Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Avv. Acc. IRPEF
ALTRO 2012
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7233/2023 R.G. proposto da:
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 739/04/2023, depositata in data 14 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 1 settembre 2017 l’RAGIONE_SOCIALE III – notificava a NOME COGNOME, esercente
–
l’attività di “Commercio al dettaglio di prodotti del RAGIONE_SOCIALE e generi di monopolio ‘, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, afferente l’anno d ‘ imposta 2012, con cui, in virtù RAGIONE_SOCIALE informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, recuperava a tassazione gli aggi percepiti da soggetti come RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE eccRAGIONE_SOCIALE per l’espletamento di giochi e scommesse; nello specifico, l’Ufficio accertava la percezione di aggi pari ad € 226.478,98 a fronte di quelli dichiarati dalla contribuente in € 90.896,00 , con recupero a tassazione, ai fini IRPEF, di aggi non dichiarati pari a € 126.656,98. L’ufficio, altresì, irrogava le sanzioni in base al criterio della continuazione di cui all’art. 12, comma quinto, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto la stessa violazione tributaria era stata commessa in diversi anni di imposta.
Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 1843/01/2019, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 739/04/2023, depositata in data 14 febbraio 20 23, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente, confermando la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 5, 6, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato la sentenza della C.t.p., ritenendo non sussistente l’obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio preventivo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 , comma primo, legge n. 212/2000 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato che la prova dell’ an e quantum impositivo era costituita dai ‘dati’ forniti da società come RAGIONE_SOCIALE, non allegati però all’avviso di accertamento, così come altre ‘generiche informazioni’ in esso richiamate.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma secondo, e 17, comma primo, D.Lgs. n. 472/1997, dell’art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 7, comma primo, Legge n. 212/2000, degli artt. 7 e 12 D.Lgs. n. 472/1997» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni da parte dell’Ufficio, nonostante queste fossero basate su informazioni acquisite da società terze non allegate all’avviso e fossero sproporzionate rispetto al maggior reddito di imposta contestato.
Il primo motivo, ossia quello relativo alla violazione del principio RAGIONE_SOCIALE sulla necessità del contraddittorio procedimentale, è infondato.
Invero, tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito; secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale» (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015, in ambito di indagini cd. “a tavolino”); inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non ha l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d’invalidità dell’atto non sussiste al momento della raccolta RAGIONE_SOCIALE informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l’RAGIONE_SOCIALE intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo» (Cass. 28/12/2018, n. 33572; Cass. 09/07/2020, n. 14628 del 09/07/2020 , secondo cui, in tema di procedimento tributario, l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito tributario, non investe l’attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale).
2.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE, con una motivazione scevra da violazioni normative, ha fatto buon governo dei principi illustrati sub 2. allorquando ha chiarito che l ‘RAGIONE_SOCIALE, nell’emettere l’impugnato avviso di accertamento, aveva ampiamente chiarito alla contribuente che la pretesa impositiva si fondava, sia per l’ an che per il quantum, sui dati forniti dalle
società che gestivano i servizi in questione quali RAGIONE_SOCIALE ed altre.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Secondo un autorevole arresto (Cass. 10/06/2021, n. 16428), dal quale non vi è ragione di discostarsi, l’ art. 7 della legge n. 212 del 2000 prescrive che, se nella motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama e l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. nn. 28800, 28801, 28802, 28803, 28804 del 2020, nonché Cass. nn. 17486 del 2019, 29491 del 2018, 29402 del 2017, 12468 del 2015); in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019); in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. n. 14723 del 2020). Quindi, ai fini di una corretta motivazione del provvedimento impositivo e di informazione del contribuente non è sufficiente riportare nello stesso l’elenco dei «ricavi da aggi» conseguiti dal contribuente, perché meramente ricognitivo dei dati risultanti da quei documenti ricevuti dall’amministrazione finanziaria da soggetti terzi e non allegati all’atto. Inoltre l’esigenza di allegazione discende dalla
necessità di evitare al contribuente un’attività di ricerca che avrebbe inciso significativamente sull’effettività del suo diritto di difesa e nella specie è tanto più avvertita in quanto, per un verso, l’Ufficio disponeva di tale documentazione e avrebbe potuto allegarla all’avviso di accertamento senza alcun particolare sforzo e, per un altro, la suddetta documentazione era fuori dalla sfera di controllo della parte contribuente, essendo nella disponibilità di soggetti terzi, e come tale da questa non agevolmente reperibile.
3.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto mal governo dei superiori principi allorquando ha tacitamente rigettato il motivo avente ad oggetto la questione dell’allegazione all’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE informazioni ricevute da terzi. Vieppiù che nell’avviso di accertamento allegato al ricorso, vi è riportato il prospetto dei maggiori aggi accertati dai soggetti terzi, ma ciò non toglie come implicitamente ammette anche l’RAGIONE_SOCIALE nl controricorso a pg 3-4 allorquando apoditticamente afferma che ‘ Anche questo motivo non ha pregio tenuto conto che le informative sul pagamento degli aggi in favore della contribuente da parte dei soggetti erogatori erano pienamente conosciuti dalla contribuente a cui erano stati inviati i relativi prospetti ‘ – che di tali informazioni andava notiziata la contribuente
Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del terzo.
In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e, dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con
rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 9 luglio 2024.