Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19546 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Oggetto:
Ici
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13609/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
Comune di Terni, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , n. 573/01/16 depositata il 21 novembre 2016. udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso quattro avvisi di accertamento (nn. 072307, 081619, 072306, 081617) emessi dal comune di Terni ( d’ora in poi odierno controricorrente) ne i confronti rispettivamente di NOME COGNOME e del coniuge NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrenti) per omessa dichiarazione ai fini Ici per gli anni 2007 e 2008 di un terreno edificabile distinto in catasto al foglio 45, particella 1099, sito in un’area destinata a zona residenziale verde urbano.
La CTP ha rigettato i ricorsi, dopo averli riuniti.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo sulla base delle seguenti ragioni:
con riferimento alla doglianza circa la mancata valutazione da parte dei primi giudici del versamento in via di ravvedimento operoso della somma di € 108,00 pagata in data 17/6/2009 per l’anno 2008, dagli atti risulta che il versamento è stato calcolato dal comune in detrazione delle imposte richieste nella minore misura di euro 54; la restante somma è stata calcolata in decurtazione dell’imposta dovuta in relazione ad altra rata di terreno parimenti posseduta dai coniugi e oggetto di separato accertamento e separato ricorso; questo modo di procedere «risulta corretto, sia perché tutte le somme versate in via di ravvedimento sono state considerate in
detrazione delle maggiori imposte accertate, sia perché l’incertezza sulle particelle cui il contribuente intendeva riferire il versamento deriva dalle sue stesse omissioni»;
con riguardo alla censura relativa all’erronea individuazione negli avvisi di accertamento della volumetria realizzabile, in particolare, che non si sarebbe tenuto conto di due fabbricati già esistenti, uno insistente sulla particella 13 ed uno sulla particella 1098, il comune ha già riconosciuto nella fase di contraddittorio una diminuzione di volumetria per la presenza del fabbricato sulla particella 1098; per la particella 13 il comune ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per ulteriori riduzioni, in quanto il fabbricato era stato realizzato precedentemente all’approvazione del piano regolatore generale; a fronte di tale specifica contestazione, sarebbe stato onere del contribuente, nella specie non assolto, provare che l’immobile ha subito ampliamenti, sfruttando l’asservimento della particella oggetto di accertamento; tale prova non si rinviene nella denuncia di variazione catastale del 26 luglio 2005;
deve essere respinta l’ulteriore censura per cui il fondo sarebbe intercluso, in quanto il collegamento con la via pubblica è assicurato da servitù di passaggio già costituite;
per quanto riguarda l’individuazione del valore venale in comune commercio risulta congrua e adeguatamente sostenuta la valutazione effettuata dal comune sulla base di atti comparativi di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche ricadenti in zona con la medesima destinazione urbanistica; nella motivazione si specifica che sono state operate opportune riduzioni di valore, in ragione
del 35%, in considerazione dello scarto temporale, del fatto che i valori presi a riferimento ricadono in un piano urbanistico approvato e non solo adottato; per contro, gli atti indicati dal contribuente sono stati oggetto di accertamento da parte del comune e, anzi, uno di essi è stato definito con adesione con valori prossimi a quelli accertati per i terreni oggetto del presente giudizio;
con riferimento alla doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, l’allegazione degli atti di compravendita comparativi non era necessaria, sia perché sono riportati nell’atto tutti i dati identificativi, sia perché, comunque, trattasi di atti pubblici;
per la dedotta violazione dell’art. 31, comma 2, della l. n. 289 del 2002, il comune ha dimostrato di avere inviato la comunicazione relativa alla attribuzione della natura di area fabbricabile, ricevuta in data 17 novembre 2007;
relativamente alla censura in base alla quale il comune non avrebbe rispettato il termine di 15 giorni previsto dal regolamento comunale per invitare il contribuente al contraddittorio in risposta all’istanza di accertamento con adesione, si osserva che il termine non è perentorio e, comunque, il contraddittorio è stato instaurato e coltivato come documentato dal comune.
I ricorrenti propongono ricorso fondato su cinque motivi e depositano memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
All’odierna udienza i l P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la
violazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ. Si dolgono dell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo, riguardante la validità del ravvedimento operoso prodotto avendo ignorato i versamenti e la posizione del signor COGNOME.
1.1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Va premesso che l’impugnazione in esame si caratterizza per la lunga e diffusa riedizione di questioni di merito, impropriamente utilizzando il ricorso per cassazione per rinnovare le critiche ad una non condivisa statuizione di rigetto nel merito, soprapponendo all’interno dei motivi censure di natura diversa, sempre dirette a sollecitare la Corte in inammissibili rivalutazioni di natura fattuale. Le doglianze, per altro verso, risultano infondate nel merito.
1.2. La prima doglianza, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo concernente la validità ed efficacia del ravvedimento operoso presentato dal ricorrente è infondata.
La censura, per un verso, è anche inammissibile, in quanto sovrappone diverse censure, articolate ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ, che attengono all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove, il parametro richiamato in ricorso della disposizione di cui all ‘art. 112 co d. proc. civ., concerne, invece, la diversa ipotesi di omessa pronuncia su una domanda e/o eccezione.
Per altro verso, risulta dirimente osservare che la Commissione ha esaminato la circostanza del ravvedimento operoso, ritenendo con riferimento alla doglianza circa la mancata valutazione da parte dei primi giudici del versamento in via di ravvedimento operoso della somma di € 108,00 pagata in data 17/6/2009 per l’anno 2008, che « dagli atti risulta che il versamento è stato
calcolato dal comune in detrazione delle imposte richieste nella minore misura di euro 54; la restante somma, Per quanto dedotto e documentato dal comune, è stata calcolata in decurtazione dell’imposta dovuta in relazione ad altra rata di terreno parimenti posseduta dai coniugi COGNOME e COGNOME e oggetto di separato accertamento e separato ricorso. Tale modo di procedere risulta corretto, sia perché tutte le somme versate in via di ravvedimento sono state considerate in detrazione delle maggiori imposte accertate, sia perché l’incertezza sulle particelle cui il contribuente intendeva riferire il versamento deriva dalle sue stesse omissioni».
Alla luce di tale testuale evidenza, la circostanza delle somme versate a titolo di ravvedimento operoso è stata espressamente esaminata dal Giudice regionale, non importa se con soluzione corretta o meno, il che disvela l’infondatezza della censura in esame articolata, come detto, sull’omesso esame del fatto e sull’omessa pronuncia, restando le ulteriori digressioni sulla ricostruzione dei fatti di causa operata dai Giudice dell’appello errata e, persino, fuorviante (v. pag. n. 14 del ricorso) per non aver considerato il ravvedimento operoso effettuato né in relazione alle particelle 1099 e 12 del foglio 45, né in relazione alla particella 757 del foglio 45), al di fuori del canone censorio prescelto, che vale ad integrare, unitame nte all’infondatezza del motivo, un concorrente profilo di inammissibilità complessiva della censura per la sua eterogenea direzione e l’inappropriato utilizzo dei parametri di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Deve, inoltre, essere evidenziato che, a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza relativa all’incertezza sulle particelle cui i ricorrenti intendevano riferire il versamento, incertezza che
sarebbe derivata dalle loro stesse omissioni, neppure in questa sede i ricorrenti hanno provveduto a fare chiarezza, né allegando il documento relativo al versamento in ravvedimento operoso, né trasfondendo nel ricorso il suo contenuto.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs . n. 504 del 1992, degli artt. 3 e 53 Cost., avendo ritenuto i giudici corretta la volumetria edificabile e la determinazione del valore venale effettuata dal comune.
2.1. Il motivo è infondato e, per alcuni versi, inammissibile.
Non ha pregio, in quanto inammissibile, il rilievo per cui non sarebbe corretta la volumetria presa in considerazione dal controricorrente, in quanto non sarebbe quella massima edificabile effettiva pari a mc 472,3, presa in considerazione dagli avvisi impugnati.
Non avendone trattato specificamente la sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quali atti nel corso del giudizio hanno sollevato tale doglianza, la quale, pertanto, è inammissibile, così come svolta in questa sede.
Analogamente è inammissibile la doglianza riguardo alla particella 13 del foglio 45 su cui la sentenza, pur accertando l’esistenza di un immobile , ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una riduzione, ai fini del calcolo della volumetria.
I ricorrenti affermano che l’immobile è stato oggetto di fusione ed ampliamento del 2005 a seguito della modifica dell’assetto proprietario e negano «quanto affermato nella sentenza appellata circa l’inesistenza di uno sfruttamento da parte dell’edificio dell’asservimento della particella oggetto di accertamento».
La doglianza è articolata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma in realtà consiste in una istanza di revisione della ricostruzione probatoria, laddove richiede una maggiore ponderazione degli elementi istruttori, preclusa in sede di legittimità.
Tale revisione è preclusa in questa sede, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02)
La sentenza impugnata ha, infatti, accertato che per il fabbricato insistente sulla particella n. 13 l’attuale controricorrente ha eccepito che lo stesso era stato realizzato precedentemente all’approvazione del PRG e che, pertanto, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare che l’immobile abbia subito ampliamenti sfruttando l’asservimento della particella oggetto di accertamento, «prova che non si rinviene nella denuncia di variazione catastale del 26/07/2005».
Sotto un diverso profilo il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi che ha ritenuto non assolto l’onere probatorio.
Parimenti è inammissibile la doglianza circa la mancata sottrazione dalla superficie complessiva della quota parte destinata a «Spazi pubblici attrezzati a parco», zona che non può essere considerata fabbricabile.
Non avendone trattato specificamente la sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quali atti nel corso del
giudizio hanno sollevato tale doglianza, se vi è stata o meno una discussione su tale aspetto, onere del tutto omesso.
La censura relativa all ‘omessa considerazione della peculiare caratteristica morfologica dell’area edificabile in questione che, ad avviso dei ricorrenti, si presenta sostanzialmente come fondo intercluso è in parte inammissibile e, in parte, infondata.
Il motivo è strutturato come censura di violazione di legge, ma nulla spiegano i ricorrenti sulle ragioni per cui il passo della sentenza impugnato sia contra iuris e, per tale ragione, il motivo è inammissibile.
Lo stesso è infondato, in quanto la sentenza ha, invece, esaminato ed esplicitamente motivato la doglianza per concludere che il fondo non è intercluso, «in quanto il collegamento con la via pubblica è assicurato da servitù di passaggio già costituite».
La seconda parte della censura incentrata sull’errata individuazione del valore venale in comune commercio effettuata negli avvisi di accertamento è inammissibile.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, dispone che, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La sentenza impugnata con un ragionamento coerente e in linea con il dettato legislativo sopra richiamato ha stimato che la valutazione operata dal controricorrente risulta congrua e
adeguatamente sostenuta sulla base di atti comparativi di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche ricadenti in zona con la medesima destinazione urbanistica. Ha chiarito anche che nella motivazione degli atti impugnati si specifica che sono state operate opportune riduzioni di valore, in ragione del 35%, in considerazione dello scarto temporale e del fatto che i valori presi a riferimento ricadono in un piano urbanistico approvato e non solo adottato. La sentenza ha anche dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto meritevole di accoglimento la prospettazione dei ricorrenti evidenziando che, per contro, gli atti indicati dal contribuente sono stati oggetto di accertamento da parte del comune e, anzi, uno di essi è stato definito con adesione con valori prossimi a quelli accertati per i terreni oggetto del presente giudizio.
Non si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato su tali aspetti di doglianza sia incorso in violazione di legge, avendo il giudice del merito effettuato una scelta, poi, chiaramente motivata, circa gli atti istruttori su cui ha fondato il proprio convincimento.
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione
di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01).
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art 2697 cod. civ. e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 16 del d.P .R., n. 472 del 1997, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l . 7 agosto 1990, n. 241, per un’errata applicazione delle norme che regolano la motivazione degli atti, l’onere della prova e la valutazione dei mezzi istruttori; nello stesso motivo si denuncia, inoltre, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo per il giudizio avendo i giudici di appello completamente ignorato la doglianza circa la mancata indicazione negli avvisi della modalità di determinazione del valore venale €/mc e le motivazioni sottese al differente valore applicato nel 2007 rispetto a quello del 2008, attesa l’invarianza degli elementi considerati dall’ente nella stima del valore venale.
3.1. Non può, essere accolta la censura, contenuta nel terzo motivo, di violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la relativa doglianza
integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 -01, Sez. 6 – 3, n. 18092/2020, Rv. 658840 – 01).
Nel caso in esame la censura del ricorrente, invece, cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare accoglimento La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune, siccome reputato giustificato, in base al criterio comparativo, dal corrispondente valore di terreni aventi analoghe caratteristiche risultanti dagli atti comparativamente esaminati. Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado, nel rispetto della regola imposta dall’art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Per altro verso, i ricorrenti insistono sulla indimostrata congruità del maggior valore attribuito al terreno per cui è causa e sull’omessa considerazione degli elementi istruttori dagli stessi addotti in giudizio. Sotto tali profili la censura è inammissibile per le medesime ragioni esposte nel punto precedente della presente motivazione, cui si rinvia, essendo precluso al Giudice di legittimità un riesame della valutazione dei mezzi di prova effettuata dal giudice del merito, ove questa sia effettuata in modo coerente e secondo i principi dell’ordinamento.
Il motivo, per il resto, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito le ragioni per cui ha rigettato le censure svolte in proposito dai ricorrenti, evidenziando che l’allegazione degli atti di compravendita comparativi non era necessaria, sia perché sono riportati nell’atto tutti i dati identificativi, sia perché, comunque, trattasi di atti pubblici.
Per quanto riguarda il profilo della motivazione degli avvisi di accertamento il provvedimento ha accertato che essa «è compiuta ed esauriente, in quanto contiene la descrizione puntuale di tutti i passaggi che hanno condotto all’individuazione del valore, portando quindi il contribuente a conoscenza delle ragioni della pretesa impositiva e dandogli modo di difendersi adeguatamente nel merito».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, dell’art. dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 31 , comma 2, della l. n. 289 del 2002, laddove la sentenza impugnata solo sulla base di affermazioni del comune, non documentate nel corso del giudizio, ha disatteso la doglianza dei ricorrenti circa la mancata comunicazione della variazione intervenuta agli strumenti urbanistici, ritenendo quindi corretta l’applicazione di sanzioni e interessi.
4.1. Il motivo è infondato. La sentenza ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti , l’odierno controricorrente ha inviato la comunicazione di cui all’art. 31, comma 2, della l. n. 289 del 2002, indicando anche la data di ricezione (17/11/2007). Ne consegue che la doglianza circa l’assenza di prova documentale relativa alla comunicazione in questione, non può essere oggetto di valutazione oggi, in quanto
oggetto di accertamento in fatto effettuata dal giudice del merito. Essa, al più, avrebbe dovuto costituire motivo per introdurre un giudizio revocatorio.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6, comm i 2 e 4, del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto instaurato il contraddittorio, sebbene il comune abbia convocato i contribuenti decorso il termine di 90 giorni previsto per la procedura.
5.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’odierno controricorrente ha documentato di avere instaurato il contraddittorio. Su tale accertamento in fatto è preclusa ogni ulteriore verifica in sede di legittimità.
La censura al più avrebbe dovuto costituire motivo per introdurre un giudizio revocatorio.
In ogni caso il profilo presenta anche profili di infondatezza, in quanto si ricorda che in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass., Sez. 5, n. 31472/2019, Rv.
656009 -01, ma già Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009 (Rv. 611179 – 01)
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese, compensate nei gradi di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 1.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 28 giugno 2024