Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28437 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2184-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura
speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1908/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’8/6/2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2722/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2015, emesso dal Comune di Diamante;
la Curatela resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dei principi generali in materia di effetto devolutivo dell’appello e violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi di appello;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 co. 2 n. 4 del d.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 111 co. 6 della Costituzione» e lamenta mancanza della motivazione della sentenza impugnata in merito alla conferma della decisione di primo grado, senza «una valutazione specifica dei motivi di appello»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della L.
296/2006, art. 1, comma 162 e L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, nonché dell’art. 2697 c.c. » per avere la Commissione tributaria regionale «ritenuto legittimo … l’avviso di accertamento impugnato pur in assenza di apposito provvedimento dirigenziale che autorizzasse il funzionario responsabile del tributo ICI del Comune di Diamante … alla sottosc rizione dell’atto in parola con firma meccanografica, in luogo di quella autografa»;
2.1. il primo motivo è fondato;
2.2. la Commissione tributaria regionale ha, infatti, dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che esso si limitava alla «mera reiterazione del ricorso, con conseguente configurazione del vizio di aspecificità, mancando la benché minima censura alla sentenza impugnata, tale non potendosi considerare la deduzione di omessa considerazione dei motivi di ricorso, seguita dalla reiterazione dei motivi di primo grado», laddove invece l’atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso contiene doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese della contribuente;
2.3. del resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d’appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere-, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi;
2.4. si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l’appello aveva riproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal
primo Giudice, sulle quali la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi;
3.1. il secondo motivo va disatteso;
3.2. la ricorrente lamenta, in particolare, la motivazione meramente apparente resa dalla Commissione tributaria regionale, che avrebbe omesso «qualunque valutazione critica delle emergenze processuali», affermando quanto segue: «L’eccezione di mancata valutazione dei motivi, peraltro, si mostra manifestamente infondata, atteso che la CTP ha affrontato tutti i motivi di ricorso, rilevandone l’infondatezza, con motivazione condivisa da questa CTR, da intendersi qui integralmente riportata. La CTP, invero, ha correttamente richiamato e applicato i principi fissati dalla Cassazione in tema di motivazione dell’atto impositivo, ha rilevato che il Comune ha prodotto la delibera che indicava il funzionario responsabile legittimato a formare l’atto impositivo e ha rimarcato la genericità delle deduzioni relative alla pretesa impositiva»;
3.3. in diritto va dunque evidenziato che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass., ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
3.4. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, laddove la Commissione tributaria regionale, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato, e legittimamente formato mediante sottoscrizione apposta dal funzionario a ciò incaricato;
3.5. si tratta, dunque, di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione;
4.1. il terzo motivo è parimenti infondato;
4.2. la Commissione tributaria regionale ha respinto le doglianze della ricorrente rilevando che « il Comune …(aveva)… prodotto la delibera che indicava il funzionario responsabile legittimato a formare l’atto impositivo» :
4.3. ciò posto, in base all’art. 1, co. 162, legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio «devono essere (…) sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo»;
4.4. il requisito della sottoscrizione trova tuttora disciplina nell’art. 1, co. 87, legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale»;
4.5. è costante indirizzo di questa Corte di legittimità, in materia di tributi regionali e locali, che «qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia» (cfr. Cass. n. 12756/2019), principio già affermato, tra le altre, da Cass. n. ord. 20268/2017, secondo cui «in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale»;
4.6. nel caso di specie, è incontestato, dunque, in primo luogo, che sia stata apposta la sottoscrizione mediante indicazione a stampa;
4.7. la ricorrente lamenta, altresì, che la delibera di Giunta prodotta dal Comune fosse priva di «efficacia autorizzativa circa l’autorizzazione alla firma meccanografica degli atti tributari»;
4.8. al riguardo, si osserva che l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che «con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»;
4.9. va condiviso quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 7905 del 2005, secondo cui «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 11, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore del quale “con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, detta – al pari dell’art. 6, comma primo – disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull’ordinamento degli enti locali reso col d.lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all’art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell’applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali , confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto – alle lettere x) e y) – l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non he ha abrogato l’art. 11, comma 4»;
4.10. secondo questa Corte non può ritenersi che il d.lgs. n. 267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992;
4.11. sempre in tema di tributi locali, e più precisamente in tema di TARSU, si è stabilito che «l’art.74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il quale il comune designa un funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l’adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione – è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. T.U. sull’ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via espressa (in quanto non contemplato dall’art. 274 del predetto T. U., che ha riguardo all’elenco delle disposizioni abrogate), né per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore di carattere generale)» (cfr. Cass. n. 23582/2009);
4.12. ne consegue che il richiamo al d.lgs. n. 267 del 2000, in mancanza di una espressa delibera di designazione, non è conferente, poiché il d.lgs. n. 267 del 2000 non prevede l’abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è prevista nell’art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie;
4.13. l’art. 107 del T.U. enuncia il principio secondo cui «i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti …» e a questi ultimi, a mente del secondo comma, spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale a mente degli articoli 97 e 108;
4.14. l’art. 109 del T.U. prevede, a sua volta, al secondo comma che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 e dell’art. 97, il Sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicché, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anziché dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è
detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all’art. 107, laddove manchi personale di qualifica dirigenziale;
4.15. nella fattispecie, come riportato nella sentenza impugnata ed è incontestato, il Comune risulta aver prodotto in giudizio la delibera di Giunta comunale di designazione, da parte dell’ente locale, del funzionario che ha apposto la sottoscrizione al provvedimento impugnato;
4.16. ne consegue che deve ritenersi dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi del funzionari o a cui è riferibile la sottoscrizione dell’atto impugnato;
l’infondatezza dei motivi spiegati contro le rationes decidendi di cui al secondo e terzo motivo determina, nonostante la fondatezza delle censure avverso l’ altra ratio decidendi (censurata con il primo motivo), il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente in misura pari ad Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da