di specifica motivazione sul diniego di esonero che vale a più proficuamente focalizzare ed orientare, nel successivo giudizio, l’attività dimostrativa in capo al contribuente.
3.11 Si può, dunque, enunciare il seguente principio di diritto:
« In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego de ll’esenzione prevista per i c.d. ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione del l’ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l’anno di riferimento (attraverso la compilazione del moAVV_NOTAIOo approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle ‘ Esenzioni ‘ (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica , per cui l’opzion e contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo RAGIONE_SOCIALE classi meno abbienti, al regime dei c.d. ‘ alloggi RAGIONE_SOCIALEi ‘ ; per altro verso, l’ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e RAGIONE_SOCIALEe, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio RAGIONE_SOCIALE assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell’ambito del proprio territorio ».
4. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l a fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso orig inario e l’annullamento AVV_NOTAIO‘atto impositivo per difetto di motivazione.
5. Le spese AVV_NOTAIO‘intero giudizio possono essere compensate tra le parti per contestuale formazione di un indirizzo giurisprudenziale in subiecta materia .
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo e dichiara l’assorbimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il impositivo;
La Corte ricorso originario con l’annullamento AVV_NOTAIO‘atto compensa tra le parti le spese AVV_NOTAIO‘intero giudizio .
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME