Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6448 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6448 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6057 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 3967/21 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 1° settembre 2021.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello della COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 7910/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso numero 20294/11 del 7 novembre 2016, avente ad oggetto l’accertamento della maggiore imposta ICI per l’anno 2011, per l’importo di euro 409,00, oltre sanzioni ed interessi, per l’ammontare complessivo di euro 566,00.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.
Il Comune di Monterotondo resiste, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che permette di depositare, nel corso del giudizio di secondo grado, nuovi documenti, che, nella vicenda in esame, pur essendo stati versati in atti, trattandosi di documenti decisivi ai fini del decidere (aventi ad oggetto la trasformazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE prima della notifica dell’avviso di accertamento, indirizzato nei confronti di un soggetto non più esistente, l’applicabilità di un’aliquota riAVV_NOTAIOa rispetto a quella applicata, in virtù della delibera comunale numero 27/11, l’insussistenza della titolarità di uno degli immobili assoggettato ad imposta), non erano stati affatto
presi in considerazione, né menzionati dalla corte regionale laziale.
3. Il motivo è infondato.
3.1. Ed, invero, i giudici di secondo grado non hanno in alcun modo violato l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che, nella versione vigente ratione temporis , attribuiva alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio, atteso che non è stato in alcun modo precluso il deposito dei documenti da parte della società appellante, né il deposito dei documenti da essa versati in atti è stato reputato inammissibile.
E’ opportuno evidenziare che non è possibile confondere -come sembra fare la ricorrente, dando corpo ad un motivo di impugnazione che, in parte qua , tradisce anche profili di inammissibilità- la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e, segnatamente, dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), che non è avvenuta, con l’omessa o erronea valutazione di documenti ritualmente proAVV_NOTAIOi in giudizio, eventualmente censurabile facendo leva su vizi di diversa natura rispetto a quello prospettato, che avrebbero richiesto l’allegazione, in fatto ed in diritto, di specifiche -e ben diversecircostanze e ragioni giuridiche.
3.2. La corte territoriale, peraltro, ha espressamente motivato il rigetto dell’appello rilevando come, ‘dagli atti’, emergesse che: –COGNOME NOME era legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che, a seguito di una modifica societaria, si era trasformata nella RAGIONE_SOCIALE; -tale società era stata ed era intestataria dell’immobile per il quale era stato richiesto il pagamento dell’ICI; -l’intervenuta trasformazione societaria comportava una continuità sostanziale dei rapporti giuridici
esistenti, compresi quelli di natura tributaria; -non poteva reputarsi fondata la tesi dell’illegittimità della notifica dell’atto di accertamento, che era comunque avvenuta ed aveva conseguito i suoi effetti (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
Ebbene, l’accenno fatto dall’autorità giudiziaria di secondo grado agli ‘atti’, senza circoscrivere le sue valutazioni, quindi, a specifici documenti, non può che essere inteso quale riferimento a tutti quelli proAVV_NOTAIOi in giudizio, potendo la natura effettivamente sintetica di tale riferimento rilevare, tutt’al più, sul piano -eventualedei vizi astrattamente inficianti la motivazione, che, però, avrebbero richiesto -come si è già avuto modo di direl’articolazione di un motivo di impugnazione di ben altra fatta.
3.3. Il giudice di merito, d’altronde, è investito del compito di valutare le prove raccolte, operando una scelta tra i diversi elementi probatori a sua disposizione, che implica un giudizio sull’attendibilità dei testimoni e sulla forza persuasiva dei documenti esibiti: egli, nell’esercizio della sua funzione, non è vincolato ad una discussione puntuale di ogni singolo elemento di prova, né ad una confutazione dettagliata di tutte le deduzioni difensive proposte dalle parti, giacché è sufficiente che la decisione sia sorretta da una motivazione che esponga le ragioni del suo convincimento, anche se ciò comporta l’implicita reiezione di rilievi e circostanze non specificamente menzionati, ma logicamente inconciliabili con l’esito del giudizio. La discrezionalità delle corti di merito, infatti, è circoscritta dal dovere di motivazione, che deve essere chiara e coerente, in modo da consentire alle parti ed agli eventuali giudici di legittimità di comprendere le ragioni della decisione e
di verificare l’assenza di vizi logici o giuridici (cfr. Cass. n. 2602/25), tanto è vero che, ove violato (il suddetto dovere di motivazione), può essere oggetto di censura, attraverso l’articolazione -nei limiti in cui è ancora consentito (cfr. Cass. n. 32077/25)- di uno specifico motivo di impugnazione.
3.4. Né è possibile, per altro verso, sollecitare questa Corte come pure sembra fare la ricorrente con il motivo in esame- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazione in sede di merito o gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad ottenere una nuova disamina dei fatti storici già valutati dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (cfr. Cass. 2682/25).
Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essere stato fatto alcun riferimento, in motivazione, ai documenti precedentemente menzionati, che, ove presi in considerazione, avrebbero determinato un diverso esito del giudizio.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre solamente allorquando l’autorità
giudiziaria adita ometta completamente di aAVV_NOTAIOare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass. n. 27551/24, che, peraltro, distingue tale vizio da quello di omessa o apparente motivazione, che presuppone, a differenza del primo, una decisione sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti, ancorché non corredata da un bagaglio motivazionale tale da integrare il ‘minimo costituzionale’ richiesto dalla giurisprudenza di legittimità).
5.2. Nella vicenda in esame, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo de quo , non è ravvisabile alcuna omissione di pronuncia, nel senso prospettato dalla ricorrente, la quale l’ha correlata all’omessa valutazione della documentazione proAVV_NOTAIOa in giudizio, che, tuttavia, è -già sul piano concettuale, prima ancora che su quello più squisitamente giuridico- evenienza del tutto diversa rispetto all’omessa adozione di un provvedimento, pure implicito, di accoglimento o di rigetto idoneo alla soluzione della controversia.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei
presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore dell’ente controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 680,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME